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Criteri di quantificazione del danno e poteri del CTU
Sussiste una situazione di conflitto di interessi giuridicamente rilevante allorquando l’amministratore di una società disponga la vendita nummo uno della...

Sussiste una situazione di conflitto di interessi giuridicamente rilevante allorquando l'amministratore di una società disponga la vendita nummo uno della domanda di brevetto ad un'altra società a lui riconducibile, in danno della società amministrata.

Il danno derivante dalla condotta in questione si identifica nella perdita patrimoniale e reddituale subita dalla società venditrice per effetto della dismissione del brevetto a prezzo simbolico e, dunque, nel valore e nella reddittività di tale brevetto.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio. L'acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti; mentre non è consentito al consulente sostituirsi alla parte stessa, andando a ricercare aliunde i dati stessi che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova che non gli siano stati forniti, in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere proba-torio, in violazione sia dell'articolo 2697 c.c. che del principio del contraddittorio. Il consulente d'ufficio può pertanto acquisire documenti pubblicamente consultabili o provenienti da terzi o dalle parti nei limiti in cui siano necessari sul piano tecnico ad avere riscontro della correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti stesse o, ancora, quando emerga l'indispensabilità dell'accertamento di una situazione di comune interesse, indicandone la fonte di acquisizione e sottoponendoli al vaglio del contraddittorio, esigenza, quest'ultima, che viene soddisfatta sia mediante la possibilità della partecipazione al contraddittorio tecnico attraverso il consulente di parte, sia, a posteriori, con la possibilità di dimostrazione di elementi rilevanti in senso difforme.

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Termine di impugnazione delle delibere assembleari e abuso di maggioranza
Al termine di 90 giorni previsto dalla legge per l’impugnazione delle delibere assembleari si applicano la sospensione durante il periodo...

Al termine di 90 giorni previsto dalla legge per l’impugnazione delle delibere assembleari si applicano la sospensione durante il periodo feriale, nonché le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 155 c.p.c.: tale termine assume natura (anche) processuale, dal momento che l’impugnazione dev’essere necessariamente proposta in via giudiziale.

Per la medesima ragione, al termine di impugnazione si applica altresì il principio di scissione degli effetti della notificazione (sancito da Cass., Sezioni Unite, n. 24822 del 9 dicembre 2015): ai fini dell’impedimento della decadenza, è dunque sufficiente che l’atto introduttivo del giudizio sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale entro il termine di 90 giorni, a nulla rilevando che la notificazione, nei confronti del destinatario, si sia perfezionata successivamente.

Il socio che deduce l’invalidità di una delibera assembleare per abuso di maggioranza deve provare che la delibera fosse stata fraudolentemente e arbitrariamente preordinata, da parte del socio di maggioranza, al perseguimento di un proprio interesse personale, antitetico rispetto a quello sociale ovvero, in alternativa, alla lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

La mera condizione di inoperatività della società non è di per sé sufficiente a far ritenere abusiva una delibera di aumento di capitale contestuale alla riduzione per perdite, ben potendo i soci decidere di “riattivare” la società, immettendo le risorse necessarie per il rilancio dell’attività imprenditoriale.

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Legittimazione attiva all’impugnazione di delibere e contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi
La società non è titolare del diritto di impugnare le delibere assunte dall’assemblea dei propri soci: in primo luogo, perché...

La società non è titolare del diritto di impugnare le delibere assunte dall’assemblea dei propri soci: in primo luogo, perché essa non è annoverata dalla legge tra i soggetti legittimati all’impugnazione; inoltre, perché, derivando dalla società stessa la manifestazione di volontà oggetto di impugnazione, sarebbe irragionevole attribuirle la legittimazione ad agire in giudizio contro la sua stessa volontà.

La s.r.l. che, ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., domanda l’annullamento del contratto (o dell'atto unilaterale) concluso dal proprio amministratore in conflitto di interessi deve provare: (i) l’interesse, di cui l’amministratore sia portatore, obiettivamente in conflitto con quello della società rappresentata; (ii) la possibilità per l’amministratore di influenzare la scelta negoziale assunta dalla società; (iii) la conoscenza o la conoscibilità del conflitto di interessi da parte del terzo contraente.

Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione a garanzia del debito assunto da un’altra società, il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto di interessi tra la società garante e il suo amministratore non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev’essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società garante e il suo amministratore.

