La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ricorre solo in presenza di una paralisi stabile e irreversibile dell’organo assembleare sulle delibere essenziali. L'impossibilità di funzionamento si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesca ad approvare l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, come l'approvazione del bilancio o la nomina degli organi sociali. La continuata inattività dell’assemblea si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società.
La causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale richiede un’impossibilità di natura giuridica o materiale, riguardante lo svolgimento dell’attività in cui l’oggetto stesso consiste. Lo scioglimento della società presuppone una cessazione definitiva dell’impresa, mentre mere situazioni temporanee di difficoltà non rendono evidente in modo assoluto l‘irreversibilità della situazione e l’inutilità e la dannosità derivante dalla permanenza del vincolo sociale. Le difficoltà economiche - per quanto gravi - non possono essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento, non essendo configurabile una sorta di impossibilità “economica” di conseguimento dell’oggetto sociale.
L’intervento sostitutivo del Tribunale per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione ha carattere eccezionale - presupponendo una inerzia della assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti - ed è ammissibile solo dopo la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento.
La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, di cui all’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., ricorre quando, a causa di un conflitto insanabile tra soci, l’assemblea risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni e di assumere delibere essenziali per la vita della società, quali in particolare l'approvazione annuale del bilancio d’esercizio e il rinnovamento periodico delle cariche sociali.
A seguito dell’accertamento dello stato di scioglimento della società, la persistente incapacità dell’organo gestorio di convocare l’assemblea dei soci, determinata da un profondo e insanabile dissidio tra gli stessi che pone il consiglio di amministrazione in una posizione di stallo totale, integra una situazione di paralisi degli organi sociali anche in funzione liquidatoria e tale stallo legittima l’intervento del tribunale ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. per la nomina di un collegio di liquidatori.
La disciplina della c.d. golden power di cui al D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012 n. 56, non è applicabile quando non sia allegato e provato che l’attività della società rientri tra quelle di rilevanza strategica per la difesa e la sicurezza nazionale, né che gli atti oggetto del giudizio siano idonei a determinare una minaccia di grave pregiudizio a tali interessi; inoltre, l’accertamento giudiziale dello stato di scioglimento ex art. 2485 c.c., pronunciato dal tribunale su ricorso di un socio e amministratore, non è sovrapponibile all’ipotesi di scioglimento deliberato dall’assemblea o dichiarato dagli amministratori prevista dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 21/2012.
La giusta causa per la revoca del liquidatore di una s.r.l. (art. 2487, 4° co., c.c.) ricorre non solo in presenza di gravi inadempimenti di obblighi previsti dalla legge o dallo statuto, ma anche qualora le modalità di svolgimento dell’incarico, essendo contrarie alla buona fede cd. oggettiva, risultino idonee a pregiudicare il rapporto di fiducia con i soci.
Anche nella fase di liquidazione il bilancio deve essere redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e precisione imposti dalla normativa civilistica; è pertanto nulla la delibera di approvazione del bilancio che non consenta di comprendere i criteri di valutazione adottati né le prospettive temporali della liquidazione, ai sensi degli artt. 2423 e 2490 c.c..
I versamenti effettuati dal socio in conto capitale, non destinati a un successivo aumento del capitale sociale deliberato, costituiscono riserva “personalizzata” ai sensi dell’art. 2431 c.c. e, in sede di liquidazione, devono essere restituiti ai soci eroganti nei limiti dell’eventuale residuo attivo secondo un criterio proporzionale agli apporti effettuati e non alle quote di partecipazione al capitale sociale; è pertanto illegittimo il piano di riparto che distribuisca tale residuo in proporzione al capitale conferito.
A seguito della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio in relazione ai rapporti giuridici non definiti facenti capo all'ente estinto. In particolare: (i) le obbligazioni della società non si estinguono ma si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del loro regime di responsabilità durante la vita della società e (ii) i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Il creditore che agisce in giudizio nei confronti del socio di una società estinta, al fine di far accertare il trasferimento a quest'ultimo di un bene immobile (asseritamente appartenente alla società), ha l'onere di provare che tale bene fosse effettivamente ricompreso nel patrimonio della società al momento della sua estinzione e, in assenza di tale prova, la domanda deve essere respinta. A tal fine, non è sufficiente la produzione di una mera visura catastale, la quale ha finalità prevalentemente fiscali e non costituisce prova della proprietà, ma è necessaria la produzione di una visura ipocatastale, effettuata presso i registri immobiliari, o di altra idonea documentazione che attesti in modo certo ed effettivo la titolarità del diritto reale in capo alla società al momento della sua estinzione.
