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Società cancellata: trasferimento ope legis dei beni sociali residui agli ex soci
La cancellazione (anche d’ufficio) della società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e integra un fenomeno successorio...

La cancellazione (anche d’ufficio) della società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e integra un fenomeno successorio in forza del quale i soci sono destinati a succedere nel rapporto passivo già facente capo alla società estinta, ma senza perdere la limitazione della loro responsabilità alle sole somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Il medesimo meccanismo successorio va applicato anche in presenza di sopravvenienze attive, per cui, venuto meno il vincolo societario le titolarità dei diritti e dei beni residui  -  già intestati alla società - si trasferiscono ope legis agli ex soci in regime di comunione pro indiviso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di beni immobili, ciò accade anche in assenza di formale intestazione/trascrizione.

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Impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea: differenze e rilevanza ai fini dello scioglimento della società
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3...

Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3 c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa: (a) dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi; (b) delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero (c) dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale.
Entrambe le situazioni disciplinate dal n. 3 dell’art. 2484 c.c. assumono rilievo nella misura in cui sono irreversibili, tuttavia: L’«impossibilità di funzionamento» si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesce a formare una maggioranza, quindi a deliberare – tipicamente a causa del dissidio insanabile ed irreversibile tra i soci. A proposito giova chiarire che le patologie che vengono in rilievo, ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento di cui all’art. 2483, n. 3) c.c., sono solo quelle che impediscono l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, di vitale importanza per la vita della società tali per cui l’organo assembleare appaia stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni istituzionali e così, per esempio, le deliberazioni dell’assemblea di approvazione del bilancio (per almeno due esercizi consecutivi) o di nomina degli organi sociali. La «continuata inattività dell’assemblea» si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società. La differenza tra le due ipotesi è che l’«impossibilità di funzionamento» è una situazione di “stallo” interna all’assemblea, dovuta all’esistenza di insanabili contrasti nella compagine sociale, tali da impedire il funzionamento dell’assemblea stessa, nonostante questa di volta in volta si riunisca e si costituisca validamente; la «continuata inattività dell’assemblea» va intesa, invece, come l’assenza, per un periodo prolungato, di qualsivoglia attività dell’assemblea, dovuta al fatto che quest’ultima non riesce nemmeno a riunirsi o a costituirsi validamente.

Sia l’“impossibilità di funzionamento”, sia la “continuata inattività” dell’assemblea, per operare come cause debbono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale. L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce quindi una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. Integra la causa di scioglimento in oggetto non la semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e che persista nel tempo, sì da assumere il carattere della irreversibilità. Viceversa, la semplice incapacità transitoria, o comunque tale da essere suscettibile di essere superata in futuro, non può comportare lo scioglimento della società. In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si determina a seguito di contrasti insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo prolungato, per effetto del quale l’organo assembleare non è più in grado di assumere decisioni vitali per la società.

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Impossibilità di funzionamento dell’assemblea di S.r.l.: nomina, compenso e poteri del liquidatore
In materia di cause di scioglimento di società a responsabilità limitata, l’ipotesi dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività dell’assemblea,...

In materia di cause di scioglimento di società a responsabilità limitata, l’ipotesi dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività dell’assemblea, di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., che consiste in una vera e propria paralisi dell’attività assembleare, si verifica quando, in maniera stabile ed irreversibile, l’assemblea risulta incapace di funzionare: deve trattarsi di impossibilità di funzionamento dell’assemblea con riferimento all’approvazione di delibere essenziali per la vita della società, quali la nomina degli amministratori o dei sindaci o l’approvazione del bilancio.

Inoltre, la nomina del liquidatore da parte del tribunale non dà luogo ad una procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, dovrà stabilire il compenso del liquidatore, potrà procedere alla revoca del liquidatore ed alla sua sostituzione, nonché alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal tribunale.

Quanto al compenso del liquidatore, nel silenzio delle norme, la sua determinazione rientra nelle attribuzioni assembleari anche nel caso di nomina giudiziale del liquidatore; e, in ipotesi di non approvazione assembleare della proposta all’o.d.g. in tema di liquidazione del compenso al liquidatore nella misura dallo stesso prospettata, non sussiste alcun potere del tribunale a provvedere in sede di volontaria giurisdizione.

In materia di poteri del liquidatore, a questi sono conferiti i “poteri di legge”, vale a dire ex art. 2489, primo comma, c.c., “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività, il pagamento dei debiti sociali, escludendosi qualsiasi successiva “autorizzazione” da parte del tribunale al compimento di singoli atti già contemplati per legge nel mandato.

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I limiti ai poteri del liquidatore e il diritto dello stesso di adire l’autorità giudiziaria
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti...

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Il liquidatore, dunque, nell'esercizio della sua attività incontra soltanto i seguenti limiti: 1) i limiti derivanti da disposizioni statutarie o dalla deliberazione dell'assemblea in sede di nomina dei liquidatori; 2) il limite generale dell'utilità degli atti allo scopo della liquidazione. Pertanto, in assenza di circostanze idonee ad integrare una impossibilità di funzionamento dell'assemblea di carattere non temporaneo, irreversibile e non altrimenti superabile, non si configurerà legittima la richiesta di intervento mirante a superare quest'ultima rivolta all'autorità giudiziaria.

