Non compete al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione adottare provvedimenti per l'accertamento dell'inattività della società a responsabilità limitata e per la sua cancellazione, atteso che l'avvenuto decesso dell'amministratore unico e socio della società non determina una situazione di impossibilità di funzionamento, in particolare se il socio rimanente dispone della maggioranza delle quote sociali e ben può convocare l'assemblea dei soci notificando la convocazione agli eredi ovvero, nel caso di assenza di chiamati all'eredità, facendosi parte attiva per ottenere la nomina di un curatore dell'eredità; o ancora, può assumere decisioni in sede assembleare per la nomina di un nuovo amministratore o liquidatore a cui potrà conferire mandato per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Per disposizione legislativa, nei procedimenti in camera di consiglio aventi ad oggetto questioni di natura societaria, che sono resi nei confronti di più parti, si può stare in giudizio solo col ministero del difensore. La disposizione di cui all’art. 25 d.lgs. 5/2003, sebbene sia stata abrogata nel 2009, resta, infatti, valido criterio per accertare in quali procedimenti di volontaria giurisdizione sia o meno necessaria la difesa tecnica ai sensi dell’art. 82 c.p.c.
Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto in proprio (ovvero senza l’assistenza di un difensore) dall’amministratore giudiziario per la nomina di liquidatore ex art. 2487 c.c. di s.r.l. poiché il procedimento è senza dubbio destinato ad incidere sulla sfera di soggetti diversi dal soggetto richiedente che pertanto si pongono come contraddittori del ricorrente.
In tema di società a responsabilità limitata, il rimedio previsto dall’art. 2485 c.c. volto ad ottenere lo scioglimento della società presuppone l’allegazione e la prova di fatti idonei a integrare una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c. Il mero dissidio tra i soci relativo a vicende inerenti alla cessione o al pagamento delle quote sociali, non incidendo direttamente sull’attività sociale né dimostrando l’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale, non costituisce causa di scioglimento della società né giustifica la nomina giudiziale del liquidatore.
In tema di società a responsabilità limitata, integra causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci quando, a seguito del decesso del socio titolare della partecipazione di maggioranza, l’unico erede (per di più minore) abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario ma non risulti ancora intestatario della quota nel registro delle imprese, sicché non è raggiungibile il quorum costitutivo/statutario necessario per deliberare sulle perdite che hanno eroso il capitale sociale al di sotto del minimo legale; in tale situazione di stallo, il tribunale, su ricorso dell’organo amministrativo e con l’adesione degli eredi/soci, può dichiarare lo scioglimento della società e nominare il liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c.
In tema di società a responsabilità limitata, qualora, a seguito del decesso del socio, gli eredi della partecipazione caduta in comunione non provvedano all’iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento mortis causa della quota, ai sensi dell’art. 2470 c.c., né alla designazione del rappresentante comune, ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c., l’omissione di tali adempimenti può determinare l’impossibilità di individuare con certezza i soggetti legittimati all’esercizio del diritto di voto e, conseguentemente, di ricostituire validamente l’assemblea dei soci.
Ne consegue che, ove l’assemblea non sia in grado di deliberare né sulla nomina del liquidatore né sulle ulteriori decisioni necessarie alla gestione della fase di scioglimento, l’inerzia o il rifiuto degli eredi di adempiere agli obblighi imposti dalla legge integra una situazione di stallo decisionale imputabile al mancato funzionamento dell’organo assembleare, idonea a pregiudicare la corretta gestione della fase liquidatoria e gli interessi dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, giustificando la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c.
Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, anche i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta.
Nel procedimento di volontaria giurisdizione volto all’accertamento di una causa di scioglimento ex artt. 2484 e ss. c.c. e 737 c.p.c. non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della società, i cui contraddittori sono da individuarsi, solo nei soci della società in quanto contitolari del rapporto sociale, e nei componenti dell’organo amministrativo, responsabili della tempestività dell’accertamento, non essendo la società portatrice di uno specifico interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci.
La causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, ai fini della sua integrazione, richiede il sopraggiungere di ostacoli al conseguimento dell’oggetto sociale per effetto di eventi esterni o interni che siano tali da far sì che la società si trovi in una situazione di impossibilità oggettiva, assoluta e definitiva, di proseguire la propria attività economica, così come originariamente delineata nell’atto costitutivo e nello statuto, rendendo altresì impossibile ogni altra attività operativa. In altri termini, deve trattarsi di una impossibilità non già contingente, temporanea o di natura economica, bensì giuridica o materiale, tale da rendere impossibile in maniera assoluta il protrarsi dello svolgimento dell’attività sociale.
