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Impossibilità di funzionamento dell’assemblea di S.r.l.: nomina, compenso e poteri del liquidatore
In materia di cause di scioglimento di società a responsabilità limitata, l’ipotesi dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività dell’assemblea,...

In materia di cause di scioglimento di società a responsabilità limitata, l’ipotesi dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività dell’assemblea, di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., che consiste in una vera e propria paralisi dell’attività assembleare, si verifica quando, in maniera stabile ed irreversibile, l’assemblea risulta incapace di funzionare: deve trattarsi di impossibilità di funzionamento dell’assemblea con riferimento all’approvazione di delibere essenziali per la vita della società, quali la nomina degli amministratori o dei sindaci o l’approvazione del bilancio.

Inoltre, la nomina del liquidatore da parte del tribunale non dà luogo ad una procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, dovrà stabilire il compenso del liquidatore, potrà procedere alla revoca del liquidatore ed alla sua sostituzione, nonché alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal tribunale.

Quanto al compenso del liquidatore, nel silenzio delle norme, la sua determinazione rientra nelle attribuzioni assembleari anche nel caso di nomina giudiziale del liquidatore; e, in ipotesi di non approvazione assembleare della proposta all’o.d.g. in tema di liquidazione del compenso al liquidatore nella misura dallo stesso prospettata, non sussiste alcun potere del tribunale a provvedere in sede di volontaria giurisdizione.

In materia di poteri del liquidatore, a questi sono conferiti i “poteri di legge”, vale a dire ex art. 2489, primo comma, c.c., “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività, il pagamento dei debiti sociali, escludendosi qualsiasi successiva “autorizzazione” da parte del tribunale al compimento di singoli atti già contemplati per legge nel mandato.

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I limiti ai poteri del liquidatore e il diritto dello stesso di adire l’autorità giudiziaria
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti...

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Il liquidatore, dunque, nell'esercizio della sua attività incontra soltanto i seguenti limiti: 1) i limiti derivanti da disposizioni statutarie o dalla deliberazione dell'assemblea in sede di nomina dei liquidatori; 2) il limite generale dell'utilità degli atti allo scopo della liquidazione. Pertanto, in assenza di circostanze idonee ad integrare una impossibilità di funzionamento dell'assemblea di carattere non temporaneo, irreversibile e non altrimenti superabile, non si configurerà legittima la richiesta di intervento mirante a superare quest'ultima rivolta all'autorità giudiziaria.

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Accertamento giudiziale di scioglimento di s.r.l. ex art. 2485
Nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2485, secondo comma, c.c., promosso dal socio (o dall’amministratore o dal collegio sindacale)...

Nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2485, secondo comma, c.c., promosso dal socio (o dall'amministratore o dal collegio sindacale) per l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento in caso di inerzia degli amministratori, il Tribunale svolge un sindacato a cognizione sommaria, meramente incidentale (incidenter tantum), senza accertare in via definitiva né l'intervenuto scioglimento nè la relativa causa, restando sempre esperibile il giudizio ordinario volto alla rimozione del decreto e dei suoi effetti ove risulti l'insussistenza del presupposto.

Ai fini dell'integrazione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea), non è sufficiente una conflittualità endosocietaria meramente contingente, occorrendo una paralisi stabile, cronica e non superabile dall'organo assembleare, incidente sulle deliberazioni essenziali al fisiologico funzionamento della società (tra cui, in particolare, l'approvazione del bilancio, la cui omessa adozione assume rilievo quando concerna almeno due esercizi). Parimenti, l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale rileva quale causa di scioglimento ex art. 2484, primo comma, c.c., solo quando presenti caratteri di assolutezza e definitività tali da rendere inutile la permanenza del vincolo sociale, non essendo, di regola, idonee perdite di gestione che non si traducano in una compromissione irreversibile della prosecuzione dell'attività.

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La perdita della continuità aziendale non integra, di per sé, causa di scioglimento della società
L’eventuale sussistenza di una crisi economica dell’impresa (intesa in termini di incapacità di far fronte alle obbligazioni) che rischia di...

L’eventuale sussistenza di una crisi economica dell’impresa (intesa in termini di incapacità di far fronte alle obbligazioni) che rischia di far venir meno la continuità aziendale non è, di per sé, causa di scioglimento dell’impresa non solo perché il legislatore non ha tipizzato una siffatta ipotesi di scioglimento anticipato (quella, cioè, della perdita di continuità quale conseguenza della situazione di crisi), ma anche perché profili di matrice lato sensu economica che portano allo scioglimento della società sono espressamente previsti e cioè la perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484 n. 4 c.c. e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata di cui all’art. 2484 n. 7-bis c.c.. Quindi, al di fuori dei casi estremi di patrimonio netto negativo o di insolvenza della società, una situazione di crisi della società non può portare al suo scioglimento, e non può condurre a tale esito l’impossibilità di conseguire lo scopo della società, cioè la realizzazione del profitto che è cosa diversa dall’oggetto sociale.

