Integra la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. la situazione di paralisi decisionale derivante dalla combinazione tra assetto partecipativo paritario e clausole statutarie che impediscano, in concreto, l’adozione di deliberazioni tanto in sede assembleare quanto nell’organo amministrativo. In presenza di un conflitto radicale e strutturale tra i soci, tale da determinare l’impossibilità di funzionamento degli organi sociali, il tribunale deve accertare lo scioglimento della società e procedere alla nomina di un liquidatore terzo, risultando inopportuna la designazione di uno dei soggetti coinvolti nel contrasto