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Amministratore di fatto di società di capitali
E’ amministratore di fatto in una società di capitali colui che esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un’influenza, completa...

E' amministratore di fatto in una società di capitali colui che esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un’influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto insufficienti, quali elementi identificativi di un amministratore di fatto, l'autorizzazione di ferie e permessi dei dipendenti e la circostanza che alcuni clienti ritenessero tale soggetto amministratore della società].

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Azione di responsabilità sociale in S.r.l.: necessaria la previa delibera assembleare
L’azione di responsabilità sociale ex art. 2476 c.c., promossa da una società a responsabilità limitata nei confronti di un ex...

L’azione di responsabilità sociale ex art. 2476 c.c., promossa da una società a responsabilità limitata nei confronti di un ex amministratore, richiede,  ai fini della sua ammissibilità, una delibera assembleare preventiva per legittimare la società a procedere in giudizio, applicandosi per analogia l'art. 2393 c.c..

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La responsabilità dell’organo amministrativo per i finanziamenti alla società controllata.
L’esecuzione di finanziamenti alle società controllate non è un’operazione sempre e comunque vietata all’amministratore della società controllante, mentre diventa un...

L'esecuzione di finanziamenti alle società controllate non è un'operazione sempre e comunque vietata all'amministratore della società controllante, mentre diventa un illecito gestorio laddove si tratti di erogazioni prive di giustificazione oppure contrarie a ragionevolezza e diligenza, come quando la destinataria del finanziamento presenti una situazione patrimoniale tale da indurre a dubitare della sua capacità di restituire le somme ricevute. Su tale giudizio è irrilevante che la provvista per detti finanziamenti sia stata fornita dallo stesso amministratore, in quanto una volta che le somme sono passate nella titolarità della società dovevano comunque essere gestite con criteri di ragionevolezza e diligenza.

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Diritto di ispezione del socio di s.r.l.: presupposti, modalità e limiti
Il diritto ispettivo del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta ex se al socio medesimo senza...

Il diritto ispettivo del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta ex se al socio medesimo senza limiti, salvo solo l’abuso.
Tale diritto comprende l’accesso, che deve avvenire in modo ordinato e in tempi congrui, previa anticipata indicazione da parte del richiedente di quali siano (anche per categorie) i documenti che si intendono esaminare (ciò per rendere ordinato l’esame, e senza che ciò vieti in sede ispettiva di esaminare ulteriori documenti collegati o pertinenti, sempre nel rispetto di principi di ordine) ed esclusa qualsiasi possibilità di autonoma esecuzione di estrazioni e copie da parte del socio o del suo delegato, mentre la società deve consegnare copie di quanto richiesto, previa soddisfazione di eventuali spese.
I limiti imposti dall’abuso e che possono condurre a limitare l’accesso possono essere poi di due ordini: possono derivare dalla pretestuosità, espressa in particolare dalla indebita frammentazione o ingiustificata reiterazione delle richieste; possono venire dalle concrete modalità di accesso quando il socio travalichi i limiti dei suoi diritti; oppure dal fine lesivo e in particolare anticoncorrenziale del socio, ciò di cui devono però essere allegati indici seri. Pur se risulta che il socio abbia esercitato il suo diritto con modalità non ordinate, senza adeguata specifica preventiva indicazione dell’oggetto (il che si riflette sulla sua domanda), e, nel concreto, con abuso nella esecuzione autonoma di estrazioni e copie, altresì va negato che la società possa rifiutare tout court di soddisfare il suo diritto, se adeguatamente esercitato.

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Onere della prova nell’esercizio dell’azione di responsabilità sociale
Nell’esercizio dell’azione di responsabilità sociale nei confronti dell’amministratore, l’onere di allegazione che incombe sull’attore assume connotati e pregnanza diverse a...

Nell'esercizio dell'azione di responsabilità sociale nei confronti dell'amministratore, l’onere di allegazione che incombe sull'attore assume connotati e pregnanza diverse a seconda della tipologia di addebito contestato, della natura della condotta e del danno lamentato.
In particolare, qualora la condotta imputata all’amministratore abbia natura distrattiva, è onere della parte attrice dimostrare l’avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell’amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell’amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L’amministratore ha, infatti, l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.

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Amministratore di fatto di società di capitali: nozione e indici sintomatici
La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o...