L’impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell’assemblea sono due distinte ipotesi di scioglimento della società, che si realizzano qualora si abbia un malfunzionamento dell’organo assembleare, di carattere stabile e irreversibile, tale da rendere lo stesso incapace di assumere le decisioni essenziali che si presentano nel normale percorso della vita societaria e, quindi, tali da comportare, di riflesso, l’irraggiungibilità dello scopo sociale. L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea costituisce una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici e irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale, dovendosi accertare l’impossibilità per la società di adottare le deliberazioni necessarie ed essenziali per il funzionamento della società. La continuata inattività dell’assemblea, invece, si verifica o quando essa non viene convocata oppure perché, seppure regolarmente convocata, non riesce oggettivamente a funzionare, anche per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi a causa dell’assenteismo dei soci. Non è sufficiente, quindi, una mera mancanza di attività in senso non qualificato, occorrendo, di contro, che l’inattività dell’assemblea abbia riflessi paralizzanti sulla vita della società e sulla sua normale conduzione.
Nell’ipotesi di mancata approvazione e deposito dei bilanci per più esercizi, occorre valutare se tali omissioni abbiano alla base una situazione che renda improbabile l’imminente ripristino del normale funzionamento dell’assemblea. Difatti, in relazione al caso di mancata approvazione del bilancio di esercizio quale chiaro sintomo dell’irreversibile impossibilità di funzionamento dell’assemblea, si ritiene necessario che tale omissione debba concernere almeno due bilanci di esercizio, non potendosi affermare una definitiva impossibilità dell’assemblea di assumere decisioni fondamentali per la vita societaria.
Integra la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. la situazione di paralisi decisionale derivante dalla combinazione tra assetto partecipativo paritario e clausole statutarie che impediscano, in concreto, l’adozione di deliberazioni tanto in sede assembleare quanto nell’organo amministrativo. In presenza di un conflitto radicale e strutturale tra i soci, tale da determinare l’impossibilità di funzionamento degli organi sociali, il tribunale deve accertare lo scioglimento della società e procedere alla nomina di un liquidatore terzo, risultando inopportuna la designazione di uno dei soggetti coinvolti nel contrasto
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484, comma primo, n. 3) c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa: dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi; delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale. L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce, quindi, una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. In tale contesto, la causa di scioglimento in parola ricorre quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali e, in particolare, quelle di approvazione annuale del bilancio d’esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.
La mancata approvazione del bilancio assume rilievo come causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 c.c. solo qualora si protragga per almeno due esercizi, non essendo altrimenti idonea a dimostrare una definitiva impossibilità dell’assemblea di adottare decisioni fondamentali per la vita societaria. La richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni dati di bilancio testimonia la presenza di una dialettica tra organi societari indicativa del funzionamento dell’assemblea e del compiuto esercizio del diritto di voto da parte dei soci e impedisce di ritenerne impossibilitato il funzionamento.
In tema di società in liquidazione, qualora il bilancio redatto dal liquidatore non venga depositato per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese a norma dell'art. 2490 c.c. e deve considerarsi estinta. L’effetto estintivo si produce con l'iscrizione, a cura del conservatore, della cessazione della società nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495, co. 2, c.c., cui l'art. 2490 c.c. rinvia quanto agli effetti.
Qualora all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale (a) le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) i diritti e i beni non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, ad eccezione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Il verificarsi di tale fenomeno successorio impedisce di procedere alla cancellazione dell’iscrizione di cessazione della società dal Registro delle imprese.
L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio della società è assolto validamente mediante affissione all’Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento e dell’elenco delle società interessate, ai sensi dell’art. 8, l. 7 agosto 1990, n. 241.
Il provvedimento con il quale il tribunale, in caso di omissione da parte degli organi societari competenti, ai sensi dell'art. 2487, co. 2, c.c., nomina i liquidatori, è emesso a conclusione del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. e ha carattere sommario, essendo finalizzato alla nomina del liquidatore in surroga all'organo societario in condizione di stallo, dopo un'analisi sommaria e condotta incidenter tantum sul presupposto che la società sia sciolta.
A norma dell'art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.
L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).