La sussistenza di una delibera con cui l’assemblea autorizzi la società alla prestazione della garanzia, in mancanza di impugnazione, esclude sia la possibilità per l’amministratore di influenzare la scelta negoziale della società (essendo egli privo di qualsiasi discrezionalità tanto nella scelta di stipulare il contratto quanto nella determinazione del relativo contenuto), sia la conoscibilità dell’asserito conflitto di interessi da parte del terzo contraente (avendo quest’ultimo riposto legittimo affidamento sulla validità della predetta delibera).

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Responsabilità dell’amministratore di S.r.l. e divieto di ne bis in idem
Il socio non può proporre domanda di accertamento della responsabilità dell’amministratore ex art. 2476 c.c. e di risarcimento danni se,...

Il socio non può proporre domanda di accertamento della responsabilità dell'amministratore ex art. 2476 c.c. e di risarcimento danni se, in un precedente giudizio, lo stesso amministratore è stato condannato per gli stessi danni causati nello stesso periodo ma tramite condotte diverse. Infatti il sistema di preclusioni previsto dall'ordinamento è riferito ad attività processuali destinate a rientrare nell'area disegnata dai limiti oggettivi del giudicato, cosicchè lo scattare delle decadenze interne al processo confina nell'area del non più deducibile in altri processi le attività ormai precluse in quel procedimento poichè consegnate irrevocabilmente all'autorità del giudicato futuro.

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Azione di responsabilità del fallimento nei confronti dell’amministratore di srl e presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria
Tra i doveri imposti dalla legge agli organi gestori – a pena di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. – ...

Tra i doveri imposti dalla legge agli organi gestori - a pena di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. -  vi sono doveri di corretta e puntuale gestione fiscale. Al fine di ridurre l’impatto fiscale sul patrimonio societario, l’amministratore, deducendo che la società non dispone di provviste necessarie per adempiere all’obbligazione tributaria, può provvedere alle richieste di adesione/rateazione. Malgrado l’accertamento con adesione, nell’ipotesi in cui l’omissione degli adempimenti fiscali continui sino a diventare sistematica, l’ingente debito a cui si trova esposta la società, consapevolmente accumulato da parte dell’amministratore, può causare il dissesto della società. In tal caso, l’amministratore va riconosciuto gravemente responsabile della violazione di propri doveri di legge sul punto e tenuto al risarcimento del danno da calcolarsi sulla base delle conseguenze sanzionatorie alle quali la società -in termini di gravosi ricarichi, interessi moratori nonché aggi e spese di recupero - si trova perciò esposta.

La circostanza che alla data della cessazione della carica dell’amministratore unico, lo stato di crisi non fosse manifesto è irrilevante: l’amministratore non va esente da responsabilità per fatti e danni successivi, causati da atti di mala gestio e da condotte distrattive e in fronde ai creditori durante il periodo in carica.

Al fine di dichiarare l’inefficacia nei confronti del Fallimento di atti di disposizione del patrimonio compiuti dall’amministratore, i presupposti richiesti - dall’art. 2901 co.1 c.c. richiamato dall’art. 66 l.fall. - sono segnatamente:
(i) La sussistenza del credito risarcitorio del Fallimento, interamente maturato alla data della cessazione dell’incarico ed accertato al momento della proposizione della domanda.
(ii) Il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica, insito nella rapida evaporazione di beni immobili in liquidità.
(iii) La consapevolezza di tale pregiudizio in capo al disponente, risultante dall’intento di schermare i beni immobili personali dalle pretese dei creditori sociali. La stessa scelta del contraente [società costituita ad hoc dalle figlie dell’amministratore nella fattispecie] è indice di una chiara consapevolezza di tale pregiudizio.
(iv) Essendo l’atto di disposizione compiuto dal disponente a titolo oneroso, è altresì necessaria la consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio che tale atto arreca alla garanzia patrimoniale generica. Il tentativo della società terza - controllata da soggetto riconducibile al disponente - di dissimulare una cessione delle quote in occasione dell’atto di disposizione del patrimonio oggetto dell’azione revocatoria e la successiva retrocessione delle stesse, rende certa tale consapevolezza.

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Revoca ad nutum dell’amministratore di s.r.l.
In assenza di giusta causa di revoca e preavviso, all’amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato...

