Il decreto di nomina del liquidatore di una società di capitali, emesso ai sensi dell’art. 2487 c.c., ha natura di provvedimento camerale, a carattere sommario e non definitivo, sicché non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo il liquidatore revocabile dall’assemblea o, per giusta causa, dal tribunale, ed essendo sempre consentito ai soci di adire il giudice ordinario per l’accertamento dell’inesistenza della causa di scioglimento, accertata solo in via incidentale e senza attitudine al giudicato.
L’approvazione del bilancio finale di liquidazione può avvenire, alternativamente: a) con la mancata proposizione da parte dei soci del reclamo avverso tale bilancio entro novanta giorni dall’iscrizione del deposito del medesimo nel registro delle imprese (c.d. approvazione tacita); b) con sentenza dell’autorità giudiziaria, a seguito della proposizione dei reclami e del rigetto delle doglianze dei singoli soci (c.d. approvazione giudiziale); c) con il rilascio, da parte dei singoli soci, della quietanza senza riserve all’atto del pagamento della quota di riparto (c.d. approvazione implicita); d) con deliberazione unanime dei soci di approvazione espressa (c.d. approvazione espressa).
Una volta nominato il liquidatore ex art. 2487 c.c. e acquisita la sua relazione che dà conto delle ragioni per cui non intende accettare l'incarico, consistente nella mancanza di attivo a disposizione per sostenere la fase di liquidazione e nella indisponibilità dei soci a fornirlo, non si procede alla nomina di altro professionista in quanto si ritiene che ragionevolmente anche un secondo incaricato esprimerebbe le medesime valutazioni. La società resta gestita in prorogatio dall'amministratore in carica tenuto ad agire con i limiti di cui all'art. 2486 c.c. Tuttavia, nel peculiare caso in cui un socio si renda disponibile ad assumere l'incarico di liquidatore, occorre procedere con l'affidamento dell'incarico di liquidatore con i poteri di legge ex art. 2489 c.c.. Qualora più di un socio si dichiari disponibile ad assumere l'incarico, esso va conferito al socio che si distingua per comprovata professionalità e correttezza nell’agire.
Rilevato lo stato di scioglimento della società, in caso di dissidi tra i soci in merito alla nomina del liquidatore sociale, vi provvede il Tribunale ex art. 2487 comma 2 c.c. in sostituzione dell'assemblea.
La cancellazione di una società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della medesima, intervenuta dopo la costituzione in giudizio, costituisce un evento interruttivo del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.; pertanto, l'azione giudiziaria intrapresa dalla società estinta ovvero esercitata contro la medesima è inammissibile.
La responsabilità extracontrattuale del liquidatore in relazione al mancato soddisfacimento delle ragioni dei creditori a norma dell'art. 2495, comma 3, c.c. esclude che questi possa subentrare nella titolarità di un rapporto giuridico-obbligatorio altrui.
Ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. il tribunale può provvedere alla convocazione dell’assemblea perché deliberi sulla liquidazione della società, quando la convocazione sia omessa dagli amministratori, e può nominare i liquidatori, quando l’assemblea non si costituisca o non deliberi. L’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria è dunque previsto per specifiche ipotesi di “stallo” del procedimento di liquidazione e al di fuori della situazione di stallo l’esercizio surrogatorio di funzioni proprie dell’assemblea è estraneo alla lettera e alla funzione della norma. Non induce a diverse conclusioni l’urgenza di provvedere ad adottare adeguati strumenti di risoluzione della crisi dell’impresa, posto che l’urgenza di atti di gestione non è una situazione di stallo assembleare e non può essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 2487 comma 2 c.c.
Nei procedimenti di volontaria giurisdizione relativi all’accertamento dello stato di scioglimento di società di capitali, legittimati passivi non sono solamente i soci ma anche i componenti dell’organo amministrativo (o l’amministratore unico).
Si configura la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1 n. 3, c.c. nel caso in cui l’assemblea risulti – anche di fatto – non funzionante da tempo, restando in ogni caso irrilevante l’astratta esistenza di ulteriori rimedi che, nel medesimo arco di tempo, sono rimasti inattuati, non dovendo questi essere necessariamente esperiti in via preliminare.
La mancata approvazione del bilancio costituisce sintomo della causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 1, n. 3, cod. civ. ove tale omissione concerna almeno due bilanci di esercizio. La circostanza che, attraverso la locazione degli immobili oggetto di attività sociale, nel corso degli anni siano state ricavate risorse finanziarie e pagati i debiti sociali, non esclude che non debba prendersi atto dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e della sua perdurante inattività, causa di scioglimento della società ai sensi della norma codicistica, alla quale non può sopperire un’attività di fatto slegata dal controllo e dalle determinazioni dell’ organo collegiale.
