L'amministratore che dispone a proprio favore bonifici dal conto della società per mai deliberati compensi quale amministratore e/o con causali non comprensibili, in difetto di giustificazione alcuna da parte del medesimo, è tenuto a rendere il conto di tali atti gestori e quindi di prova - su di lui incombente, secondo i principi generali della responsabilità per inadempimento (artt. 1176 e 1218 c.c.) - che si sia trattato di impieghi di denaro sociale per assolvere a debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa e, in difetto, dovrà restituire integralmente tali somme alla società attrice, ripristinandone il patrimonio.
L'azione promossa individualmente dal socio nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., richiede la realizzazione di un danno diretto alla sfera giuridico-patrimoniale del singolo socio danneggiato. Ne consegue che costituiscono condotte in relazioni alle quali difetta il carattere del danno diretto richiesto dalla norma indicata quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili, danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali, trattandosi di comportamenti dolosi o colposi che colpiscono in via diretta esclusivamente la società, avendo un effetto solo riflesso sui soci.
Con la dichiarazione di fallimento della società viene meno la legittimazione dei creditori sociali a coltivare l'azione, dispiegata precedentemente al fallimento, contro gli amministratori, sindaci e revisore legale ex art. 2394 c.c. per l'aver questi ridotto "l'integrità del patrimonio sociale", assomando la curatela del fallimento anche la legittimazione a questa azione.
Con la dichiarazione di fallimento della società non viene invece meno la legittimazione dei creditori sociali all'azione ex art. 2395 c.c. per l'aver questi subito, in ragione della condotta degli amministratori, un danno diretto e specifico.
Ai sensi dell'art. 2476, sesto comma c.c., il terzo che agisce in giudizio nei confronti dell'amministratore di una società a responsabilità limitata deve provare che il danno lamentato sia conseguenza diretta di atti dolosi o colposi dell'amministratore stesso. L'elemento distintivo di tale responsabilità si coglie appunto nel rapporto causale tra gli atti dell'amministratore ed il danno verificatosi in capo al terzo; quest'ultimo (altro…)
Il parziale mutamento degli elementi fattuali integranti la causa petendi e l'ampliamento del petitum rientrano nei confini della emendatio libelli - come definiti dalla Suprema Corte a sezioni unite, sentenza n. 12310/2017 - quando la domanda così modificata risulta comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione, senza che le precisazioni effettuate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. abbiano compromesso le potenzialità difensive del convenuto o comportato un allungamento dei tempi processuali.
L’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (nel caso di specie, è stata respinta la domanda risarcitoria ex artt. 2043 e 2476 c.c. avanzata dal socio perché relativa a un danno subito indirettamente come conseguenza del danno causato alla società, concretamente svuotata - nella prospettazione attorea - di ogni attività a seguito di affitto d'azienda).
Posto che fino alla deliberazione assembleare di distribuzione degli utili i soci non vantano alcun diritto sugli utili stessi ma, a tutto concedere, solo una mera aspettativa, l’eventuale sottrazione indebita di tali utili ad opera dell’amministratore lede il patrimonio sociale e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico del singolo socio, con la conseguenza che fino a detta deliberazione sarà esperibile solo l’azione sociale di responsabilità, (altro…)
In applicazione del criterio del forum commissi delicti, è competente a conoscere dei giudizi di responsabilità intrapresi da singoli soci o creditori nei confronti degli amministratori di s.r.l. per danno diretto ai sensi degli artt. 2043 e 2476, co. 6, c.c., stante la natura (altro…)
In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni (altro…)
In ipotesi di accertamento fiscale basato sulla presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili in una società di capitali a ristretta base sociale, il socio non può per ciò solo far valere un danno diretto nei confronti degli amministratori, che (altro…)
Se l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non è ex se sufficiente -ed anzi, è strutturalmente inidoneo (per l'imputazione all'ente degli atti gestori e della c.d. immedesimazione organica)- a fondare la responsabilità risarcitoria (altro…)