Il decreto di nomina del liquidatore di una società di capitali, emesso ai sensi dell’art. 2487 c.c., ha natura di provvedimento camerale, a carattere sommario e non definitivo, sicché non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo il liquidatore revocabile dall’assemblea o, per giusta causa, dal tribunale, ed essendo sempre consentito ai soci di adire il giudice ordinario per l’accertamento dell’inesistenza della causa di scioglimento, accertata solo in via incidentale e senza attitudine al giudicato.
Una volta nominato il liquidatore ex art. 2487 c.c. e acquisita la sua relazione che dà conto delle ragioni per cui non intende accettare l'incarico, consistente nella mancanza di attivo a disposizione per sostenere la fase di liquidazione e nella indisponibilità dei soci a fornirlo, non si procede alla nomina di altro professionista in quanto si ritiene che ragionevolmente anche un secondo incaricato esprimerebbe le medesime valutazioni. La società resta gestita in prorogatio dall'amministratore in carica tenuto ad agire con i limiti di cui all'art. 2486 c.c. Tuttavia, nel peculiare caso in cui un socio si renda disponibile ad assumere l'incarico di liquidatore, occorre procedere con l'affidamento dell'incarico di liquidatore con i poteri di legge ex art. 2489 c.c.. Qualora più di un socio si dichiari disponibile ad assumere l'incarico, esso va conferito al socio che si distingua per comprovata professionalità e correttezza nell’agire.
Rilevato lo stato di scioglimento della società, in caso di dissidi tra i soci in merito alla nomina del liquidatore sociale, vi provvede il Tribunale ex art. 2487 comma 2 c.c. in sostituzione dell'assemblea.
Ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. il tribunale può provvedere alla convocazione dell’assemblea perché deliberi sulla liquidazione della società, quando la convocazione sia omessa dagli amministratori, e può nominare i liquidatori, quando l’assemblea non si costituisca o non deliberi. L’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria è dunque previsto per specifiche ipotesi di “stallo” del procedimento di liquidazione e al di fuori della situazione di stallo l’esercizio surrogatorio di funzioni proprie dell’assemblea è estraneo alla lettera e alla funzione della norma. Non induce a diverse conclusioni l’urgenza di provvedere ad adottare adeguati strumenti di risoluzione della crisi dell’impresa, posto che l’urgenza di atti di gestione non è una situazione di stallo assembleare e non può essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 2487 comma 2 c.c.
Nei procedimenti di volontaria giurisdizione relativi all’accertamento dello stato di scioglimento di società di capitali, legittimati passivi non sono solamente i soci ma anche i componenti dell’organo amministrativo (o l’amministratore unico).
Si configura la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1 n. 3, c.c. nel caso in cui l’assemblea risulti – anche di fatto – non funzionante da tempo, restando in ogni caso irrilevante l’astratta esistenza di ulteriori rimedi che, nel medesimo arco di tempo, sono rimasti inattuati, non dovendo questi essere necessariamente esperiti in via preliminare.
La mancata approvazione del bilancio costituisce sintomo della causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 1, n. 3, cod. civ. ove tale omissione concerna almeno due bilanci di esercizio. La circostanza che, attraverso la locazione degli immobili oggetto di attività sociale, nel corso degli anni siano state ricavate risorse finanziarie e pagati i debiti sociali, non esclude che non debba prendersi atto dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e della sua perdurante inattività, causa di scioglimento della società ai sensi della norma codicistica, alla quale non può sopperire un’attività di fatto slegata dal controllo e dalle determinazioni dell’ organo collegiale.
È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli articoli 91 ss. cod. proc. civ., e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che - in tale fase - le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell’art. 91 citato.