La deliberazione assunta dall’assemblea non può in alcun modo essere ridotta ad una sorta di atipica “proposta di esclusione” emessa all’esito di una peculiare “riunione dei soci”, la cui formale approvazione in contradditorio con gli espellendi sarebbe stata poi rimessa ad una successiva assemblea, secondo una ricostruzione della fattispecie espulsiva come “a formazione assembleare progressiva”, che deve ritenersi errata – o comunque, ingiustificata – in diritto.
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Allorché risulti provato che il ricorso da parte della società ad un finanziamento da parte di soci sia stato dovuto alla necessità di porre rimedio ad una situazione di perdurante crisi finanziaria, il danno di cui il curatore fallimentare, esercitando azione ai sensi dell’art. 146 L.F., chiede che la società sia reintegrata è direttamente ascrivibile al comportamento dell’amministratore che, avendo operato un rimborso (anche parziale) del finanziamento-soci, in spregio del divieto di cui all’art. 2467 c.c. e nella piena consapevolezza della crisi finanziaria in cui la società versava, sia contravvenuto ai doveri impostigli dagli artt. 2392 e 2394 c.c.
Colui che, benché privo di investitura formale, si accerti essere inserito nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerato amministratore di fatto allorché tale ingerenza non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, ma riveli carattere di sistematicità e completezza, esplicandosi in poteri analoghi, se non addirittura superiori, a quelli spettanti agli amministratori di diritto.
La convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata da parte del socio e non – secondo quanto previsto dallo statuto sociale – dall'organo gestorio non rappresenta un vizio della successiva deliberazione assembleare, purché il socio sia titolare della partecipazione richiesta dall'art. 2479 cod. civ. per sottoporre all'assemblea degli argomenti su cui deliberare (i.e., una partecipazione rappresentante almeno il terzo del capitale sociale).
L’inadempimento da parte di una società a responsabilità limitata dell’obbligo di consentire ai soci che non partecipano all'amministrazione di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali o i documenti relativi all'amministrazione non costituisce di per sé una causa di invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio.
Il diritto di informativa ex art. 2476, comma 2, cod. civ., e il diritto di ispezione contabile sono tra loro connessi e complementari. Invero, le informazioni ottenute dal socio possono rivelarsi funzionali a individuare vizi di legittimità del bilancio da far valere nell'ambito di una eventuale impugnativa. Tuttavia, il presupposto logico per il confronto tra le informazioni rappresentate dalla società nel bilancio di esercizio e le informazioni ottenute dal socio è, per l’appunto, il possesso da parte di quest’ultimo delle informazioni richieste ex art. 2476, comma 2, cod. civ. Pertanto, in assenza di tali informazioni – anche in ragione dell’illegittimo ostacolo da parte degli amministratori – nulla è possibile affermare in ordine a ipotetici vizi del bilancio della società.
Affinché un soggetto possa considerarsi inserito nell'organizzazione societaria quale amministratore di fatto è necessaria una ingerenza nella gestione sociale che presenti caratteri di sistematicità e completezza e, pertanto, che non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei ed occasionali. Ne consegue che l’impedimento dell’amministratore di diritto allo svolgimento della propria funzione, così come la mera sottoscrizione di assegni sui conti della società, non sono di per sé idonei a provare un’ingerenza sistematica e continuativa nell'attività gestoria mediante l’esercizio dei poteri propri dell’amministratore c.d. “di diritto”.
Il contratto di cessione delle quote di una società a responsabilità limitata deve essere dichiarato nullo, in quanto negozio simulato, nell'ipotesi in cui sia finalizzato a eludere l’aggressione da parte dei creditori sociali.
Nelle società a responsabilità limitata a base familiare, la prassi di convocare l’assemblea dei soci senza il rispetto delle formalità imposte dal legislatore non determina l’emersione di un tale da giustificare l’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza volto a revocare tutti i componenti del consiglio di amministrazione. (altro…)
Il pegno costituito in funzione di una obbligazione principale diviene inefficace qualora sia venuta meno l’obbligazione per la quale era stata originariamente prestata tale garanzia.
Il pegno non può essere costituito a favore di un credito non ancora esistente, e tale è da qualificarsi il regolamento concordato fra i coniugi avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una successiva separazione, che acquista efficacia giuridica e vincola le parti solo con la relativa omologazione. Pertanto, il pegno costituito in relazione a un successivo procedimento di separazione, non manifestando alcun tratto di autonomia rispetto all'obbligazione principale, in virtù del principio di accessorietà diviene inefficace in caso di mancata omologazione dell’accordo di separazione.
14 giugno 2019
Il sindaco unico di società a responsabilità limitata, con conferimento dell'incarico anche per la revisione legale dei conti della società, versa nella causa di decadenza per assenza di indipendenza ex art. 2399, c. 1, lett. c, c.c. (così come integrata dalle linee guida sulle norme di comportamento per sindaci di società non quotate elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) allorché l'associazione professionale, di cui il sindaco sia il dominus, intrattenga con la società revisionata un rapporto di consulenza fiscale e contabile, ricorrendo in casi simili, fra gli altri, il rischio del c.d. auto-riesame per il sindaco-revisore rispetto ai documenti contabili redatti con la consulenza della propria associazione professionale.
Con riferimento alla revoca cautelare di amministratore, le irregolarità nella gestione sono gravi quando arrecano danno alla società o vi sono ragioni che inducano a ritenere che saranno reiterate. (altro…)
L'indicazione nell'estratto del Registro delle Imprese del deposito di un certo atto che sia però solamente protocollato e non iscritto (nel caso di specie una revoca di amministratore e contestuale nomina di nuovo) non ha alcuna efficacia prenotativa della nuova nomina né preclusiva della revoca essendo priva di ogni rilevanza agli effetti della disciplina della pubblicità commerciale, sicché, sulla base del mero protocollo, l'amministratore revocato dovrà ritenersi in possesso di tutti i suoi poteri.