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Tribunale di Roma, 16 Novembre 2016, n. 21488/2016

Legittimazione esclusiva della società all’annullamento del contratto concluso dall’amministratore di s.r.l. in conflitto di interessi

Tribunale di Roma, 16 Novembre 2016, n. 21488/2016
Legittimazione esclusiva della società all’annullamento del contratto concluso dall’amministratore di s.r.l. in conflitto di interessi

L’annullamento dei contratti conclusi dall’amministratore di s.r.l. munito di rappresentanza in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la società, previsto dall’art. 2475 ter c.c., può essere domandato soltanto dalla società. Il socio è privo di legittimazione a proporre tale domanda e, se l’atto è dannoso per la società, può reagire con l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c.

Il conflitto di interessi, quale causa di annullamento del contratto concluso dal rappresentante della società, ricorre quando costui persegue interessi propri o di terzi inconciliabili con quelli del rappresentato, così che all’utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé o per il terzo segua o possa seguire il danno del rappresentato. Il conflitto deve essere accertato in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui sono portatori, rispettivamente, la società e il suo amministratore, e a tal fine è insufficiente la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali.

Nell’azione di nullità prevista dall’art. 1421 c.c. la legittimazione coincide con l’interesse ad agire, sicché il socio può far valere la nullità dei contratti con cui la società ha ceduto i propri beni quando dimostri un interesse concreto [quale la riduzione della consistenza patrimoniale della società della quale è socio e garante].

È nullo per difetto di un requisito essenziale il contratto di vendita che non contiene alcuna indicazione del corrispettivo né delle modalità per determinarlo, così che il prezzo non sia determinato né determinabile. Il prezzo è invece determinabile quando, [nella cessione di azienda], le parti fissano un prezzo provvisorio e rimettono il saldo all’esito di verifiche contabili sulla differenza tra le poste attive e passive indicate in un documento allegato al contratto; le modalità di pagamento del prezzo, come l’accollo di debiti, attengono alla fase funzionale ed esecutiva del contratto e restano estranee alla sua validità.

L’attribuzione a ciascun socio di s.r.l., dall’art. 2476, 3° comma, c.c., dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità lascia ferma la legittimazione della società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi rinunciare o transigere. Il socio agisce come sostituto processuale, in nome proprio e nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 81 c.p.c.; il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti può essere fatto valere iure proprio dal socio soltanto con l’azione extracontrattuale del 6° comma dello stesso art. 2476 c.c.

L’inadempimento degli amministratori di società di capitali agli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo è insuscettibile di essere desunto dalla scelta di gestione in sé, perché le scelte imprenditoriali sono ontologicamente connotate da rischio (art. 41, 1° comma, Cost.) e come tali insindacabili quale fonte di responsabilità; rileva il modo in cui la scelta è stata compiuta. Configura violazione dell’obbligazione di fonte legale soltanto l’omissione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preliminari normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione dei provvedimenti che per legge o per atti interni avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società.

Nell’azione sociale di responsabilità l’attore, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore agli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, deve allegare e provare, anche per presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, e la sua riconducibilità causale al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico; in difetto la domanda risarcitoria manca di oggetto. Incombe invece sugli amministratori l’onere di dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.

L’inadempimento della società alle proprie obbligazioni verso il sistema bancario è insufficiente, di per sé, a integrare una condotta di mala gestio dell’organo amministrativo, in difetto di allegazione e prova dell’esistenza di disponibilità finanziarie sufficienti per farvi fronte. Anche in presenza di tale prova l’amministratore risponde dei maggiori oneri, come gli interessi moratori, e delle conseguenze negative causate dalla sua condotta negligente, quali pignoramenti o segnalazioni alla Centrale dei Rischi, e resta estraneo al danno corrispondente al capitale del debito assunto dalla società per le proprie esigenze di finanziamento.

In base all’art. 2389 c.c. i compensi degli amministratori sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea; in mancanza di determinazione l’interessato può adire l’autorità giudiziaria per la relativa quantificazione, che avviene ai sensi dell’art. 2233 c.c. in relazione alla qualità e quantità dell’attività svolta nell’ambito del c.d. contratto di amministrazione. All’amministratore in carica è preclusa l’autoliquidazione del compenso, ed è necessaria un’apposita ed esplicita deliberazione assembleare, che è insuscettibile di essere desunta implicitamente dalla delibera di approvazione del bilancio contenente la relativa voce; i compensi prelevati in sua assenza sono fonte di obbligo risarcitorio.

L’amministratore di diritto è responsabile dei danni causati alla società da terzi che, senza alcun controllo o ostacolo da parte sua, si siano ingeriti nella gestione come pretesi amministratori di fatto. Omettere consapevolmente i necessari controlli a tutela degli interessi della società, ovvero non evitare il verificarsi di danni che per legge o per atto costitutivo si aveva l’obbligo di evitare, equivale a commetterli, come nel caso di omissione di interventi impeditivi nei confronti di chi si sapeva si stesse ingerendo nella gestione sociale.

Data Sentenza: 16/11/2016
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Mannino
Relatore: Francesco Remo Scerrato
Registro: RG 13151 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/04/2022
Massima a cura di: Carolina Gentile
Carolina Gentile

Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).

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