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Diritto di accesso del socio e suo contemperamento con il diritto di riservatezza della società in punto di contatti commerciali
Il diritto di accesso alla documentazione sociale, riconosciuto ai soci di srl che non partecipano all’amministrazione dall’art. 2476 co. 2 c.c.,  va...

Il diritto di accesso alla documentazione sociale, riconosciuto ai soci di srl che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476 co. 2 c.c.,  va configurato quale manifestazione di un potere di controllo individuale (altro…)

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Nullità della decisione assembleare in assenza assoluta di informazioni: onere della prova in capo al socio nel caso di società contumace
L’accoglimento della domanda di invalidità della delibera per carenza assoluta di informazione, ai sensi dell’art. 2479-ter co. 3 c.c.,  formulata dal...

L’accoglimento della domanda di invalidità della delibera per carenza assoluta di informazione, ai sensi dell’art. 2479-ter co. 3 c.c.,  formulata dal socio non ritualmente convocato presuppone l’accertamento, da un lato, dell’omessa convocazione imputabile alla società, e, dall’altro (altro…)

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Esercizio del diritto di recesso e annullamento della delibera assembleare
La disposizione dell’art. 2285 co. 1 c.c., secondo cui “ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato...

La disposizione dell'art. 2285 co. 1 c.c., secondo cui "ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci", non può essere applicata analogicamente alle società di capitali. (altro…)

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Revoca di amministratore di fatto e strumentalità tra domanda cautelare e domanda di merito
La figura dell’amministratore di fatto ricorre qualora un soggetto -non formalmente investito della carica- si ingerisce egualmente nell’amministrazione, esercitando (di...

La figura dell'amministratore di fatto ricorre qualora un soggetto -non formalmente investito della carica- si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi (altro…)

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Patto di garanzia e manleva dell’amministratore di s.r.l.
L’accordo di manleva stipulato tra una s.r.l. e il suo amministratore unico, obbligatosi a tenere indenne la prima per “ogni...

L'accordo di manleva stipulato tra una s.r.l. e il suo amministratore unico, obbligatosi a tenere indenne la prima per "ogni passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza (altro…)

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sospensione cautelare della delibera di aumento di capitale sociale e custodia di azioni oggetto di pegno
La sospensione cautelare di una delibera di aumento di capitale sociale impedisce, nei rapporti tra soci e la società (ma...

La sospensione cautelare di una delibera di aumento di capitale sociale impedisce, nei rapporti tra soci e la società (ma altresì nei confronti dei terzi a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese del dispositivo di tale decisione) il prodursi degli effetti (e non solo dell'esecuzione) della stessa, congelando l'assetto societario esistente al momento delle relativa adozione.

Nel caso in cui vi sia il fondato motivo di ritenere invalido il pegno su azioni, l'adozione di delibere di modifica dello statuto approvate con il voto del creditore pignoratizio integra il requisito del periculum in mora al fine di concedere il provvedimento di custodia delle azioni oggetto di pegno.

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Responsabilità dell’amministratore per concessione di attrezzature in sublocazione e per irregolare tenuta della contabilità
Integra atto di mala gestio la concessione in sublocazione di attrezzature (pur autorizzata dal locatore) a un canone insufficiente a...

Integra atto di mala gestio la concessione in sublocazione di attrezzature (pur autorizzata dal locatore) a un canone insufficiente a coprire le rate del contratto principale, posto che, in tal modo, gli amministratori della società sublocatrice provocano alla stessa uno sbilancio finanziario destinato a maturare mese per mese.

L'omesso deposito dei bilanci e l'incompleta e irregolare tenuta della contabilità, pur costituendo una grave omissione degli amministratori, non è sufficiente a fondare un'azione di responsabilità, dovendosi dar prova del concreto danno patrimoniale che tale omissione abbia arrecato al patrimonio sociale.

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Sul diritto di informazione e controllo nella s.r.l.
Nella s.r.l. il socio che non partecipa all’amministrazione ha il diritto soggettivo potestativo di consultare ed estrarre copia dai libri...

Nella s.r.l. il socio che non partecipa all'amministrazione ha il diritto soggettivo potestativo di consultare ed estrarre copia dai libri sociali e da tutta la documentazione relativa all'amministrazione della società, al fine di avere contezza dell'andamento societario e di controllare l'attività gestoria: sussiste quindi un incondizionato e penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell'ente rispetto alla condotta degli amministratori. Tale diritto soggettivo può essere oggetto di tutela tramite l'azione di merito specifica o anche in via d'urgenza con il generale rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c.

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Opponibilità al curatore fallimentare della clausola compromissoria e del lodo arbitrale intervenuto in tema di responsabilità sociale degli amministratori
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex...

Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., azioni che si cumulano inscindibilmente, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l'eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all'azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f..

