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Responsabilità dell’amministratore di S.r.l. ex art. 2476: l’inadempimento ingiustificato non è necessariamente sinonimo di dolosa preordinazione del debitore
Nell’ipotesi di inadempimento non giustificato da parte di una società a responsabilità limitata, ai fini dell’applicazione dell’art. 2476 comma 7...

Nell'ipotesi di inadempimento non giustificato da parte di una società a responsabilità limitata, ai fini dell'applicazione dell'art. 2476 comma 7 c.c. - quale specificazione dell'art. 2043 c.c. - è necessario allegare la prova della dolosa preordinazione da parte dell'amministratore della società inadempiente perché si configurino gli estremi dell'insolvenza fraudolenta: tale fattispecie richiede che il soggetto agente abbia contratto un'obbligazione con il proposito di non adempierla, dissimulando il proprio stato di insolvenza. A tal scopo, nel caso di specie non è stato sufficiente, per il creditore, allegare le perdite accumulate ed il conseguente fallimento della società debitrice, perché non si può ritenere che l'amministratore intendesse impedire l'operatività dell'azienda sin dalla stipula del contratto oggetto di contestazione. Non è possibile affermare, in termini generali, che dietro ad ogni inadempimento ingiustificato debba necessariamente diagnosticarsi la presenza di una dolosa preordinazione da parte del debitore.

In caso di azione di responsabilità ex art. 2476 comma 6 c.c., va dimostrato il nesso causale tra il danno lamentato da parte attrice e le condotte tenute da parte dell'amministratore della società debitrice, allegando la prova dell'azzeramento del patrimonio, quale elemento rilevante ai fini della responsabilità. Nel caso in esame, è stato ritenuto non sufficiente allegare le violazioni degli artt. 2482-ter, 2484, 2485 e 2486 c.c., oltre che del mancato deposito dei bilanci e delle relazioni previste per legge, successive alla stipulazione del contratto fonte dell'inadempimento, in quanto non vi è alcuna prova del fatto che, in caso di tempestiva liquidazione della società, il credito sarebbe stato soddisfatto. L'aggravamento delle perdite non è stato sufficiente a dimostrare il nesso causale con il danno lamentato da parte attrice, posto che tale condotta non ha reso il patrimonio insufficiente al soddisfacimento del credito, essendo questo già insufficiente prima che si consumassero le violazioni allegate.

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La natura giuridica dei versamenti effettuati dai soci in favore della società, criteri discretivi e disciplina applicabile
L’erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di...

L'erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci.

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L’atto di cessione di quote di S.r.l. non comprende il finanziamento già effettuato dal cedente alla società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento
L’atto di cessione di quote di S.r.l. non comprende anche il finanziamento già effettuato dal cedente alla società le cui...

L’atto di cessione di quote di S.r.l. non comprende anche il finanziamento già effettuato dal cedente alla società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento, dal momento che del finanziamento, una volta effettuato dal socio, diviene titolare la società finanziata ed il socio finanziante perde la titolarità dei beni trasferiti (ossia, del denaro) ed acquista, nei confronti della società finanziata, un diritto di credito avente ad oggetto la loro restituzione e regolato dall’accordo di finanziamento e dall’art. 2467 c.c.

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Responsabilità dell’amministratore per negligente negoziazione di un contratto e allocazione delle spese giudiziali relative ai terzi chiamati
Pur non dovendosi intendere quale regola operazionale inderogabile la richiesta di garanzie autonome o fideiussioni, è dovere del buon amministratore...

Pur non dovendosi intendere quale regola operazionale inderogabile la richiesta di garanzie autonome o fideiussioni, è dovere del buon amministratore effettuare, nella stipulazione di contratti, un vaglio preventivo circa la solvibilità della controparte, magari con richiesta di informazioni patrimoniali, bancarie o con garanzie personali, in presenza di elementi di allarme che inducano a dubitare del buon esito dell’operazione. La mancata predisposizione di simili cautele può integrare un’ipotesi di responsabilità dell’amministratore ex 2476 c.c.

In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.

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Esclusione del socio di s.r.l.
E’ valida la clausola contenuta nello statuto di una S.r.l. che preveda espressamente l’obbligo del socio di cedere la propria...

