Nell'accertamento della sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società il giudice deve fare riferimento agli elementi oggettivi indicati dalla legge: in particolare, egli non può escludere la sussistenza di una causa di scioglimento della società sulla base del fatto che questa sia addebitabile ad uno dei soci.
In questa ottica, pertanto, anche il reiterato comportamento ostruzionistico di uno o parte dei soci, a cui lo statuto attribuisca un potere di blocco sulle delibere assembleari, è suscettibile di integrare la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea.
La disposizione contenuta nell’art. 2492 CC, secondo cui il reclamo va proposto “in contraddittorio dei liquidatori” non può significare esclusione della legittimazione passiva della società: consistendo detto strumento processuale nella impugnazione di un atto della società, non può che essere indirizzato contro la stessa, che è l’unico soggetto a cui è riferibile e nella cui sfera giuridica la relativa sentenza è destinata a produrre direttamente effetto, determinando il perfezionamento della procedura liquidatoria (se di rigetto) o la sua prosecuzione (se di accoglimento). Tanto questo è vero, che il reclamo dev’essere annotato al R.I, adempimento che non avrebbe molto senso se il procedimento coinvolgesse esclusivamente le persone fisiche dei soci e dei liquidatori.
La norma, pertanto, dev’essere letta – se non come impositiva di una mera denuntiatio litis - nel senso della necessaria partecipazione dei liquidatori alla causa, dalla quale potrebbero scaturire elementi per una loro responsabilità individuale, per consentire loro di spiegare le decisioni assunte. Secondo questa ultima interpretazione, la legge impone un litisconsorzio necessario processuale tra liquidatori e società; ma, allora, laddove una causa sia introdotta contro un litisconsorte necessario con pretermissione di un altro, la violazione dei diritti di quest’ultimo può sempre essere sanata, non potendosi però sostenere che, fino a quando la sanatoria non avviene, la causa non sia neppure pendente. L’azione giudiziaria spiega un effetto immediato al momento della sua proposizione, che, nel caso di specie, è quello di evitare la decadenza del potere di impugnare il Bilancio e la sua conseguente irrevocabilità, e che si verifica anche in quei casi in cui l’introduzione della causa sia viziata dalla omessa citazione di una parte necessaria; in tali ipotesi, il vizio del procedimento, se non sanato, si può tradurre nella inidoneità del suo atto conclusivo a realizzare i suoi effetti tipici (talché, seguendo l’ipotesi, una sentenza che accogliesse il reclamo potrebbe essere considerata inutiliter data); non, invece, nella inammissibilità originaria del reclamo per decadenza.
La proposizione del reclamo contro il bilancio finale di liquidazione ha poi l'effetto di impedire la sua definitività e, di conseguenza, l'acquisto del diritto da parte dei soci del diritto individuale alla ripartizione dell’attivo.
Sussistono i presupposti per la nomina del liquidatore della società ai sensi dell'art. 2487, secondo comma, c.c. in caso di continua inattività dell'assemblea ed impossibilità di suo funzionamento ex art. 2484, n. 3, c.c. per conflitto insanabile tra i soci determinate dalla reiterata mancata partecipazione del socio di maggioranza e conseguente impossibilità di formazione della maggioranza necessaria per la nomina di un nuovo amministratore, l'approvazione del bilancio e la nomina, una volta acclarata la causa di scioglimento della società, di un liquidatore ex art. 2487, primo comma, c.c.
Le spese del procedimento di nomina giudiziale del liquidatore della società vanno poste a carico del socio di maggioranza costituitosi al quale sia addebitabile la stasi della società per non aver presenziato alle assemblee convocate per i vari adempimenti sociali e, pur essendo a conoscenza e non negando la causa di scioglimento della società, abbia costretto il socio di minoranza ad adire l'autorità giudiziaria.
