La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. richiede la contestuale sussistenza di due presupposti. Il primo è il fumus boni iuris, cioè la probabile esistenza del diritto alla revoca, che consiste nella presenza di gravi irregolarità nella gestione, da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto alla giusta causa di revoca: questa sussiste anche in presenza di inadempienze minori, idonee a menomare il rapporto fiduciario tra società e amministratore, mentre le gravi irregolarità richiedono gravi violazioni di legge o di statuto. Il secondo è il periculum in mora, cioè il pericolo che, nel tempo necessario a ottenere una sentenza a cognizione piena, siano provocati ulteriori o più gravi danni al patrimonio sociale; la misura presuppone quindi la configurabilità di un danno, anche soltanto potenziale, derivante alla società dalla permanenza in carica dell’amministratore.
La permanenza in carica degli amministratori resta legittima nonostante l’annullamento, non ancora definitivo, della deliberazione che li ha nominati, quando gli effetti endosocietari delle successive deliberazioni di aumento del capitale, confermate in primo grado e non sospese, si siano consolidati. L’annullabilità della deliberazione di aumento del capitale della quale non sia stata disposta la sospensione ai sensi dell’art. 2378, comma 3, c.c. non incide infatti sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, perché l’omessa sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, e tale legittimità resiste anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, opera nei soli limiti sanciti dalla legge, coerentemente con le esigenze di certezza e stabilità della disciplina delle società commerciali.
Le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. business judgement rule, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte, ove siano state effettuate con la dovuta diligenza nell’apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati; il giudice può sanzionare soltanto le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante.
Non integrano gravi irregolarità di gestione, ai fini della revoca cautelare, le vendite di immobili sociali a parti correlate per corrispettivi inferiori al prezzo di acquisto, quando la riduzione trovi giustificazione nell’andamento negativo del mercato immobiliare, attestato da relazioni di stima non contrastate da valutazioni tecniche di segno diverso, e la società presenti solidità patrimoniale e risultati di gestione positivi.