Lo scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 2484 n. 2 c.c., ha riguardo sì alla dimensione funzionale della società, ma è ancorato ad un giudizio che presuppone che questa al momento dell’accertamento versi, per qualsivoglia ragione, nell’impossibilità, non temporanea ma irreversibile, di svolgere l’attività prefissata dall’oggetto sociale. Quindi, tale causa di scioglimento non è configurabile laddove non sia acquisita la dimostrazione di uno o più eventi che incidono sulla continuità aziendale, impedendola irrimediabilmente, sì da poter far ritenere come impossibile lo svolgimento dell’attività o di alcuna delle attività propria/e dell’oggetto sociale.

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Il dissidio insanabile tra due soci origina l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea
La conclamata insanabilità del dissidio tra due soci, che detengono ciascuno la metà delle quote sociali, origina la assoluta e...

La conclamata insanabilità del dissidio tra due soci, che detengono ciascuno la metà delle quote sociali, origina la assoluta e irreversibile impossibilità di funzionamento dell'assemblea, in considerazione della misura paritaria delle rispettive partecipazioni; né può ricorrere l'ipotesi di sospensione del procedimento di volontaria giurisdizione all'esito del giudizio contenzioso, investito dell'accertamento di merito circa la validità della delibera che consentirebbe di escludere un socio dal quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.

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Scioglimento società per impossibilità di funzionamento o per inattività della assemblea
L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgano in caso impossibilità di funzionamento...

L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgano in caso impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea.

La paralisi dell'assemblea nel deliberare può avere origine in contrasti tra i soci che impediscano la formazione delle maggioranze prescritte e deve precludere l'adozione di deliberazioni necessarie per il funzionamento della società, quali, in via esemplificativa, la nomina dell'organo amministrativo e l'approvazione del bilancio. In tal senso, l'organo assembleare deve apparire stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, ed in principalità quelle di approvazione annuale del bilancio d'esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.

L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea va rilevata necessariamente con riferimento alle cause che l'hanno determinata, onde valutare se il mancato funzionamento sia l’esito di insanabili contrasti tra i soci. Pertanto, sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni; situazione che può emergere sia dagli stessi verbali assembleari o dalla mancata assunzione di decisioni (ad esempio per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi o deliberativi) ma anche da dati oggettivi riferibili alla litigiosità giudiziale tra i soci: sussiste la causa di scioglimento della società costituita dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea laddove la situazione di dissidio tra i soci sia irreversibile e definitiva, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto; per cui il dissidio insanabile tra i soci costituisce causa di scioglimento della società, quando, sulla base di un giudizio probabilistico, comporti l'impossibilità di proseguire l' attività comune.

Per quanto riguarda la nomina del liquidatore, una volta accertata la causa di scioglimento della società relativa all’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e disposta la sua messa in liquidazione, il Tribunale può nominare direttamente il liquidatore senza previo interpello assembleare dei soci. Ciò per ragioni di economia procedimentale, al fine di avviare prontamente la fase di liquidazione e perché sarebbe illogico preservare la competenza deliberativa dell’assemblea per la nomina del liquidatore (prevista dall’art. 2487 c.c. per il caso che la causa di scioglimento venga accertata in ambito societario) nel caso di accertamento giudiziale dell’ipotesi dissolutiva dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

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Scioglimento per impossibilità di funzionamento e inattività assembleare e numero minimo dei soci nelle cooperative
Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo...

Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo amministrativo ed è chiamato al mero accertamento della sussistenza della causa di scioglimento, senza valutare profili di responsabilità dei soci. Sono legittimati all’istanza i singoli soci, gli amministratori e i sindaci, e l’unico contraddittore necessario è la società.

La causa di scioglimento ex art. 2484, n. 3, c.c. ricorre in caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell’organo assembleare. Nel primo caso, l’insanabile dissidio tra i soci o il reiterato atteggiamento ostruzionistico di alcuni di essi ostacola la formazione di maggioranze idonee ad assumere le delibere assembleari sulle quali si fonda la vita e l’organizzazione societaria. Nell’altro caso, l’inattività dell’organo assembleare è la spia di un contrasto che paralizza la prosecuzione della vita societaria, a causa di un sostanziale disinteresse dei soci alla continuazione dell’attività economica sociale.

Nelle società cooperative, inoltre, lo scioglimento consegue anche al mancato reintegro, entro un anno, del numero minimo dei soci ex art. 2522, co. 3, c.c.