In tema di scioglimento di società di capitali (nel caso specifico, una società a responsabilità limitata), l’intervento suppletivo del Tribunale volto alla nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c. presuppone l’accertamento della già avvenuta messa in liquidazione della società, la quale, ove non derivi dall’accertamento giudiziale di una causa di scioglimento ex art. 2484, nn. 1-5, c.c., deve risultare da valida deliberazione assembleare adottata con le forme di legge. È, pertanto, inammissibile il ricorso ex art. 2487, co. 2, c.c. volto alla nomina del liquidatore in mancanza di una valida deliberazione assembleare di scioglimento, allorquando l’assemblea abbia sì deliberato lo scioglimento ma senza il rispetto della forma notarile, rimanendo improduttiva di effetti e non potendosi sostituire il Tribunale all’assemblea per una scelta discrezionale, rimessa ai soci, di scioglimento volontario. In mancanza di una causa legale di scioglimento ai sensi dell’art. 2484, nn. 1-5, c.c., l’inerzia dell’assemblea o l’esistenza di una situazione di stallo nella definizione del piano di liquidazione non legittima l’intervento del Tribunale ai fini della nomina del liquidatore.
Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell'accertamento dello stato di scioglimento e dell'apertura della liquidazione della società allorché tale esito sia percorribile in via autonoma dal socio (ricorrente) titolare di una quota qualificata del capitale sociale tale da attribuirgli la facoltà di convocare direttamente l’assemblea, acclarare la causa di scioglimento ex art. 2485, comma 2, c.c., e nominare il liquidatore, dotato di tutti i poteri di legge.
Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale in caso di inesperienza dell'unico socio superstite a gestire la società, circostanza che non integra certamente l’impossibilità giuridica o materiale ma comunque, oggettiva, assoluta e definitiva di perseguire l’oggetto sociale.
Non ricorre la fattispecie di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. che prevede lo scioglimento delle società a responsabilità limitata nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea allorché l’organo assembleare non risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali.
In caso di società a responsabilità limitata partecipata da due soci, il decesso di uno dei due soci senza che ne sia stata accettata l'eredità da parte di alcuno, non è ostativo alla convocazione dell’assemblea da parte dell'altro socio superstite detentore di una partecipazione qualificata a tale titolo, potendo egli chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c. al quale comunicare la convocazione dell’assemblea dei soci.
La morte dell'unico socio di S.r.l. non integra la causa di scioglimento per inattività ex art. 2484 n. 3 c.c., posto che il curatore dell'eredità giacente (ove nominato), dovendo per legge esercitare le ragioni della eredità ed amministrarla, è anche investito della gestione della posizione di socio. Il curatore dell'eredità giacente, debitamente autorizzato, può altresì decidere, come socio, previa convocazione dell’assemblea, la messa in liquidazione volontaria della società e la nomina del liquidatore.
L'autorità giudiziaria è chiamata ad intervenire nell’accertamento della causa di scioglimento della società in caso di inerzia dell’amministratore, ex artt. 2485 e 2487 c.c.. Tuttavia, è inammissibile il ricorso a tal fine proposto dall'amministratore stesso, anche in regime di prorogatio, in quanto quest'ultimo è soggetto legittimato - ed anzi obbligato - dalla norma all’accertamento dello stato di scioglimento della società e non può chiedere al Tribunale di sostituirsi a sé stesso. L’amministratore è tenuto ad attivarsi celermente, accertando lo stato di scioglimento dell’ente amministrato, convocando poi l’assemblea dei soci per la nomina di liquidatore e, solo in caso di esito infruttuoso di tale assemblea, potrà ricorrere poi al Tribunale per la nomina del liquidatore.
Ove la società risulti inattiva e senza organo amministrativo per oltre 10 anni, trovandosi in una situazione di stallo, senza alcun interesse del socio titolare del 99% del capitale sociale alla prosecuzione dell'attività sociale, spetta al Tribunale l'accertamento dello scioglimento della società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2484 n. 3 c.c. e la nomina dei liquidatori [nel caso di specie, il socio titolare del 99% del capitale sociale era lo Stato, quale erede del socio defunto ex art. 586 c.c.].
È inammissibile l’istanza per la nomina di un curatore speciale di s.r.l. ex art. 78 c.p.c. nel procedimento relativo all’accertamento dello stato di scioglimento della società, dal momento che quest’ultima non è contraddittore necessario.
