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Tribunale di Milano, 2 Agosto 2017, n. 8554/2017

Revoca dell’amministratore di s.r.l. per gravi irregolarità come autonoma domanda di merito

Tribunale di Milano, 2 Agosto 2017, n. 8554/2017
Revoca dell’amministratore di s.r.l. per gravi irregolarità come autonoma domanda di merito

In presenza di gravi irregolarità nella gestione [quali l’indebita destinazione di fondi sociali per somme non irrilevanti e la grave scorrettezza delle indicazioni contabili], è ammissibile un’autonoma domanda di merito volta alla revoca dell’amministratore di s.r.l., configurabile in ragione della previsione espressa, nel terzo comma dell’art. 2476 c.c., di una misura cautelare avente il medesimo oggetto. È invece inammissibile, ai sensi dell’art. 2908 c.c., la domanda di sostituzione dell’amministratore revocato con un professionista esterno, perché si tratta di una pronuncia costitutiva non prevista da alcuna norma.

Ai sensi degli artt. 2471-bis e 2352 c.c., in caso di pignoramento di quote di s.r.l. il diritto di voto spetta al custode; in difetto di nomina del custode da parte del giudice dell’esecuzione, il socio titolare delle quote pignorate deve ritenersi tacitamente investito del ruolo di custode e resta legittimato all’esercizio del voto, sicché le sue quote concorrono al calcolo del quorum deliberativo.

In virtù dell’effetto retroattivo dell’accettazione dell’eredità previsto dall’art. 459 c.c., gli eredi del socio di s.r.l. [attore in un giudizio di responsabilità contro l’amministratore] sono legittimati a proseguire il processo dopo la morte del loro dante causa anche quando si siano costituiti ai sensi dell’art. 302 c.p.c. prima dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’acquisto mortis causa della partecipazione. L’iscrizione ex art. 2470 c.c., che ha valenza di pubblicità dichiarativa e rende l’acquisto opponibile all’interno della compagine sociale, lascia operare la regola generale della retroattività dell’accettazione ai fini della legittimazione ad agire, regola che prevale quando l’accettazione sia intervenuta nel corso del giudizio.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2476 c.c., l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori per le responsabilità incorse nella gestione sociale. La delibera di approvazione del bilancio, che non si traduce nell’approvazione dei singoli atti gestori, non comporta ratifica tacita degli atti compiuti dagli amministratori né determinazione implicita del loro compenso, sicché è irrilevante, ai fini della responsabilità dell’amministratore, che i rimborsi spese e i pagamenti contestati risultino da bilanci regolarmente approvati.

Nell’azione di responsabilità promossa contro l’amministratore di s.r.l., a fronte dell’allegazione dell’inadempimento all’obbligo di gestire i fondi sociali nell’interesse dell’ente [rimborsi spese iscritti a bilancio di cui non risulti l’inerenza a specifiche esigenze gestorie, pagamenti a terzi privi di titolo documentato], grava sull’amministratore l’onere di provare il proprio adempimento, e quindi l’inerenza delle spese e l’esistenza del titolo dei pagamenti eseguiti con fondi sociali.

In tema di responsabilità dell’amministratore di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (c.d. business judgment rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione. È fonte di responsabilità la scelta gestoria del tutto irragionevole [quale l’acquisto, privo di giustificazione economica, di un manufatto fatiscente strettamente collegato a proprietà extrasociali e privo di possibili utilizzi per la società].

Data Sentenza: 02/08/2017
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Elena Riva Crugnola
Registro: RG 53013 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/04/2022
Massima a cura di: Luigi Seminara
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