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Revoca del liquidatore e risarcimento del danno
Secondo la disciplina generale in tema di mandato ex art.1709 cc, applicabile al rapporto tra società e suoi organi, il...

Secondo la disciplina generale in tema di mandato ex art.1709 cc, applicabile al rapporto tra società e suoi organi, il mandato si presume oneroso.

Deve ritenersi che l'assemblea dei soci abbia la facoltà di revocare ad nutum il liquidatore così come l'amministratore, l'assenza di giusta causa determinando il diritto del revocato al risarcimento (per il caso di soggetti nominati a tempo determinato, art.1725 cc primo comma) ovvero al congruo preavviso (per il caso di soggetti nominati a tempo indeterminato, art.1725 cc secondo comma, art.2383 cc terzo comma per gli amministratori di spa), l'assenza della giusta causa così come del congruo preavviso rilevando dunque (non quale vizio della deliberazione ma) quale presupposto di un risarcimento o, meglio, di una indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di atto lecito.

La giusta causa di revoca escludente il diritto all'indennità per il soggetto revocato deve essere espressamente enunciata nella delibera assembleare di revoca, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio instaurato dal soggetto revocato.

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Accertamento della causa di scioglimento e decisioni ex art. 2479, comma 2°, n. 5)
L’accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento non rappresenta una «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione...

L’accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento non rappresenta una «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci» e, pertanto, per l’approvazione della connessa delibera assembleare non è necessario il raggiungimento dei quorum rafforzati eventualmente richiesti dallo statuto per le decisioni di cui all’art. 2479, comma 2°, n. 5), c.c..

Non sussiste impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, comma 1°, n. 3), c.c. qualora soltanto in un’unica occasione non sia rappresentata, anche in seconda convocazione, la maggioranza del capitale sociale, se ciò consente comunque l’approvazione del bilancio e di una eventuale delibera di accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento.

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