In assenza di giusta causa di revoca e preavviso, all'amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato spetta il diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1725, comma secondo, c.c..

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Approvazione del bilancio finale di liquidazione e legittimazione a proporre reclamo in caso di comproprietà di una partecipazione in srl
Qualunque socio, indipendentemente dall’entità della sua partecipazione, è legittimato – secondo quanto stabilito nell’art. 2492 co. 3 c.c. – all’impugnazione...

Qualunque socio, indipendentemente dall’entità della sua partecipazione, è legittimato - secondo quanto stabilito nell’art. 2492 co. 3 c.c. - all’impugnazione del bilancio finale di liquidazione nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito. La mancata proposizione del reclamo, decorsi novanta giorni dalla data dell’iscrizione, vale quale approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione. Tuttavia, al di là della procedura legale tipica di approvazione del bilancio finale di liquidazione contenuta nell’art. 2493 co. 1 c.c., è data ai soci la possibilità di approvare lo stesso espressamente prima del decorso del termine. Ove intervenga l’approvazione espressa, a maggioranza dei soci, del bilancio finale di liquidazione e l’autorizzazione all’immediata cancellazione della società dal registro delle imprese, il diritto del singolo di reclamare il bilancio finale è neutralizzato. Una volta avvenuta [come nella specie] la cancellazione della società alle condizioni di legge, questa non può più esser revocata e la persona giuridica è definitivamente estinta, in quanto, il sistema delineato dagli artt. 2492 / 2495 c.c. è speciale rispetto alla regola generale di cui all’art. 1421 c.c.

Nel caso di contitolarità di una quota di partecipazione indivisa, ai sensi dell’art. 2468 ult.co. c.c. il diritto a proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è del rappresentante comune risultante dalla pubblicità commerciale, in quanto, l’efficacia nei confronti della società a responsabilità limitata delle vicende circolatorie - e quindi degli assetti proprietari - delle quote, dipende, per espresso disposto di legge, dalle iscrizioni nel registro delle imprese. Non può essere riconosciuta un’autonoma legittimazione al singolo contitolare, diverso dal rappresentante comune, ad impugnare il bilancio finale di liquidazione;  tantomeno, contro la volontà approvativa espressa dal rappresentante comune della quota. Eventuali abusi o inadempimenti del rappresentante comune alle indicazioni eventualmente ricevute dai contitolari rappresentati, possono trovare sanzione azionando in giudizio la sua responsabilità ex mandato.

 

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La prescrizione delle azioni risarcitorie ex art. 2394 c.c. ed art. 2395 c.c.
L’azione individuale di responsabilità spettante al singolo socio o al terzo, ai sensi dell’art. 2395 c.c., per il risarcimento del...

L'azione individuale di responsabilità spettante al singolo socio o al terzo, ai sensi dell’art. 2395 c.c., per il risarcimento del danno subito direttamente nella loro sfera giuridica per effetto di atti colposi o dolosi degli amministratori è soggetta a prescrizione quinquennale e la decorrenza del termine è specificamente stabilita dall’art. 2395 comma 2 c.c. con riferimento al momento del “compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo”. Il termine di decorrenza delle prescrizione deve intendersi quello del momento in cui il fatto doloso o colposo dell’amministratore si traduce obiettivamente in pregiudizio per il socio o il terzo.

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 2394 c.c., è soggetta alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2949 c.c. che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità e non anche dall’effettiva conoscenza da parte dei creditori dell’insufficienza dell’attivo patrimoniale a soddisfare i debiti sociali. L’insufficienza della garanzia patrimoniale generica non coincide con lo stato di insolvenza che rivela l’impossibilità dell’impresa a far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte a prescindere dalla consistenza ed entità del suo attivo patrimoniale né con la perdita integrale del capitale sociale che sussiste anche in una situazione di parità tra il valore dell’attivo e quello del passivo patrimoniale ma consiste semplicemente nell’inesistenza nel patrimonio sociale di beni di valore tale da garantire ai creditori il soddisfacimento del loro diritto.

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Azione di responsabilità verso amministratori, liquidatori e sindaci: natura, prescrizione e determinazione del danno
L’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci delle società di capitali, se esercitata a tutela della società...