E' valida la clausola contenuta nello statuto di una S.r.l. che preveda espressamente l'obbligo del socio di cedere la propria quota - con conseguente esclusione dalla compagine sociale - a fronte della perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società. Infatti, l'esclusione del socio ex art. 2473-bis cod. civ. non ha natura necessariamente sanzionatoria e può essere legittimamente ancorata alla perdita di requisiti personali del socio di ordine profesisonale, quali l'iscrizione in albi ed elenchi o, più in generale, alla perdita delle condizioni cui lo statuto subordina l'assunzione della qualità di socio. Il tutto, con l'unico limite che non si tratti di requisiti bizzarri o denotanti una mera volontà capricciosa.

 

La clausola di esclusione è altresì valida ove preveda che l'obbligo di cessione della quota del socio uscente avvenga ad un prezzo desunto in percentuale dal valore del patrimonio netto della società e non dal valore di mercato. Sul punto, va evidenziato che la norma dell'art. 2473, comma 3, cod. civ. - richiamata dall'art. 2473-bis cod. civ. - che prevede per le s.r.l. il criterio del valore di mercato per determinare la quota da liquidare al socio uscente, non abbia natura inderogabile.

L'art. 2473 c.c. non vieta espressamente che lo statuto della s.r.l. stabilisca criteri di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione diversi da quelli stabiliti dalla legge. Ciò è in linea con lo spirito della riforma del diritto societario che, per la società a responsabilità limitata, prevedeva un'ampia autonomia statutaria e, altresì, un ampliamento di tale autonomia con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

 

 

Ai fini del legititmo esercizio del diritto di recesso per durata indeterminata della società, non integra i presupposti della durata eccessiva e, dunque, equipollente alla durata indeterminata ex art. 2473, comma 2, cod. civ., una società che sia stata costituita nel 2011 sino al 31 dicembre 2050, trattandosi di un arco di tempo non superiore nè alla durata della vita media della persona fisica nè alla ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale della società. Ai fini di tale valutazione, inoltre, è irrilevante la circostanza che nel 2050 il singolo socio recedente abbia un'età non più da lavoro.

 

 

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Finanziamento soci e principio di postergazione
Il finanziamento erogato da uno dei soci in favore di una società a responsabilità limitata è postergato, ex art. 2467,...

Il finanziamento erogato da uno dei soci in favore di una società a responsabilità limitata è postergato, ex art. 2467, comma 2, cod. civ., ove effettuato in  un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. In presenza di tali situazioni il credito del socio, benché sia anche scaduto il termine previsto per adempiere all'obbligo di restituzione previsto dall'art. 1813 cod. civ., è inesigibile. In altri termini, il principio di postergazione di cui all'art. 2467 cod civ. opera come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale, con conseguente inesigibilità temporanea alla restituzione della somma mutuata.

 

Affinché tale principio trovi applicazione, è tuttavia necessario che i presupposti dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento o della situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento sussistano non solo al momento della concessione del finanziamento, ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino all'esito del procedimento giudiziale promosso dal socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società.

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La richiesta di revoca del decreto ingiuntivo non formulata nel giudizio di primo grado configura domanda nuova in appello
La richiesta di revoca del decreto ingiuntivo ex art. 345 c.p.c. non contenuta nelle conclusioni rassegnate in primo grado configura...

La richiesta di revoca del decreto ingiuntivo ex art. 345 c.p.c. non contenuta nelle conclusioni rassegnate in primo grado configura una domanda nuova in sede di appello e non può essere nemmeno desunta in via implicita se in primo grado non è mai stata contestata la debenza di una somma di denaro.

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Accordo di recesso tra socio e società: libera determinazione delle condizioni
L’accordo sul recesso tra socio e società è valido e legittimo anche al di fuori dei casi previsti dalla legge....

L’accordo sul recesso tra socio e società è valido e legittimo anche al di fuori dei casi previsti dalla legge.

La determinazione del valore della quota del socio receduto e i tempi del suo pagamento da parte della società possono essere liberamente stabiliti dalle parti in sede di accordo, con la possibilità di derogare al disposto dell’art. 2473, commi 3 e 4, c.c.

Qualora dell’accordo di recesso convenzionale tra socio e società facciano parte le dimissioni del socio dal suo impiego di lavoro subordinato alle dipendenze della società, la competenza a decidere della validità e dell’esecuzione di tali parti dell’accordo spetta al giudice del lavoro.