È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli articoli 91 ss. cod. proc. civ., e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che - in tale fase - le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell’art. 91 citato.
Nell'accertamento della sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società il giudice deve fare riferimento agli elementi oggettivi indicati dalla legge: in particolare, egli non può escludere la sussistenza di una causa di scioglimento della società sulla base del fatto che questa sia addebitabile ad uno dei soci.
In questa ottica, pertanto, anche il reiterato comportamento ostruzionistico di uno o parte dei soci, a cui lo statuto attribuisca un potere di blocco sulle delibere assembleari, è suscettibile di integrare la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea.
La notifica dell'atto di citazione ad una società estinta, ancor prima dell'instaurazione del giudizio, deve considerarsi radicalmente ed irrimediabilmente inesistente, con la conseguenza che non si instaura alcun rapporto giuridico processuale tra le parti. L'inesistenza giuridica della notifica dell'atto di citazione può determinare, alternativamente, la nullità ovvero la radicale inesistenza della sentenza pronunciata a valle.
Ai fini dell'esperibilità dell'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società risulta essere pregiudiziale l'accertamento incidentale della qualità di socio di chi la propone, ciò non tanto ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità, posto che quest'ultima può essere proposta da qualsiasi socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale, quanto piuttosto in ordine alla titolarità del credito risarcitorio nei confronti degli amministratori, ove ritenuto esistente, dal momento che la società in questione è stata cancellata dal registro delle imprese e quindi i suoi soci succedono nella titolarità delle posizioni attive, in proporzione alla propria partecipazione.
Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci – in regime di contitolarità o di comunione indivisa – i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta. La mancata inclusione della posta attiva nel bilancio finale di liquidazione e della successiva cancellazione della società fa discendere una presunzione soltanto relativa di rinuncia del debito, come tale superabile mediante prova contraria dell'assenza di una inequivocabile volontà abdicativa, desumibile dalla qualità del credito e da eventuali ulteriori circostanze del caso concreto, in particolare dalla conoscenza o meno dell'esistenza del diritto al tempo dell'estinzione della società.
La disposizione contenuta nell’art. 2492 CC, secondo cui il reclamo va proposto “in contraddittorio dei liquidatori” non può significare esclusione della legittimazione passiva della società: consistendo detto strumento processuale nella impugnazione di un atto della società, non può che essere indirizzato contro la stessa, che è l’unico soggetto a cui è riferibile e nella cui sfera giuridica la relativa sentenza è destinata a produrre direttamente effetto, determinando il perfezionamento della procedura liquidatoria (se di rigetto) o la sua prosecuzione (se di accoglimento). Tanto questo è vero, che il reclamo dev’essere annotato al R.I, adempimento che non avrebbe molto senso se il procedimento coinvolgesse esclusivamente le persone fisiche dei soci e dei liquidatori.
La norma, pertanto, dev’essere letta – se non come impositiva di una mera denuntiatio litis - nel senso della necessaria partecipazione dei liquidatori alla causa, dalla quale potrebbero scaturire elementi per una loro responsabilità individuale, per consentire loro di spiegare le decisioni assunte. Secondo questa ultima interpretazione, la legge impone un litisconsorzio necessario processuale tra liquidatori e società; ma, allora, laddove una causa sia introdotta contro un litisconsorte necessario con pretermissione di un altro, la violazione dei diritti di quest’ultimo può sempre essere sanata, non potendosi però sostenere che, fino a quando la sanatoria non avviene, la causa non sia neppure pendente. L’azione giudiziaria spiega un effetto immediato al momento della sua proposizione, che, nel caso di specie, è quello di evitare la decadenza del potere di impugnare il Bilancio e la sua conseguente irrevocabilità, e che si verifica anche in quei casi in cui l’introduzione della causa sia viziata dalla omessa citazione di una parte necessaria; in tali ipotesi, il vizio del procedimento, se non sanato, si può tradurre nella inidoneità del suo atto conclusivo a realizzare i suoi effetti tipici (talché, seguendo l’ipotesi, una sentenza che accogliesse il reclamo potrebbe essere considerata inutiliter data); non, invece, nella inammissibilità originaria del reclamo per decadenza.
La proposizione del reclamo contro il bilancio finale di liquidazione ha poi l'effetto di impedire la sua definitività e, di conseguenza, l'acquisto del diritto da parte dei soci del diritto individuale alla ripartizione dell’attivo.