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Cancellazione d’ufficio della società e successione del socio nei beni e diritti residui
Ai sensi dell’art. 2490, comma 6, c.c. a seguito della cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di una società in...

Ai sensi dell’art. 2490, comma 6, c.c. a seguito della cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di una società in liquidazione per mancato deposito del bilancio per tre anni consecutivi, si determina l’irreversibile estinzione della società ex art. 2495, comma 2, c.c., a prescindere dalla persistenza nel suo patrimonio di rapporti giuridici attivi o passivi. Qualora all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio assimilabile alla successione universale. In forza di tale meccanismo, i diritti e i beni immobili residui non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione indivisa tra loro o, nel caso di unico socio superstite, entrano nella titolarità esclusiva di quest’ultimo.

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Successione dei soci nei rapporti giuridici della società estinta
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir...

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.

Il socio della società di capitali che, subentrando nella posizione della società estinta, diviene titolare pro quota di beni già appartenenti alla società, se non contesta (o non può contestare) l’obbligazione in origine gravante sulla società, non necessariamente deve subire l’espropriazione forzata dei beni della società entrati nel suo patrimonio, ben potendo trovare soluzioni di definizione volontaria della pendenza con i creditori della società, come, ad esempio, alienando detti beni e mettendo il ricavato a disposizione dei creditori medesimi ovvero operando una cessio bonorum ex art. 1977 c.c. in loro favore.
Diversamente, qualora intenda contestare la sussistenza dei debiti sociali, esercita a pieno titolo un diritto proprio del successore a titolo universale, sicché legittimamente lo stesso finisce per rispondere con il proprio patrimonio, nel quale si confondono i beni provenienti dalla società estinta, di quei debiti qualora vengano giudizialmente accertati.
Inoltre, la titolarità di beni in capo ai soci quale effetto dell’estinzione della società di capitali è pur sempre una scelta non imposta al socio, il quale divenendo tale deve essere ab origine consapevole che sussiste la possibilità che succeda alla società nella titolarità dei suoi beni.

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Azione di responsabilità ex art. 2495 c.c.: natura e presupposti
Nell’azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto laddove...

Nell’azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata alternativamente l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale sia stata distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

Secondo l’art. 2495 c.c. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non adempiute è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo sociale. Ne consegue che il creditore, il quale intenda agire nei confronti dei soci, è tenuto a dimostrare che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dai soci convenuti. La responsabilità ex art. 2495 c.c. è da ritenere una forma di responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo. Talché la relativa azione è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente non già dalla commissione dei fatti integrativi la responsabilità menzionata, bensì dal momento della manifestazione dell’evento dannoso, ossia dall’oggettiva percepibilità del creditore dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le proprie ragioni.

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Accertamento dell’inattività della società e sua cancellazione
Non compete al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione adottare provvedimenti per l’accertamento dell’inattività della società a responsabilità limitata e...

Non compete al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione adottare provvedimenti per l'accertamento dell'inattività della società a responsabilità limitata e per la sua cancellazione, atteso che l'avvenuto decesso dell'amministratore unico e socio della società non determina una situazione di impossibilità di funzionamento, in particolare se il socio rimanente dispone della maggioranza delle quote sociali e ben può convocare l'assemblea dei soci notificando la convocazione agli eredi ovvero, nel caso di assenza di chiamati all'eredità, facendosi parte attiva per ottenere la nomina di un curatore dell'eredità; o ancora, può assumere decisioni in sede assembleare per la nomina di un nuovo amministratore o liquidatore a cui potrà conferire mandato per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

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Effetti successori della cancellazione della società dal registro delle imprese
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il...

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, anche i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta.

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Cancellazione d’ufficio e conseguente estinzione della società in liquidazione
In tema di società in liquidazione, qualora il bilancio redatto dal liquidatore non venga depositato per oltre tre anni consecutivi,...

In tema di società in liquidazione, qualora il bilancio redatto dal liquidatore non venga depositato per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese a norma dell'art. 2490 c.c. e deve considerarsi estinta. L’effetto estintivo si produce con l'iscrizione, a cura del conservatore, della cessazione della società nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495, co. 2, c.c., cui l'art. 2490 c.c. rinvia quanto agli effetti.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale (a) le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) i diritti e i beni non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, ad eccezione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Il verificarsi di tale fenomeno successorio impedisce di procedere alla cancellazione dell’iscrizione di cessazione della società dal Registro delle imprese.

L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio della società è assolto validamente mediante affissione all’Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento e dell’elenco delle società interessate, ai sensi dell’art. 8, l. 7 agosto 1990, n. 241.

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Prova della responsabilità del liquidatore verso il creditore insoddisfatto e azione ex art. 2395 c.c.
A norma dell’art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto...

A norma dell'art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).

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Cancellazione della società e omessa dichiarazione del procuratore
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della...

La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Nessun evento interruttivo si verifica pertanto in caso di omessa dichiarazione o notificazione, non potendo l'organo giudicante acquisire aliunde l'informazione circa l'avvenuta cancellazione della società.

 

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Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese rispetto ai creditori sociali
La cancellazione della società – atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese e avente natura costitutiva – determina l’estinzione...