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Accertamento giudiziale di scioglimento di s.r.l. ex art. 2485
Nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2485, secondo comma, c.c., promosso dal socio (o dall’amministratore o dal collegio sindacale)...

Nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2485, secondo comma, c.c., promosso dal socio (o dall'amministratore o dal collegio sindacale) per l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento in caso di inerzia degli amministratori, il Tribunale svolge un sindacato a cognizione sommaria, meramente incidentale (incidenter tantum), senza accertare in via definitiva né l'intervenuto scioglimento nè la relativa causa, restando sempre esperibile il giudizio ordinario volto alla rimozione del decreto e dei suoi effetti ove risulti l'insussistenza del presupposto.

Ai fini dell'integrazione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea), non è sufficiente una conflittualità endosocietaria meramente contingente, occorrendo una paralisi stabile, cronica e non superabile dall'organo assembleare, incidente sulle deliberazioni essenziali al fisiologico funzionamento della società (tra cui, in particolare, l'approvazione del bilancio, la cui omessa adozione assume rilievo quando concerna almeno due esercizi). Parimenti, l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale rileva quale causa di scioglimento ex art. 2484, primo comma, c.c., solo quando presenti caratteri di assolutezza e definitività tali da rendere inutile la permanenza del vincolo sociale, non essendo, di regola, idonee perdite di gestione che non si traducano in una compromissione irreversibile della prosecuzione dell'attività.

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La perdita della continuità aziendale non integra, di per sé, causa di scioglimento della società
L’eventuale sussistenza di una crisi economica dell’impresa (intesa in termini di incapacità di far fronte alle obbligazioni) che rischia di...

L’eventuale sussistenza di una crisi economica dell’impresa (intesa in termini di incapacità di far fronte alle obbligazioni) che rischia di far venir meno la continuità aziendale non è, di per sé, causa di scioglimento dell’impresa non solo perché il legislatore non ha tipizzato una siffatta ipotesi di scioglimento anticipato (quella, cioè, della perdita di continuità quale conseguenza della situazione di crisi), ma anche perché profili di matrice lato sensu economica che portano allo scioglimento della società sono espressamente previsti e cioè la perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484 n. 4 c.c. e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata di cui all’art. 2484 n. 7-bis c.c.. Quindi, al di fuori dei casi estremi di patrimonio netto negativo o di insolvenza della società, una situazione di crisi della società non può portare al suo scioglimento, e non può condurre a tale esito l’impossibilità di conseguire lo scopo della società, cioè la realizzazione del profitto che è cosa diversa dall’oggetto sociale.

Lo scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 2484 n. 2 c.c., ha riguardo sì alla dimensione funzionale della società, ma è ancorato ad un giudizio che presuppone che questa al momento dell’accertamento versi, per qualsivoglia ragione, nell’impossibilità, non temporanea ma irreversibile, di svolgere l’attività prefissata dall’oggetto sociale. Quindi, tale causa di scioglimento non è configurabile laddove non sia acquisita la dimostrazione di uno o più eventi che incidono sulla continuità aziendale, impedendola irrimediabilmente, sì da poter far ritenere come impossibile lo svolgimento dell’attività o di alcuna delle attività propria/e dell’oggetto sociale.

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Il dissidio insanabile tra due soci origina l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea
La conclamata insanabilità del dissidio tra due soci, che detengono ciascuno la metà delle quote sociali, origina la assoluta e...

La conclamata insanabilità del dissidio tra due soci, che detengono ciascuno la metà delle quote sociali, origina la assoluta e irreversibile impossibilità di funzionamento dell'assemblea, in considerazione della misura paritaria delle rispettive partecipazioni; né può ricorrere l'ipotesi di sospensione del procedimento di volontaria giurisdizione all'esito del giudizio contenzioso, investito dell'accertamento di merito circa la validità della delibera che consentirebbe di escludere un socio dal quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.

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Scioglimento società per impossibilità di funzionamento o per inattività della assemblea
L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgano in caso impossibilità di funzionamento...

L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgano in caso impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea.

La paralisi dell'assemblea nel deliberare può avere origine in contrasti tra i soci che impediscano la formazione delle maggioranze prescritte e deve precludere l'adozione di deliberazioni necessarie per il funzionamento della società, quali, in via esemplificativa, la nomina dell'organo amministrativo e l'approvazione del bilancio. In tal senso, l'organo assembleare deve apparire stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, ed in principalità quelle di approvazione annuale del bilancio d'esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.

L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea va rilevata necessariamente con riferimento alle cause che l'hanno determinata, onde valutare se il mancato funzionamento sia l’esito di insanabili contrasti tra i soci. Pertanto, sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni; situazione che può emergere sia dagli stessi verbali assembleari o dalla mancata assunzione di decisioni (ad esempio per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi o deliberativi) ma anche da dati oggettivi riferibili alla litigiosità giudiziale tra i soci: sussiste la causa di scioglimento della società costituita dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea laddove la situazione di dissidio tra i soci sia irreversibile e definitiva, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto; per cui il dissidio insanabile tra i soci costituisce causa di scioglimento della società, quando, sulla base di un giudizio probabilistico, comporti l'impossibilità di proseguire l' attività comune.