È ammissibile che il bilancio finale di liquidazione sia approvato espressamente dai soci in assemblea, ove questi ultimi vi abbiano acconsentito, quale modalità alternativa al meccanismo di approvazione tacita previsto dall’art. 2493, comma 1, c.c. In questo caso, e salvo che non sia stato approvato all’unanimità con rinuncia dei soci a proporre reclamo, l’eventuale approvazione a maggioranza del bilancio finale di liquidazione lascia impregiudicato il diritto del singolo socio che abbia espresso voto contrario a promuovere reclamo ai sensi dell’art. 2492 c.c.
Non sussiste un termine di decadenza per il deposito del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2492, comma 2, c.c. L’eventuale passaggio di tempo fra presentazione/approvazione del bilancio finale di liquidazione, da un lato, e deposito presso il Registro delle Imprese, dall'altro, con conseguente mutamento della situazione economica e patrimoniale è irrilevante ai fini dell’iscrizione della richiesta cancellazione da parte del Conservatore, dovendo quest’ultimo verificare soltanto il rispetto della procedura formale.
Il bilancio finale di liquidazione va depositato al Registro delle Imprese unitamente alla relazione dei sindaci ai sensi dell’art. 2492, comma 2, c.c. Ai fini dell’iscrizione della richiesta di cancellazione della società, il Conservatore è tenuto a verificare esclusivamente che detta relazione sia allegata al bilancio finale di liquidazione, non potendo invece sindacare nel merito quanto affermato dall’organo di controllo.
Nel caso di società in liquidazione coatta amministrativa, la responsabilità del Commissario Liquidatore è dettata dalle norme della legge fallimentare per il curatore ed egli deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio.
L’azione del commissario liquidatore ex art. 206, comma 1, L.F., non diversamente da quella proposta dal curatore fallimentare ex art. 146, comma 2, L.F., è un diritto processuale ancipite, che ricomprende – in unica azione autonoma e inscindibile – sia l’azione sociale di cui all’art. 2393 c.c. che quella di cui sono titolari i creditori sociali ex art. 2394 c.c. “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti” (comma 2) a causa dell’inosservanza da parte degli amministratori “degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.
Nei confronti del liquidatore di una società a responsabilità limitata è possibile esperire le medesime azioni proponibili nei confronti dell’amministratore, in virtù del richiamo di cui all’art. 2489 c.c..
I liquidatori sono responsabili nei confronti della società, come anche dei soci e dei terzi creditori nei limiti previsti dall’art. 2476 c.c.. La professionalità e la diligenza richieste secondo la natura dell’incarico conferito costituiscono parametri da valutarsi comunque con riferimento al fine ultimo della liquidazione ed estinzione della società ed al compimento dei soli atti utili al raggiungimento di tale scopo; l’attività discrezionale, e come tale insindacabile, dei liquidatori ha quindi come limiti la ragionevolezza e la coerenza con le finalità proprie della particolare fase della vita della società cui sono preposti. Analogamente alla responsabilità degli amministratori, anche quella dei liquidatori è quindi una responsabilità qualificata e, per non incorrere in responsabilità, i liquidatori devono agire con la diligenza del corretto liquidatore, determinata in relazione all’incarico ed alle specifiche competenze.
Ai fini del riparto dell’onere della prova l’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale; l’azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l’insufficienza patrimoniale cagionata dall’inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale.
La fase di liquidazione deve essere improntata a finalità conservative del patrimonio sociale, al fine di tutelare non solo gli interessi dei creditori al pagamento dei debiti sociali, ma anche gli interessi dei soci alla ripartizione del residuo.
Con l’apertura della successione ereditaria gli eredi succedono e sono tenuti a farsi carico anche delle responsabilità per danno imputabili al defunto, ivi inclusa la responsabilità professionale ex art. 199 L.F, atteso che l’illecito civile (sia contrattuale che extra contrattuale) non si estingue con la morte del responsabile, ma si trasmette agli eredi dello stesso, secondo il principio generale in materia di obbligazioni.