L’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci delle società di capitali, se esercitata a tutela della società ha natura contrattuale; se esercitata a tutela dei creditori sociali ha, invece, natura extracontrattuale.

L’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci delle società di capitali di cui all’art. 146 l.fall. comprende in sé l’azione posta a tutela della società e quella posta a tutela dei creditori sociali.

In tema di azione di responsabilità confronti degli amministratori di società di capitali, non è sindacabile il c.d. merito gestorio, poiché l’obbligazione contratta dall’organo amministrativo è di natura professionale e, quindi, costituisce un’obbligazione di mezzi e non di risultato; conseguentemente, non possono essere addebitati ad amministratori gli esiti infausti di una scelta gestionale, purché questa sia stata posta in essere secondo criteri di ragionevolezza e previa assunzione di ogni elemento conoscitivo utile, da valutarsi ex ante sulla base delle circostanze note o conoscibili dagli amministratori al momento delle condotte in esame.

Non ogni condotta irregolare tenuta dagli amministratori (quali, ad esempio, le irregolarità formali nella tenuta della contabilità e l’omessa presentazione dei bilanci) è suscettibile di arrecare un danno al patrimonio della società, posto che le scritture contabili non determinano gli accadimenti, ma si limitano a descriverli.

In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità, il termine di cui all’art. 2395 comma 2 c.c. comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, dal giorno in cui si sia avuta evidenza delle condotte eseguite dagli amministratori e del conseguente danno.

Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, l’art. 2485 c.c. impone agli amministratori l’obbligo di attenersi ad una gestione meramente conservativa della società; il danno conseguente alla violazione di tale obbligo, in caso di successiva procedura fallimentare, può essere commisurato alla differenza tra il patrimonio netto calcolato alla data del fallimento e quello alla data in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione, previa rettifica dei bilanci in prospettiva liquidatoria e detratti i costi ineliminabili, ossia quelli che sarebbero stati sostenuti ugualmente anche laddove fosse stata aperta la fase di liquidazione.

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Azione di responsabilità sociale contro gli amministratori e onere della prova
L’azione di responsabilità sociale ex art. 2392 c.c. contro gli amministratori ha natura contrattuale sicché su chi promuove l’azione spetta...

L’azione di responsabilità sociale ex art. 2392 c.c. contro gli amministratori ha natura contrattuale sicché su chi promuove l’azione spetta esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva con riferimento agli addebiti contestati dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti.

Qualora i comportamenti addebitati non siano in sé vietati dalla legge e l’obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà o dal dovere di diligenza, l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella prova dell’atto compiuto dall’amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza.

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La prestazione di garanzie da parte del socio per consentire alla società l’accesso al credito bancario
La prestazione di garanzie da parte del socio alla banca per consentire alla società l’accesso al credito è qualificabile come...

La prestazione di garanzie da parte del socio alla banca per consentire alla società l'accesso al credito è qualificabile come finanziamento del socio che, in presenza dei presupposti di cui all'art. 2467 c.c., è equiparabile all'apporto di capitale.

 

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Delibera di sospensione della distribuzione degli utili e formalità dell’iscrizione dei soci nel registro delle imprese
La delibera di distribuzione degli utili fa sorgere in capo al socio (ancora) proprietario delle quote – in base al...

La delibera di distribuzione degli utili fa sorgere in capo al socio (ancora) proprietario delle quote - in base al mero dato formale dell’iscrizione al registro delle imprese - il diritto individuale alla corresponsione dei dividendi, anche
nel caso in cui si sia nel frattempo perfezionato un negozio traslativo delle quote medesime ma in assenza del deposito dell’atto e dell’iscrizione.

La delibera con la quale l’assemblea dei soci vota la distribuzione degli utili può incidere sull’an e sul quantum, ma non può stabilire peculiari modalità di distribuzione o ripartizione tra i soci stessi che non siano previste nell’atto costitutivo o, in mancanza, che deroghino al principio c.d. di proporzionalità. Tantomeno, ai sensi dell'art. 2478-bis, co. 3, c.c., l’assemblea può disporre la distribuzione degli utili per una parte delle quote di titolarità di alcuni soci e l’accantonamento per altra parte di titolarità di altri e diversi soci, in quanto tale decisione lederebbe ingiustificatamente e iniquamente il diritto individuale di questi ultimi alla corresponsione degli utili.

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