Per quanto riguarda la nomina del liquidatore, una volta accertata la causa di scioglimento della società relativa all’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e disposta la sua messa in liquidazione, il Tribunale può nominare direttamente il liquidatore senza previo interpello assembleare dei soci. Ciò per ragioni di economia procedimentale, al fine di avviare prontamente la fase di liquidazione e perché sarebbe illogico preservare la competenza deliberativa dell’assemblea per la nomina del liquidatore (prevista dall’art. 2487 c.c. per il caso che la causa di scioglimento venga accertata in ambito societario) nel caso di accertamento giudiziale dell’ipotesi dissolutiva dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

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Scioglimento per impossibilità di funzionamento e inattività assembleare e numero minimo dei soci nelle cooperative
Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo...

Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo amministrativo ed è chiamato al mero accertamento della sussistenza della causa di scioglimento, senza valutare profili di responsabilità dei soci. Sono legittimati all’istanza i singoli soci, gli amministratori e i sindaci, e l’unico contraddittore necessario è la società.

La causa di scioglimento ex art. 2484, n. 3, c.c. ricorre in caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell’organo assembleare. Nel primo caso, l’insanabile dissidio tra i soci o il reiterato atteggiamento ostruzionistico di alcuni di essi ostacola la formazione di maggioranze idonee ad assumere le delibere assembleari sulle quali si fonda la vita e l’organizzazione societaria. Nell’altro caso, l’inattività dell’organo assembleare è la spia di un contrasto che paralizza la prosecuzione della vita societaria, a causa di un sostanziale disinteresse dei soci alla continuazione dell’attività economica sociale.

Nelle società cooperative, inoltre, lo scioglimento consegue anche al mancato reintegro, entro un anno, del numero minimo dei soci ex art. 2522, co. 3, c.c.

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Sul dissidio insanabile tra i soci quale causa di scioglimento della s.r.l.
Il dissidio insanabile tra i soci, perché possa determinare lo scioglimento della s.r.l. ex art. 2484, co. 1, nn. 2)...

Il dissidio insanabile tra i soci, perché possa determinare lo scioglimento della s.r.l. ex art. 2484, co. 1, nn. 2) e 3) c.c., deve essere tale da rendere l’organo assembleare stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le proprie funzioni essenziali, sì da non rendere possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto.

Non assume rilievo, a tal fine, una mera conflittualità sociale, essendo invece necessario un dissidio che, in ragione delle specifiche e concrete peculiarità dell’assetto sociale (ad esempio, nell’ipotesi di partecipazione paritetica di due soci), determini un’insanabile compromissione delle possibilità di funzionamento della società e, correlativamente, di conseguimento, da parte della stessa, dell’oggetto sociale.

La causa di scioglimento in parola ricorre, ad esempio, laddove l'organo assembleare risulti incapace di assolvere le funzioni di approvazione annuale del bilancio d'esercizio, purché la mancata approvazione concerna almeno due bilanci di esercizio, e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.

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Impugnazione di delibera assembleare di s.r.l. in liquidazione: poteri dell’assemblea dopo la nomina giudiziale del liquidatore e conflitto di interessi ex art. 2479-ter c.c.
La nomina del liquidatore da parte del tribunale ex art. 2487 c.c. ha natura meramente sostitutiva dell’inerzia o inconcludenza dell’assemblea...

La nomina del liquidatore da parte del tribunale ex art. 2487 c.c. ha natura meramente sostitutiva dell’inerzia o inconcludenza dell’assemblea e non dà luogo a una procedura di liquidazione giudiziale; una volta superata la fase di stallo, l’assemblea riacquista i propri ordinari poteri, fra cui quello di stabilire o modificare i criteri di liquidazione e i poteri attribuiti al liquidatore, nonché di revocarlo o sostituirlo, sicché la rimessione all’assemblea della scelta tra vendita in blocco dell’azienda e vendita separata dei singoli beni non viola né l’art. 2487 c.c. né le previsioni statutarie che si limitino a prevedere l’attività liquidatoria di pagamento dei debiti sociali e liquidazione dei beni residui.

Ai fini dell’annullamento della delibera di s.r.l. ex art. 2479-ter c.c. per conflitto di interessi del socio, è necessario che concorrano cumulativamente: l’esistenza di un effettivo conflitto tra l’interesse del socio (anche per conto di un terzo) e quello della società, la decisività del voto del socio in conflitto e la dannosità almeno potenziale della deliberazione; grava sul socio impugnante l’onere di allegare e provare in modo preciso e univoco il collegamento tra l’interesse perseguito (anche indiretto, in favore di terzi) e il pregiudizio per la società, non essendo sufficiente il mero richiamo a potenziali vantaggi per società riconducibili a congiunti.

Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo, poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa.

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