Fermo restando che l'art. 2388 c.c. si applica anche alle delibere assunte dal CdA di s.r.l., poichè tale norma esprime un principio generale dell'ordinamento circa la sindacabilità delle decisioni dell'organo amministrativo collegiale, la delibera (altro…)
Anche qualora abbia ad oggetto la documentazione sociale e si fondi sul diritto di accesso dei soci di s.r.l. alla stessa ex art. 2476, co. 2, c.c., l’ingiunzione è fruibile per ottenere la consegna di beni mobili determinati di cui sia certa l’esistenza, e non (altro…)
Non appare applicabile la regola cd. del “possesso vale titolo”, sancita dall’art. 1153 c.c. nell'ipotesi di cessione di quote di s.r.l. posta in essere dal falsus procurator. A riguardo, con riferimento alla analoga fattispecie dell’usucapione abbreviata, (altro…)
La dichiarazione di fallimento, con il conseguente spossessamento dell'intero patrimonio della società fallita e la privazione di ogni potere dispositivo in capo all'amministratore unico formalmente in carica, fa venire definitivamente meno (altro…)
Nelle s.r.l., l’esclusione del socio può essere disposta solo nelle specifiche ipotesi previste dall’atto costitutivo, restando, in ogni caso, preclusa la possibilità di azionare il rimedio con l’obiettivo di “sanzionare” l’esercizio di diritti (altro…)
Ove l'azione sia diretta a far accertare la simulazione relativa della rinuncia al diritto di opzione da parte del socio unico di società di capitali, a favore di altra società di capitali di cui il medesimo socio sia amministratore unico (altro…)
La società pur non potendo impedire al socio di avere le informazioni che ricadono nell’ambito dell’art. 2476, co. 2, c.c., può senz’altro legittimamente adottare le misure necessarie a contemperare il proprio interesse alla protezione di dati riservati (altro…)
In base al disposto dell'art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né la fusione paritaria crea un nuovo soggetto di diritto; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Ciò implica necessariamente che, in seguito alla fusione, l’unico soggetto titolare dei rapporti pendenti sia la società risultante dalla fusione, ovvero la società incorporante nel caso di fusione per incorporazione. Ne deriva che nel caso di un processo intentato nei confronti della società incorporata, l’intervenuta fusione non determina la perdita della capacità di stare in giudizio della parte, bensì la trasmissione “automatica” della capacità processuale in capo al soggetto risultante dalla fusione, sicché non si dà interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. proprio perché la società incorporante acquisisce la capacità processuale dell’incorporata e prosegue nei suoi rapporti “anche processuali” senza necessità di riassunzione o nuova costituzione in giudizio.
Nel caso di cambiamento di oggetto per deliberazione d’assemblea di s.r.l., il diritto di recesso ex art 2473 c.c. spetta ai soci solo nel caso in cui il mutamento rivesta carattere non formale o lessicale ma “sostanziale”, come prevede l’art. 2437 c.c. in tema di società per azioni, essendo pertanto necessario che con tale delibera si determini una sostanziale variazione delle condizioni di rischio dell’investimento.
Al fine di riconoscere il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. ciò che conta è che la delibera assembleare abbia cambiato in modo significativo l’oggetto indicato nell'atto costitutivo, senza che occorra verificare se l’operatività degli amministratori successiva alla delibera abbia reso effettivo e attuale il mutamento del settore di attività.
Il diritto di recesso per mutamento dell'oggetto sociale sorge là dove la società sia passata dall'essere operativa in un settore circoscritto, ad essere una holding c.d. pura il cui oggetto sociale consiste nell'assunzione e gestione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo e specie, senza alcuna limitazione in ordine al settore di attività delle partecipate. Risulta, invece, del tutto irrilevante il fatto che, a seguito della menzionata modifica statuaria, la società si sia limitata a conferire l'intera azienda ad una società interamente controllata e si sia limitata a gestire detta partecipazione, senza in concreto assumere altre partecipazioni in settori diversi da quello originario.
Non è possibile trarre dal sistema l'esistenza di un divieto generale e inderogabile al recesso parziale, che imponga al socio di esercitare il diritto in parola per l'intera partecipazione detenuta. Pertanto, il socio di una s.r.l. potrà esercitare il diritto di recesso per una parte soltanto della sua quota, salvo che ciò non risulti incompatibile con altre previsioni statutarie.
L’inerzia del socio recedente nel sollecitare la liquidazione delle quote non implica una rinuncia tacita al diritto di recesso.
Il ricorso in via cautelare per la revoca dell’amministratore di s.r.l. deve considerarsi genericamente ammissibile, a prescindere dall’esercizio dell’azione di responsabilità; la revoca deve dunque considerarsi come misura cautelare (altro…)
E' inammissibile l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di s.r.l. proposta della socia al 20% per i danni morali subiti, conseguentemente alla “implosione traumatica della sua vita” derivante dalle vicende gestorie (altro…)
Il discrimine tra l'azione individuale di responsabilità ex art. 2476, comma 6 c.c. e l'azione sociale ex art. 2476, comma 1 c.c. è dato dall'incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio. Mentre l'azione sociale (altro…)
La clausola statutaria concernente "le controversie che dovessero insorgere tra la società e i singoli soci" trova applicazione anche una volta cessato il rapporto sociale a seguito dell'intervenuta esclusione del socio. (altro…)