In tema di impugnazione di deliberazione assembleare, legittimata passiva è solo ed esclusivamente la società, da cui invero promana la manifestazione di volontà in ipotesi viziata. Ai singoli soci può essere riconosciuto, oltre al potere di azione nel caso di soci che non abbiano consentito alla deliberazione assembleare, il potere di intervento, che deve configurarsi (altro…)
Il secondo comma dell'art. 2476 c.c., che riconosce ai soci il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione inerente all'amministrazione, si riferisce solo ai soci non amministratori e non anche ai membri del consiglio di amministrazione (altro…)
In tema di impugnazione di deliberazione assembleare, legittimata passiva è solo ed esclusivamente la società; ai singoli soci può essere riconosciuto, oltre al potere di azione nel caso appunto di soci che non abbiano consentito alla deliberazione assembleare, il potere di intervento, che deve configurarsi come litisconsortile (o adesivo autonomo) nel caso in cui (altro…)
Anche nell'ipotesi di s.r.l. unipersonale, la revoca degli amministratori ad opera del socio unico deve comunque rispettare la procedura formale delineata dallo statuto societario e dalla legge, quantomeno con riferimento alla necessità di previa comunicazione (altro…)
Costituiscono principi consolidati nella giurisprudenza anche di legittimità che l'oggetto della transazione va identificato in relazione non alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì all'oggettiva situazione di contrasto che le parti (altro…)
Ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, disciplinata dal legislatore con la norma dispositiva (oggi divenuta suppletiva) contenuta nell'art. 2484 c.c. (oggi art. 2479 bis, co. 1, c.c.), la circostanza che tanto il vecchio testo normativo dell'art. 2484 co. 1 c.c. quanto (altro…)
Nelle s.r.l., qualora le decisioni dei soci siano assunte in sede assembleare, l'omessa convocazione dell'assemblea determina la nullità della delibera (altro…)
L’art. 2476, comma secondo, c.c., che stabilisce i diritto di accesso del socio alla documentazione sociale si riferisce esclusivamente esclusivamente al socio che non partecipi all'amministrazione della società e non può invece in alcun modo riguardare il diritto di accesso alla propria documentazione che la società o un suo amministratore voglia far valere nei confronti di chi in ipotesi la detenga.
Ai fini del sequestro conservativo di cui all’art. 674 c.p.c. sui beni dell’amministratore unico di s.r.l. a cautela dell’azione di responsabilità verso la società di cui all’art. 2476 c.c., non sussiste il fumus boni juris qualora l’originaria prospettazione (altro…)
Sussiste in capo al curatore delle S.r.l. fallite il diritto di esercitare nei confronti degli organi sociali, indistintamente e cumulativamente, sia l'azione di responsabilità che l'azione spettante ai creditori della società, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f.
Nell'adempimento delle proprie obbligazioni, agli amministratori di S.r.l., al pari di quelli delle S.p.A., è ora richiesta (altro…)
La responsabilità ex art. 2476 c.c. degli amministratori di s.r.l. nei confronti della società stessa ha natura contrattuale. (altro…)
La circostanza che il socio di s.r.l che richieda l'accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, comma secondo, c.c. sia stato in precedenza amministratore non vale a giustificare un diniego da parte della società, né a limitare l'accesso alla sola documentazione attinente il periodo successivo alla cessazione della carica. (altro…)