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Responsabilità dei sindaci e prova del dolo ai fini dell’esclusione della copertura assicurativa. La clausola claims made.
In un giudizio avente ad oggetto (tra l’altro) la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei sindaci di società l’eccezione...

In un giudizio avente ad oggetto (tra l'altro) la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei sindaci di società l'eccezione dell'esclusione dell'operatività della polizza ex art. 1917 c.c. per i fatti dolosi compiuti dai sindaci richiede l'assolvimento di uno specifico onere probatorio da parte dell'impresa di assicurazioni che non può consistere nella mera valutazione di particolare gravità delle condotte professionali tenute dall’assicurato.

La previsione di una clausola claims made in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per fatto dei sindaci deve ritenersi pienamente lecita, non imponendosi rispetto al singolo contratto di assicurazione un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ai sensi dell'art. 1322, co. 2, c.c., laddove la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della "causa concreta" del contratto. La clausola in questione circoscrive infatti la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità.

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Azione di responsabilità e revoca dell’amministratore ex art. 2476 cod. civ.: la legittimazione spetta ai soci che possano provare tale qualità mediante deposito nel registro delle imprese dell’atto di cessione delle quote sociali in proprio favore.
Dopo la soppressione del libro soci (vedi art. 16, commi da 12 quater a 12-undecies, d.l. 29.11.2008 n. 185 conv....

Dopo la soppressione del libro soci (vedi art. 16, commi da 12 quater a 12-undecies, d.l. 29.11.2008 n. 185 conv. in legge 29.1.2009 n. 2), deve ritenersi condizione per la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali l’iscrizione dell’acquisto della quota nel registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede la società. Altro indirizzo, più aderente al dato normativo dell’art. 2470 c.c., assume invece come condizione necessaria per l’esercizio dei diritti sociali (non l’iscrizione ma) il deposito a registro delle imprese, per l’iscrizione, dell’atto recante il trasferimento o l’acquisto a causa di morte della quota, con decorrenza degli effetti dal momento del deposito. Vedi il primo comma dell’art. 2470: “il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma”. La disposizione riguarda il trasferimento della quota per atto inter vivos, ma deve estendersi per condiviso indirizzo e in linea con il canone di completezza delle risultanze pubblicitarie a ogni altro atto di acquisto di diritti su quote, diverso da un trasferimento.

È tuttavia decisiva, per l’interpretazione restrittiva dell’art. 2470 primo comma, la considerazione che la pubblicità dei trasferimenti di quote di S.r.l. riveste carattere imperativo, di ordine pubblico economico, avendo la funzione di rendere conoscibili e in qualche misura più trasparenti gli assetti societari del più diffuso tipo di società di capitali, evitando l’opacità che connotava l’iscrizione a libro soci come strumento di legittimazione del socio nei confronti della società. Su questa premessa, il deposito per l’iscrizione (o l’iscrizione) non può essere surrogato dalla conoscenza de facto che la società abbia avuto dell’intervenuto acquisto della quota.

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L’azione individuale del socio/terzo e la responsabilità dell’amministratore ex art. 2395 c.c.
I creditori sociali di società posta in fallimento possono agire nei confronti dell’amministratore a norma dell’art. 2395 c.c. anche dopo...

I creditori sociali di società posta in fallimento possono agire nei confronti dell’amministratore a norma dell’art. 2395 c.c. anche dopo il fallimento della società, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della mala gestio, dovendosi, viceversa, proporre l’azione ex art. 2394 c.c. esperibile in caso di fallimento della società dal curatore, ai sensi dell’art. 146 L.F.

L’azione sociale mira al risarcimento del danno al patrimonio sociale, il quale incide indirettamente sul patrimonio dei soci per la diminuzione di valore delle loro azioni o della loro quota sociale; l’azione individuale richiede invece la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio/terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.

Comunicare informazioni consapevolmente distorte, nonché rappresentazioni artefatte della situazione economico-patrimoniale della società e quindi celare lo stato di grave difficoltà economica e della relativa esposizione debitoria al fine di ottenere un finanziamento con la consapevolezza di non averne i requisiti e di non poterne onorare il pagamento, comporta la responsabilità dell’amministratore, il quale risponde ex art. 2395 c.c. e deve provvedere al risarcimento del danno conseguente.

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