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Cancellazione della società e successione dei soci nei rapporti controversi
La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. determina l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2945...

La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. determina l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2945 c.c. e, quindi, la cessazione della rappresentanza legale in capo al soggetto a ciò designato; conseguentemente, la cancellazione - avvenuta prima della instaurazione di un giudizio o nel corso dello stesso - determina da un lato la perdita della capacità di stare in giudizio del legale rappresentante ex art. 81 c.p.c. e dall’altro la inammissibilità e/o la improcedibilità delle domande avanzate dalla società o, comunque, la loro definizione in rito in ragione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Al contempo, la cancellazione della società determina la successione dei soci (pro quota tra di loro) nella titolarità dei rapporti patrimoniali attivi (cespiti, crediti o aspettative di credito litigiose già attivate) dell’Ente; in ragione di ciò, i soci diventano legittimati a far valere i diritti conseguenti e, pertanto, sono legittimati ad agire e/o resistere in giudizio per la tutela delle posizioni giuridiche originariamente in capo alla società: ciò non per far valere un diritto dell’Ente od i cui effetti si producano nella sfera giuridica dello stesso, quanto invece per ottenere un provvedimento che riverberi i propri effetti nella sfera giuridica del socio.

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Sopravvenienze attive e passive di società estinta
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir...

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.

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Responsabilità dei liquidatori per violazione della par condicio creditorum rispetto a credito litigioso
Fermo restando l’obbligo dei liquidatori di dare conto negli atti liquidatori dell’esistenza di un contenzioso pendente tra la società poi...

Fermo restando l’obbligo dei liquidatori di dare conto negli atti liquidatori dell’esistenza di un contenzioso pendente tra la società poi cancellata e l’attrice, la responsabilità dei liquidatori per violazione della par condicio creditorum è da escludersi per mancanza dei presupposti oggettivo e soggettivo qualora il credito vantato dall’attrice non fosse stato certo, liquido ed esigibile al momento della chiusura della liquidazione della società, quindi non fosse, in quel momento, prioritario sugli altri crediti vantati contro la società liquidata, anche tenuto conto delle valutazioni sommarie avvenute in pendenza del giudizio, prima della redazione del bilancio finale di liquidazione, e a prescindere dalle risultanze della CTU espletata in tale giudizio (nel caso di specie, in sede cautelare, il fumus della pretesa risarcitoria per vizi della cosa era stato ritenuto insussistente).

La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato.

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Estinzione della società e conseguente fenomeno di tipo successorio
La cancellazione delle società di persone o di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento...

La cancellazione delle società di persone o di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.

Qualora all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicché si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, benché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

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Presupposti e natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori insoddisfatti
La norma di cui all’art. 2495, co. 2, c.c. attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese della società...

La norma di cui all’art. 2495, co. 2, c.c. attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese della società in liquidazione, cui consegue che i creditori sociali eventualmente rimasti insoddisfatti potranno agire non già nei confronti della società, ma soltanto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Per quanto attiene ai liquidatori, la responsabilità si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettiva, relativo al mancato pagamento dei debiti sociali, e l’altro di natura soggettiva, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari.

Quanto alla natura, la responsabilità dei liquidatori è di matrice tipicamente extracontrattuale, in quanto deriva dalla lesione del diritto di credito del terzo. Come quella degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, anche la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori stessi è responsabilità da fatto illecito, disciplinata in via generale dall’art. 2043 c.c., che trova soltanto un richiamo, senza alcuna mutazione di fondamento, nell’art. 2495 c.c. Infatti, l’obbligo di procedere al pagamento dei creditori vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione, è inerente al suo incarico di liquidatore e non può confondersi con l’obbligo che vincola la società debitrice nei confronti del proprio creditore.

La natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori per omesso pagamento dei debiti della società estinta non è scevra di conseguenze in ordine al regime probatorio: proprio in ragione di tale inquadramento, ricade sul creditore che agisca in giudizio per far valere la responsabilità del liquidatore l’onere probatorio in relazione all’esistenza del credito, all’inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito. In altre parole, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l’onere di provare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che sia stata invece distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.

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Il fenomeno di tipo successorio conseguente alla cancellazione della società
L’iscrizione della cancellazione della società al registro delle imprese ha efficacia costitutiva e comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale...

L'iscrizione della cancellazione della società al registro delle imprese ha efficacia costitutiva e comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (i) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (ii) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. [Nel caso di specie, veniva accertata la proprietà del socio unico della società estinta di un immobile precedentemente intestato alla società medesima e non liquidato prima della cancellazione].

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Cancellazione della società e fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci
Ai sensi degli artt. 2490 e 2495 c.c., qualora all’estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle...

Ai sensi degli artt. 2490 e 2495 c.c., qualora all'estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione

I beni immobili già di proprietà della società estinta ed ancora intestati a quest’ultima nei registri immobiliari diventano di proprietà esclusiva, pro quota, dei soci della cessata società.

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Successione nei rapporti pendenti dopo la cancellazione della società
Terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese della società consegue, con effetto...

Terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese della società consegue, con effetto costitutivo, l’estinzione dell’ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che può definirsi, in senso lato, successorio, in forza del quale alla società estinta subentrano i (cessati) soci. Il fenomeno successorio non necessita di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei soggetti interessati.

La disciplina societaria ammette, sia pur implicitamente, la possibilità della cancellazione di una società anche in presenza di attivo, dal momento che l’art. 2490, co. 6, c.c. prevede la cancellazione d’ufficio delle società che non hanno depositato per tre anni consecutivi il bilancio, sicché il fenomeno lato sensu successorio si pone come unico strumento, fra quelli rinvenibili nel nostro ordinamento, idoneo a regolare i rapporti ancora pendenti al momento dell’estinzione dell’ente e a fornire adeguata tutela all’interesse dei terzi a disporre di un criterio certo per l’individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) cui fare riferimento per la gestione di tali rapporti.

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Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese
La cancellazione delle società di persone o di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento...

La cancellazione delle società di persone o di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tale riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con la prova contraria. Tuttavia, tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato storico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società perché ciò condurrebbe ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre invece la prova di un fatto dinamico: che la società abbia continuato in realtà ad operare e, dunque, ad esistere pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro.

A seguito dell’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci. Ciò in quanto l’estinzione dell’ente è equiparabile alla morte della persona fisica, quindi i soci sono successori. Inoltre, qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicché si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, benché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

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I limiti alla responsabilità patrimoniale dei soci dopo l’estinzione della società (fallita)
Una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell’ente consegue, con...

Una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell’ente consegue, con effetto costitutivo, l’estinzione dell’ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che ben può definirsi, sia pure in senso lato, successorio, in forza del quale alla società – orami estinta irreversibilmente – subentrano i (cessati) soci. In tale evenienza: le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta; non si trasferiscono ai soci le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Nel caso di liquidazione volontaria, ricevendo i soci una eventuale somma di denaro in sede di bilancio finale di liquidazione, ed essendo il denaro il bene fungibile per eccellenza, non si pone alcun problema di separazione patrimoniale e i creditori possono pretendere dai soci il pagamento dei crediti verso la società estinta nei limiti delle somme effettivamente ricevute dai soci. Di contro, nel caso in cui manchi un bilancio finale di liquidazione e i soci, in conseguenza della cancellazione della società, diventino proprietari di beni specifici, i creditori potranno aggredire esclusivamente tali beni ai fini del soddisfacimento del proprio credito.

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Estinzione della società e fenomeno successorio verso i soci dei rapporti giuridici non venuti meno
Le società di capitali si estinguono immediatamente per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese. Nel caso in cui all’estinzione...

Le società di capitali si estinguono immediatamente per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese. Nel caso in cui all’estinzione e alla cancellazione dal Registro delle Imprese della società (di persone o di capitali che sia) non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, sia dal lato passivo avuto riguardo alle obbligazioni che dal lato attivo con riferimento ai diritti e ai beni non compresi nel bilancio di liquidazione. Detti diritti e beni vengono trasferiti ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, ad eccezione delle mere pretese e dei diritti di credito illiquidi e non ancora esigibili.

L’estinzione della società comporta il venir meno dell’ente, dei suoi organi, del contratto sociale e dei diritti sociali ad esso afferenti, salvi taluni diritti che potranno sopravvivere all’estinzione dell’ente od insorgere all’esito della liquidazione.

Il diritto di controllo ed ispezione di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. è un diritto potestativo strumentale a qualunque prerogativa del socio e non solo all’esercizio dell’azione di responsabilità. Trattandosi di un diritto amministrativo che appartiene al socio e che può esser fatto valere solo nei confronti della società partecipata, esso non può sopravvivere all’estinzione dell’ente. L’estinzione dell’ente e del contratto comportano il venir meno di tale diritto in capo all’ex socio e corrispondentemente del correlativo obbligo in capo ad un ente non più esistente.

L’art. 2496 c.c., proprio a conclusione della fase di liquidazione della società e della correlata estinzione, consente a chiunque – ivi compresi dunque gli ex soci – di esaminare i libri sociali che devono essere depositati e conservati presso l’ufficio del Registro delle Imprese per dieci anni.

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Successione nella titolarità degli immobili in caso di società estinta
In caso di società cancellata dal Registro delle Imprese con provvedimento d’ufficio assunto a norma dell’art. 2490 c.c., i beni...

In caso di società cancellata dal Registro delle Imprese con provvedimento d'ufficio assunto a norma dell'art. 2490 c.c., i beni immobili di cui risulti titolare all'esito dell'estinzione devono ritenersi confluiti nella comunione  indivisa fra i soci superstiti,  in virtù del fenomeno di tipo successorio che si verifica nel caso di cancellazione e che riguarda non solo i rapporti obbligatori facenti capo all’ente, ma anche il patrimonio esistente al momento dell’estinzione. La titolarità degli immobili della società passa dunque ai soci,  nelle medesime quote rappresentative della loro partecipazione.

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