La cancellazione della società – atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese e avente natura costitutiva – determina l’estinzione della società e dà luogo a un fenomeno successorio dei soci della società cancellata nei crediti sociali non soddisfatti, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495, comma terzo, c.c.); e ciò si spiega con la finalità di evitare che la società debitrice, attraverso la propria cancellazione, possa precludere al creditore la soddisfazione del proprio diritto. Pertanto, per quanto attiene alle obbligazioni assunte verso terzi dalla società, i soci subentrano nel medesimo debito che faceva capo alla società, debito che conserva la propria causa e la propria originaria natura giuridica.

Al fine di far valere, ai sensi dell’art. 2495 c.c., la concorrente responsabilità dei liquidatori, di natura aquiliana, qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi, il creditore che si afferma insoddisfatto è onerato dell’allegazione e della dimostrazione sia del mancato soddisfacimento del proprio diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione, sia del conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti. Trattasi, più in particolare, di una forma di responsabilità illimitata (parificata a quella degli amministratori della società in attività), che discende dalla natura dell’incarico rivestito e deve essere valutata muovendo dal dovere del liquidatore di agire nella prospettiva della utile conservazione del patrimonio sociale ai fini della sua migliore liquidazione e, pertanto, del pagamento dei debiti sociali e della distribuzione dell’eventuale attivo residuo (art. 2489 c.c.), peraltro nel rispetto della par condicio creditorum.

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Società cancellata: trasferimento ope legis dei beni sociali residui agli ex soci
La cancellazione (anche d’ufficio) della società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e integra un fenomeno successorio...

La cancellazione (anche d’ufficio) della società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e integra un fenomeno successorio in forza del quale i soci sono destinati a succedere nel rapporto passivo già facente capo alla società estinta, ma senza perdere la limitazione della loro responsabilità alle sole somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Il medesimo meccanismo successorio va applicato anche in presenza di sopravvenienze attive, per cui, venuto meno il vincolo societario le titolarità dei diritti e dei beni residui  -  già intestati alla società - si trasferiscono ope legis agli ex soci in regime di comunione pro indiviso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di beni immobili, ciò accade anche in assenza di formale intestazione/trascrizione.

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Natura della responsabilità del liquidatore ed onere della prova
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono...

In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono fare valere i loro crediti nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto, dunque, è tipicamente extracontrattuale, con la conseguenza che il creditore che agisce in giudizio ha l’onere di provare: a) l’esistenza del credito, b) l’inadempimento di esso da parte della società, c) la condotta dolosa o colposa del liquidatore che si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari, d) il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito.

In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti.

In tema di responsabilità del liquidatore, l’assenza di prova di una effettiva liquidità, nonostante l’indubbia irregolarità formale del comportamento del liquidatore, non consente di ritenere assolto l’onere probatorio a carico del ricorrente quanto al nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato da parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.

La contumacia del convenuto non consente di statuire in ordine alle spese di lite secondo criterio di soccombenza, in quanto la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto

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Delibere assembleari viziate: tutela solo tramite impugnazione per nullità o annullamento
La tutela contro delibere assembleari viziate trova esclusiva attuazione nelle forme tipiche di impugnazione per ragioni di nullità o annullamento,...

La tutela contro delibere assembleari viziate trova esclusiva attuazione nelle forme tipiche di impugnazione per ragioni di nullità o annullamento, e non può dunque essere fatta valere al di fuori di quelle forme.

Non sussiste alcun obbligo per le s.r.l. di procedere alla vidimazione dei libri sociali.

La società e, per essa, gli amministratori sono tenuti al pagamento dei debiti tributari alle relative scadenze. La violazione di tale obbligo espone gli amministratori a responsabilità per mala gestio per i danni conseguenti all’inadempimento, purché l’inadempimento sia colpevole, ciò che si verifica laddove la società disponga di risorse finanziarie sufficienti per far fronte al pagamento e l’amministratore non vi provveda senza giustificato motivo. Il danno cagionato non può essere individuato nell’ammontare del tributo non pagato, atteso che la società sarebbe stata comunque tenuta a sostenere l’esborso, ma nell’entità delle sanzioni derivate, nonché degli interessi maturati dopo la scadenza, poiché tali esborsi sarebbero stati evitabili qualora gli amministratori, utilizzando l’ordinaria diligenza, avessero provveduto ad adempiere tempestivamente ai loro obblighi.

Le somme dovute dall’amministratore responsabile per mala gestio costituiscono un debito di valore e, pertanto, vanno partitamente rivalutate secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalle singole date degli illeciti, e maggiorate di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c.; tali interessi si applicano sulle somme rivalutate di anno in anno dalle date suindicate sino a quella di deposito della sentenza.

La cessione del credito opera esclusivamente una successione nel lato attivo dell’obbligazione e si perfeziona senza necessità del consenso del debitore ceduto. Il debitore ceduto, dato il carattere astratto del negozio di cessione, è indifferente ai vizi del rapporto causale sottostante e il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio. La ratio dell’art. 1264 c.c. - secondo cui la cessione ha efficacia nei confronti del debitore ceduto quando questi l’abbia accettato o quando gli sia stata notificata - è solo quella di riconoscere efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati dal debitore al cedente dopo il perfezionamento della cessione e prima di aver avuto conoscenza della stessa.

La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l’esame d’ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio, non determina l’estinzione della pretesa azionata, ancorché illiquida, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.

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