La determinazione del compenso degli amministratori, anche quando risulti eccessiva o non proporzionata all’attività effettivamente svolta, non rientra nel perimetro applicativo del rimedio previsto dall’art. 2409 c.c. Ciò dipende dalla natura e dalla funzione stessa dell’istituto: la denuncia al tribunale presuppone l’esistenza di gravi irregolarità nella gestione idonee a pregiudicare l’interesse della società e non meri conflitti interni tra soci o doglianze riferibili a posizioni individuali.
Il parametro di valutazione richiesto dall’art. 2409 c.c. è oggettivo e societario: l’irregolarità deve essere tale da compromettere la corretta amministrazione dell’ente, la sua integrità patrimoniale o il regolare funzionamento degli organi sociali. Non è sufficiente che un atto di gestione sia inopportuno, discutibile o potenzialmente pregiudizievole per un singolo socio.
A fronte di una conclamata situazione di confusione e irregolarità gestoria e in considerazione dell'ingiustificato protrarsi dell'inerzia della gestione (anche di fatto) rispetto ai propri obblighi, nonché della situazione economico-patrimoniale rilevante ai sensi dell'art. 2482-bis c.c., così come denunciate dal sindaco unico, è necessario procedere alla revoca dell'amministratore unico e alla nomina di un amministratore giudiziario esterno dotato di specifiche competenze ed esperienze. Date le gravi e preoccupanti anomalie nell'assetto gestorio della società a fronte di un amministratore unico che, una volta scoperta ex post la propria nomina, omette comunque di adottare misure volte a evitare il protrarsi delle gravi irregolarità, è necessario altresì disporre l'immediata efficacia del provvedimento del Tribunale ex art. 741 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 2409 c.c. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull'organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale.
La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di provocare un’eliminazione delle irregolarità gestionali denunciate quando non sia possibile arrivare a tale risultato in altro modo: un’ingerenza giudiziale ex art. 2409 c.c. che prescindesse dai risultati ottenuti dall’esercizio di altra forma rimediale tipica snaturerebbe la funzione di questo procedimento (ri)introducendo una sorta di controllo pubblico sulla gestione sociale che il legislatore ha voluto confinare alle sole società aperte. D’altro canto, deve trattasi di irregolarità che siano anche solo potenzialmente dannose ma la potenzialità di danno può riguardare sia la società, sia «una o più società controllate» (art. 2409, co. 1, c.c.), con il risultato che, tuttavia, non rilevano ai fini dell’art. 2409 c.c. le condotte dannose nei confronti dei soci o dei terzi, contro le quali saranno esperibili i comuni rimedi a tutela di queste categorie di soggetti. La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.
In definitiva, con riferimento alle condotte, alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie e dello statuto e – in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c. – delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori: non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) di amministratori e sindaci, non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell’art. 2409 c.c. direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, in quanto trattasi di procedimento volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria e privo di ogni finalità sanzionatoria.
Le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c. Le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società, reputandosi, sufficiente anche il mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società; non rivestono, invece, alcuna rilevanza ai fini dell’art. 2409 c.c. eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi. Sono, invece, irrilevanti le censure attinenti al merito delle scelte gestorie, con due sole eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti, atteso che il controllo dell’autorità giudiziaria è di legalità e di regolarità della gestione, intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell’oggetto sociale in modo conveniente, cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi; in secondo luogo, il tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all’interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa. In altre parole, il limite derivante dalla cd. business judgment rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza, quanto dell’obbligo di fedeltà, comunque compreso tra quelli richiamati dall’art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi. In conclusione, quando una irregolarità gestoria potenzialmente dannosa discende da un atto, una delibera, una decisione (ovvero anche da un’omissione) i cui effetti possono essere eliminati impugnando quell’atto o ricorrendo agli strumenti specifici apprestati dall’ordinamento, la denuncia ex art. 2409 c.c. non è ammissibile. Quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l’ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all’art. 2409, comma 3, c.c..
La nomina di un sindaco unico da parte del tribunale solo all'esito di una segnalazione della Camera di commercio ex art. 2477, comma 5 c.c. nonostante le dimensioni della società fossero notevolmente superiori alle soglie di cui al comma 2, nonché a quelle previste dall'art. 2, comma 1 lett. d) del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 per le imprese minori e l'assenza di una sede effettiva presso la quale rinvenire la documentazione contabile necessaria a consentire al sindaco di espletare la propria funzione di controllo pur a fronte di un fatturato cospicuo, evidenziano la mancata predisposizione degli adeguati assetti organizzativi e contabili previsti dall'art. 2086, comma 2 c.c. da parte dell'amministratore unico e, pertanto, impongono la revoca dell'amministratore unico e la nomina di un amministratore giudiziario con efficacia immediata ai sensi dell'art. 741 c.p.c.
Costituiscono "gravi irregolarità nella gestione" ai sensi dell'art. 2409 c.c. soltanto le violazioni di quei doveri - previsti da norme di legge o dallo statuto - idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, indipendentemente dallo stato soggettivo (dolo o colpa) in cui le predette violazioni sono state commesse. Non assumono invece rilevanza, in sede di denunzia al Tribunale, le violazioni dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
Il recesso è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, produce l’effetto estintivo del rapporto negoziale nel momento in cui la relativa dichiarazione è ricevuta dal destinatario. La liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie. Tale efficacia potrà venire meno soltanto nel caso in cui (condizione quindi risolutiva) la società proceda alla revoca della delibera sulla quale si fonda il recesso oppure venga deliberato lo stato di scioglimento.
Il socio receduto dalla s.r.l. non è più titolare dei diritti sociali né delle prerogative connesse alla sua qualità di socio e pertanto non è legittimato neppure a presentare ricorso ex art. 2409 c.c. e ciò anche nel rispetto dell’esigenza di certezza e rapida definizione degli assetti societari interessati da un simile fenomeno.
