Il liquidatore non è legittimato ad esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore in mancanza di una (anteriore) delibera assembleare.
Il liquidatore esercita, nella fase liquidatoria, gli stessi poteri degli amministratori.
Il procedimento volto all'accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento ha natura di volontaria giurisdizione e non contenziosa. Pertanto, da luogo alla pronuncia di scioglimento e di nomina dei liquidatori anche quando la causa di scioglimento sia dovuta al comportamento del ricorrente medesimo. (altro…)
Integra violazione dei doveri di conservazione del valore e dell'integrità del patrimonio sociale la vendita del liquidatore a sé stesso di un bene sociale a prezzo significativamente inferiore a quello di mercato.
Ex art. 112 c.p.c., l'eccezione di arbitrato è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte e per questa disponibile, come si evince dal chiaro disposto dell’art. 819 ter c.p.c.
La cancellazione di una s.r.l. dal registro delle imprese implica che l’obbligazione sociale non si estingua ma si trasferisca ai soci (i quali ne rispondono nei limiti di cui all’art. 2495, 3° comma, c.c.).
Il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio creditorum", pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione.
E' responsabile per mala gestio il liquidatore che non abbia adempiuto al dovere di conservare il patrimonio sociale, per assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali, avendo pagato debiti inesistenti e non avendo pagato, invece, debiti tributari, in violazione della par condicio creditorum, ex art. 2741 c.c., anteponendo interessi personali a quelli societari.
25L’eccezione di inadempimento – configurabile tra amministratore e società – può essere opposta per paralizzare il diritto al compenso dell'amministratore quando sia basata su fatti collegati al periodo di carica e produttivi di danno alla società.
Qualora il socio di una società in liquidazione, di cui sia anche il liquidatore, rinunci al suo credito nei confronti di questa, la sua rinuncia non può venire inficiata da una successiva richiesta di pagamento da lui trasmessa, in qualità di socio, alla società e poi prodotta in giudizio. Ciò in quanto la richiesta di pagamento sarebbe priva di ogni valenza probatoria, provenendo – ed essendo peraltro ricevuta- dalla medesima parte che pretende di farne valere gli effetti. [Nel caso di specie, la Corte d’Appello, con la predetta motivazione, ha riformato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto fondata, sulla base della succitata richiesta di pagamento, la pretesa del socio ad ottenere dalla società il credito a cui aveva previamente rinunciato].
In aderenza con Cass. 521/2020, in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti.
La sottoposizione di una società a liquidazione coatta amministrativa determina, per un verso, la perdita della capacità processuale dei suoi organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e ss. L.F., della domanda, sia di condanna che quella di mero accertamento del credito, azionata in sede ordinaria prima dell’inizio della procedura concorsuale da chi si afferma essere creditore della società. Tale improcedibilità, rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di Cassazione, è conseguente all’applicazione di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum e all’operare del principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell’imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso.
Per quanto riguarda i debiti sociali, la responsabilità dei liquidatori si fonda sulla prova di due presupposti: uno oggettivo, relativo al mancato pagamento del debito; uno soggettivo, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari. Resta fermo che la responsabilità del liquidatore - che ha natura di responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo - deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest'ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento.
In ordine al regime probatorio, ricade in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l'onere probatorio in relazione all'esistenza del credito, all'inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito.
Il liquidatore di una società estinta risponde ai sensi dell’art. 2495 co.3 c.c., se il mancato pagamento è dipeso da colpa dello stesso, direttamente nei confronti del singolo creditore sociale il cui diritto risulta compromesso. Tra i creditori sociali è da ricomprendere anche l’Amministrazione finanziaria. Venendo meno il soggetto debitore, al fine di far valere la responsabilità del liquidatore sono oggetto di onere della prova del fisco: la fondatezza del proprio credito, l’effettività del danno e la sussistenza del nesso causale tra le colpe del liquidatore e la sopravvenuta impossibilità di realizzazione del credito tributario. Condizioni che costituiscono i principi cardine per la ricostruzione della responsabilità del liquidatore sono:
1. L’effettività del debito tributario, in difetto non essendo possibile accordare una tutela risarcitoria ad una posizione debitoria provvisoria, ovvero al mero dovere di corretta apposizione contabile “prudenziale” di un fondo a copertura di un debito. In caso di tardività dell’opposizione all’accertamento da parte della società ormai estinta, il relativo debito tributario è liquido, esigibile e da registrarsi.
2. Il credito tributario deve esser stato riconoscibile come tale al momento della formazione del bilancio di liquidazione, o almeno essere incorporato in un titolo esecutivo. L’eventuale sussistenza di circostanze che giustifichino la “non iscrizione per carattere controverso” è un dato che attiene alla colpa del liquidatore e, di conseguenza, onere della prova è del liquidatore stesso. Non si può imputare al liquidatore di non aver proceduto all’iscrizione nel bilancio di liquidazione di un credito tributario accertato con riferimento esclusivo alle presunzioni. Si deve far eccezione solo per la quota di 1/3 dei soli tributi che l’Agenzia può escutere anche nella pendenza del giudizio di primo grado. Tale quota di debito tributario risulta pienamente fondata ed il liquidatore è tenuto ad appostare un debito tributario da accertamento per la suddetta quota nel contesto del bilancio di liquidazione.
3. Il credito tributario, rimasto insoddisfatto, corrisponde ad un danno risarcibile se è ipotizzabile una condizione delle operazioni di liquidazione diversa, nel contesto della quale – secondo la regola del giudizio controfattuale – il credito fondato, e da registrarsi, sarebbe stato soddisfatto. Nel vaglio di tale condizione occorre considerare l’ordine dei pagamenti fatti a terzi in fase di liquidazione, le residue esistenze ed infine gli eventuali attività sociali non menzionate in bilancio, di cui si deve presumere destinazione diversa dalla soddisfazione dei creditori.
L’eventuale riduzione, in sede di liquidazione, del debito tributario per compensazione con crediti fiscali della società cancellanda, non incide sulla responsabilità del liquidatore: egli è responsabile nel limite di quanto è provato il singolo creditore sociale potesse recuperare.