L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

La responsabilità degli amministratori verso i creditori ex art. 2394 c.c. è azionabile solo nel momento in cui la diminuzione della garanzia generica conseguente alle condotte illecite dei gestori divenga rilevante per la posizione dei creditori, in dipendenza della complessiva insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro ragioni; in tal senso, la capienza del patrimonio sociale non rappresenta un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, ma semplicemente un limite per l’esercizio dell’azione dei creditori, che diventano legittimati - e in concreto anche interessati - ad agire solo nel momento in cui le condotte illecite degli amministratori risultino effettivamente pregiudizievoli per le loro ragioni.

In relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.

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Diritto di consultazione della documentazione sociale del comproprietario di quota di srl
Il diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale è un diritto prettamente individuale, a tutela del diritto del singolo...

Il diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale è un diritto prettamente individuale, a tutela del diritto del singolo socio e della società  ad una corretta amministrazione; ne deriva che, in caso di comproprietà della partecipazione societaria, il diritto in esame può essere esercitato dal singolo comproprietario anche in assenza di un rappresentante comune, in virtù del fatto che il diritto di vigilare sull'amministrazione mediante l’esame della documentazione contabile, in quanto consustanziale alla qualità di socio e finalizzata alla tutela sia individuale che collettiva, deve ritenersi sussistente a prescindere dall’entità e dalla “qualità” della partecipazione societaria e, quindi, anche in caso di proprietà comunitaria della quota.

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E’ esperibile l’azione ex art. 2395 c.c. nei confronti dell’amministratore di società fallita per avere indotto il fornitore in inganno sulla base di un bilancio falso
Va riconosciuta al creditore che agisce nei confronti dell’amministratore unico di società fallita ex art. 2395 c.c. (e dunque facendo valere...

Va riconosciuta al creditore che agisce nei confronti dell'amministratore unico di società fallita ex art. 2395 c.c. (e dunque facendo valere un danno "diretto" al proprio patrimonio) una legittimazione autonoma ed eventualmente concorrente con quella spettante alla curatela fallimentare nell'interesse della società e della massa dei creditori.

La falsificazione di un documento (il bilancio) volto a consentire ai terzi di orientare le proprie scelte nei rapporti con la società dichiarante legittima una presunzione (semplice) di concreta influenza del falso sulla condotta del terzo soggetto che entri in contatto con la società (nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto fondata la doglianza attorea di aver continuato ad effettuare forniture alla società successivamente dichiarata fallita sulla scorta di un bilancio di esercizio, poi risultato falsamente e gravemente sopravvalutato).

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Responsabilità amministratori di srl. Legittimazione attiva, prova del danno e nesso di causalità. Insindacabilità delle scelte di gestione. Natura del rapporto di amministrazione e compenso.
In materia di srl, il fatto che in base al terzo comma dell’art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla...

In materia di srl, il fatto che in base al terzo comma dell’art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum, sia attribuita la titolarità dell’esercizio dell’azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all’esercizio dell’azione in questione, ma sta solo a significare che il socio di srl è legittimato all’esercizio dell’azione sociale nell’interesse della società stessa, benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell’ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al sesto comma del citato art. 2476.

La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l’accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l’entità del risarcimento all’effettiva e diretta efficienza causale dell’inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva. Incombe viceversa sugli amministratori l’onere di dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti

L’inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo non può essere desunto da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in questi casi è solo l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società.

Il rapporto di amministrazione costituisce ma una figura di contratto a sé stante: i soci provvedono a designare le persone degli amministratori alla carica, carica la cui portata, però, nei suoi connotati basilari, è determinata dalla legge. Dunque il suddetto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, va ricondotto nell’ampio genus del contratto di prestazione d’opera, in cui peraltro continuano ad assumere rilievo, come fonti integrative, tanto la disciplina del contratto di mandato quanto la disciplina del codice civile, che predetermina in larga parte il contenuto di detto contratto: si parla di contratto, in quanto è pur sempre necessario l’incontro di volontà fra le parti.

Il rapporto di amministrazione si fonda su di un contratto sui generis, riconducibile, pur con tutte le peculiarità, nell’ambito di un rapporto professionale autonomo. Si tratta di regola di un contratto oneroso (arg. ex art. 2389 c.c.), rimettendo la legge la determinazione del compenso all’atto della nomina ovvero a successiva deliberazione assembleare; la mancata deliberazione assembleare di per sé non impedisce di determinare il compenso, alla luce dell’art. 2233 c.c., in base alla natura, alla qualità e quantità dell’attività svolta, anche perché la pretesa di un amministratore di società di capitali al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto (sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall’atto costitutivo o dall’assemblea, può esserne chiesta al giudice la determinazione equitativa).

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