L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della gestione della società: oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità. L’attualità delle irregolarità denunziate ex art. 2409 c.c., assurge, da sempre, a presupposto indispensabile per l’intervento suppletivo del Tribunale nel senso che la mancanza di attualità esclude la funzione stessa del procedimento in quanto la sostituzione dell’organo amministrativo si spiega e giustifica quando sussiste e persiste, nel momento del procedimento, una situazione di irregolarità cui (l’amministratore giudiziario è chiamato a) porre rimedio. Le irregolarità devono essere attuali in termini non soltanto di permanenza delle conseguenze negative per la corretta gestione della società ma anche di concreta possibilità di rimuoverle mediante, appunto, i provvedimenti che il Tribunale potrebbe adottare in esito al procedimento camerale; non è dunque consentita l’adozione di provvedimenti giudiziali nel contesto di un procedimento ex art. 2409 c.c. non soltanto quando le conseguenze pregiudizievoli abbiano perso il requisito dell’attualità perché rimosse in epoca successiva ma anche quando le irregolarità denunciate abbiano già esaurito tutti i loro effetti e non ne sia più possibile la rimozione, residuando, al più e soltanto, il rimedio risarcitorio.
I provvedimenti emessi a norma dell’art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione privi di carattere contenzioso in quanto volti al riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di interessi contrastanti. In tale quadro la denunzia dei soci assolve soltanto alla funzione di segnalare l’esistenza di irregolarità più o meno gravi nella gestione sociale allo scopo di consentire l’adozione di provvedimenti destinati esclusivamente al risanamento amministrativo della società indipendentemente da qualsiasi conflitto di posizioni soggettive che al riguardo si siano venute a determinare.
L’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. presuppone il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione di doveri degli amministratori idonea a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare pericolo di danno (anche solo potenziale) per la società o per società controllate, restando irrilevante l’eventuale pregiudizio arrecato a soci o terzi.
Ai fini dell’instaurazione del procedimento ex art. 2409 c.c., il ricorrente deve allegare indizi obiettivi tali da rendere verosimile la denuncia, senza essere gravato dalla piena prova delle irregolarità, che è invece oggetto di accertamento tramite il controllo giudiziale.
Le gravi irregolarità nella gestione, a loro volta, devono essere attuali al momento in cui si richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte di quest’ultima se esse abbiano già esaurito tutti i loro effetti, possono consistere nel compimento o nell'omissione di atti che comportino una violazione delle norme di legge o dello statuto o delle regole di prudenza e avvedutezza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale. Il comportamento denunciato deve, inoltre, essere valutato nell'ambito dell’intera attività della società, essendo priva di rilievo l'eventuale illegittimità di singoli atti, impugnabili anche in via autonoma.
Il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. è diretto al ripristino della legalità e della regolarità della gestione e non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza. Non rientrano nel suo ambito le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica.
Le spese relative all’attività ispettiva, liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico della ricorrente in forza del condivisibile principio secondo cui nel procedimento ex art. 2409 c.c. “la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può vere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti” (Cass. 30052/2011 e Cass. 9828/2002).
Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che, per legge o statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali. Tali irregolarità devono essere attuali, ossia persistenti al momento dell’adozione del provvedimento, e idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando, pertanto, escluse le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a terzi o al singolo socio.
È inammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c. proposto dai soci di minoranza della società controllante nei confronti della società controllata al fine di ottenere la revoca dell’amministratore unico di quest’ultima società e la nomina di un amministratore giudiziario per la medesima. L’art. 2409 c.c., infatti, non attribuisce la legittimazione ad agire per la revoca degli amministratori della società controllata e per la relativa nomina di un amministratore giudiziario al socio di minoranza della controllante, il quale è estraneo alla compagine sociale della società eterodiretta. Tale socio potrà eventualmente esperire il rimedio esclusivamente nei confronti dell’organo amministrativo della società cui partecipa, deducendo, quali gravi irregolarità nella gestione della capogruppo, l’eventuale mala gestio della controllata derivante dall’esecuzione di direttive illegittime impartite dall’organo amministrativo della capogruppo.
La denuncia al Tribunale proposta dai soci di minoranza ai sensi dell’art. 2409 c.c. ha come soggetti interessati a contraddire solo gli organi sociali, amministratori e sindaci, attinti dalla richiesta dei provvedimenti e la società, con conseguente illegittimità della divulgazione dell’iniziativa a terzi estranei.
La denuncia di gravi irregolarità nella gestione ai sensi dell’art. 2409 c.c. in spregio alle previsioni della norma in ordine alla compagine dei soggetti legittimati a proporla ed a contraddirla, mediante divulgazione a terzi completamente estranei alla compagine della società con potenziale grave danno alla sua immagine commerciale e all’attività imprenditoriale, può dare luogo a responsabilità aggravata per abuso del processo con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., oltre che al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c.
Il procedimento di controllo giudiziario non è diretto ad incidere su posizioni sostanziali del legale rappresentante della società ma, come più volte ribadito, risponde all’esigenza di ripristinare la legalità violata dell’agire amministrativo. Ogni volta che venga sostituito, l’amministratore non è più portatore di un interesse diretto al procedimento ed anche l’interesse a difendersi non trova alcun riconoscimento nel procedimento di volontaria giurisdizione, dal momento che solo laddove venga intentata un’azione di responsabilità, e quindi solo nella sede contenziosa, torna a riespandersi la legittimazione piena a difendersi.
Per fondare la denuncia ex art 2409 c.c. non basta la mera irregolarità contabile, ma occorre che la grave inosservanza sia tale da poter arrecare (o anche solo poter arrecare) pregiudizio grave alla società