La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l’inserimento del soggetto nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, lo svolgimento dell’attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale.
La prova della posizione di amministratore di fatto implica, dunque, l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.

La figura del socio occulto non è compatibile con la società di capitali, la quale viene costituita in base a un formale contratto di società, in cui lo status di socio è acquisito a seguito di formalità e attività non surrogabili per fatti concludenti.

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Danno da indebita prosecuzione dell’attività d’impresa: applicazione dell’art. 2486 c.c.
L’ultimo comma dell’art. 2486 c.c. attribuisce al criterio dello sbilancio fallimentare una chiara natura residuale, contemplando la sua applicabilità solo...

L’ultimo comma dell’art. 2486 c.c. attribuisce al criterio dello sbilancio fallimentare una chiara natura residuale, contemplando la sua applicabilità solo qualora manchino le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possano essere determinati. Ove, invece, sia possibile ricostruire la situazione contabile della società, è necessario applicare il criterio incrementale. Il danno quantificato sulla base di tale criterio - come conseguenza della condotta di indebita prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante la completa erosione del capitale sociale fosse - trattandosi di debito di valore esige l’aggiunta della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di fallimento. Poiché tale somma rappresenta il controvalore monetario del danno patrimoniale subìto, potrebbe in astratto essere riconosciuto al danneggiato anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali. Tuttavia, poiché è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi, non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte dell’attrice.
Sulla somma liquidata all’attualità sono, invece, dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

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Accordo di cessioni reciproche di partecipazioni sociali e pretesa restitutoria dei finanziamenti soci
L’accordo negoziale con cui i paciscenti intendano definire tutti i rapporti inerenti alle partecipazioni in due società di famiglia con...

L’accordo negoziale con cui i paciscenti intendano definire tutti i rapporti inerenti alle partecipazioni in due società di famiglia con cessioni reciproche di partecipazioni sociali e regolamentazione non solo dei rapporti tra soci, ma anche di tutti i rapporti e i diritti, attivi e passivi, inerenti al rapporto di ciascun socio con ciascuna società riguarda anche i crediti per la restituzione di finanziamenti effettuati dai precedenti soci a favore della società, atteso che i soci cedenti hanno autorizzato le società a sostituire ad esse i soci cessionari in tutti i rapporti pendenti nei confronti delle società. Ne deriva che alcuna pretesa creditoria per restituzione di finanziamenti infruttiferi effettuati a favore della società dai precedenti soci può essere riconosciuta.

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Libera trasferibilità delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata e limiti statutari
La disciplina del trasferimento delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata è quella dettata dall’art. 2469 c.c., che al primo...

La disciplina del trasferimento delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata è quella dettata dall’art. 2469 c.c., che al primo comma enuncia il principio di libera trasferibilità della partecipazione, sia per atto tra vivi, che per successione mortis causa e al secondo comma prevede la possibilità di derogare al regime di libera trasferibilità della quota sociale della s.r.l., stabilendo, in particolare, che qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità per atto tra vivi o mortis causa delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza previsione di limiti o ponendo limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c.

Dal dettato normativo si evince che l’atto costitutivo può, non solo, limitare, ma anche escludere del tutto il trasferimento delle quote, ovvero subordinarlo ad una clausola di gradimento, quale espressione, come osservato in dottrina, dell’importanza che nella s.r.l. assume la persona del socio, nell’ottica di tutelare l’esigenza dei soci superstiti a mantenere una determinata composizione della compagine sociale, precludendo l’ingresso a soggetti che non posseggano specifici requisiti o non godano della loro fiducia.

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Determinazione del valore di recesso ex art. 2473 c.c.: limiti all’impugnazione della stima peritale in caso di manifesta iniquità o errore
Nel caso di recesso di un socio da una società a responsabilità limitata la determinazione del valore della quota sociale...

Nel caso di recesso di un socio da una società a responsabilità limitata la determinazione del valore della quota sociale di partecipazione, effettuata tramite perizia giurata, è vincolante e impugnabile solo per manifesta iniquità o errore evidente ai sensi dell’art. 1349 c.c.

[Nel caso di specie, non è stata ritenuta manifestamente erronea o iniqua la valutazione del perito, fondata sul metodo del Discounted Cash Flow e su dati oggettivi, che non abbia tenuto conto di operazioni societarie o prospettive successive al recesso, poiché il valore è determinato sulla situazione preesistente].

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