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Tribunale di Firenze, 13 Agosto 2025, n. 2753/2025

Prova della responsabilità del liquidatore verso il creditore insoddisfatto e azione ex art. 2395 c.c.

Tribunale di Firenze, 13 Agosto 2025, n. 2753/2025
Prova della responsabilità del liquidatore verso il creditore insoddisfatto e azione ex art. 2395 c.c.

A norma dell’art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

L’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).

Data Sentenza: 13/08/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Laura Maione
Registro: RG 8105 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/05/2026
Massima a cura di: Andrea Sigliano
Andrea Sigliano

Praticante avvocato nell'ambito del contenzioso societario, civile e finanziario. Laureato presso l'Università degli Studi di Milano con una tesi sull'abusiva concessione del credito.

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