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Sul dissidio insanabile tra i soci quale causa di scioglimento della s.r.l.
Il dissidio insanabile tra i soci, perché possa determinare lo scioglimento della s.r.l. ex art. 2484, co. 1, nn. 2)...

Il dissidio insanabile tra i soci, perché possa determinare lo scioglimento della s.r.l. ex art. 2484, co. 1, nn. 2) e 3) c.c., deve essere tale da rendere l’organo assembleare stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le proprie funzioni essenziali, sì da non rendere possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto.

Non assume rilievo, a tal fine, una mera conflittualità sociale, essendo invece necessario un dissidio che, in ragione delle specifiche e concrete peculiarità dell’assetto sociale (ad esempio, nell’ipotesi di partecipazione paritetica di due soci), determini un’insanabile compromissione delle possibilità di funzionamento della società e, correlativamente, di conseguimento, da parte della stessa, dell’oggetto sociale.

La causa di scioglimento in parola ricorre, ad esempio, laddove l'organo assembleare risulti incapace di assolvere le funzioni di approvazione annuale del bilancio d'esercizio, purché la mancata approvazione concerna almeno due bilanci di esercizio, e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.

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Impugnazione di delibera assembleare di s.r.l. in liquidazione: poteri dell’assemblea dopo la nomina giudiziale del liquidatore e conflitto di interessi ex art. 2479-ter c.c.
La nomina del liquidatore da parte del tribunale ex art. 2487 c.c. ha natura meramente sostitutiva dell’inerzia o inconcludenza dell’assemblea...

La nomina del liquidatore da parte del tribunale ex art. 2487 c.c. ha natura meramente sostitutiva dell’inerzia o inconcludenza dell’assemblea e non dà luogo a una procedura di liquidazione giudiziale; una volta superata la fase di stallo, l’assemblea riacquista i propri ordinari poteri, fra cui quello di stabilire o modificare i criteri di liquidazione e i poteri attribuiti al liquidatore, nonché di revocarlo o sostituirlo, sicché la rimessione all’assemblea della scelta tra vendita in blocco dell’azienda e vendita separata dei singoli beni non viola né l’art. 2487 c.c. né le previsioni statutarie che si limitino a prevedere l’attività liquidatoria di pagamento dei debiti sociali e liquidazione dei beni residui.

Ai fini dell’annullamento della delibera di s.r.l. ex art. 2479-ter c.c. per conflitto di interessi del socio, è necessario che concorrano cumulativamente: l’esistenza di un effettivo conflitto tra l’interesse del socio (anche per conto di un terzo) e quello della società, la decisività del voto del socio in conflitto e la dannosità almeno potenziale della deliberazione; grava sul socio impugnante l’onere di allegare e provare in modo preciso e univoco il collegamento tra l’interesse perseguito (anche indiretto, in favore di terzi) e il pregiudizio per la società, non essendo sufficiente il mero richiamo a potenziali vantaggi per società riconducibili a congiunti.

Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo, poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa.

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Revoca cautelare del liquidatore e annullabilità del contratto stipulato dall’amministratore in conflitto di interessi
Il concetto di grave irregolarità, ai fini della proposizione dell’istanza, anche in via cautelare ed urgente, di revoca del liquidatore,...

Il concetto di grave irregolarità, ai fini della proposizione dell’istanza, anche in via cautelare ed urgente, di revoca del liquidatore, è comprensivo dell’inadempimento di tutti gli obblighi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali, ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria.

Ai fini dell'annullamento del contratto l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società e il suo amministratore deve essere accertata in concreto, non essendo a tal fine sufficiente la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali. Il danno alla sfera giuridica ed economica della società può essere meramente potenziale; inoltre, è necessario che il conflitto sia conosciuto o conoscibile da parte del terzo, contraente con la società.

La responsabilità dell’organo amministrativo non può essere desunta da una scelta di gestione, che non è sindacabile in termini di fonte di responsabilità, bensì dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi – si esclude evidentemente l’ipotesi del dolo – è solo l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi.

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Scioglimento della società per l’impossibilità di funzionamento
Il conflitto insanabile tra soci, dimostrato dalle antitetiche posizioni assunte circa la continuità o meno della società, è aggravato dalla...

Il conflitto insanabile tra soci, dimostrato dalle antitetiche posizioni assunte circa la continuità o meno della società, è aggravato dalla struttura della compagine sociale che vede l'assenza di una maggioranza in grado di deliberare. Se a questo si aggiunge che anche il consiglio di amministrazione, composto nel caso specifico da due soci, deve deliberare all’unanimità, è evidente che la società non ha concrete possibilità di funzionamento nei suoi organi fondamentali. Risulta, pertanto, integrata la causa di scioglimento “per l’impossibilità di funzionamento” prevista dal n. 3) dell’art. 2484, primo comma, c.c.

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