Il concetto di grave irregolarità, ai fini della proposizione dell’istanza, anche in via cautelare ed urgente, di revoca del liquidatore, è comprensivo dell’inadempimento di tutti gli obblighi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali, ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria.
Ai fini dell'annullamento del contratto l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società e il suo amministratore deve essere accertata in concreto, non essendo a tal fine sufficiente la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali. Il danno alla sfera giuridica ed economica della società può essere meramente potenziale; inoltre, è necessario che il conflitto sia conosciuto o conoscibile da parte del terzo, contraente con la società.
La responsabilità dell’organo amministrativo non può essere desunta da una scelta di gestione, che non è sindacabile in termini di fonte di responsabilità, bensì dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi – si esclude evidentemente l’ipotesi del dolo – è solo l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi.
Il conflitto insanabile tra soci, dimostrato dalle antitetiche posizioni assunte circa la continuità o meno della società, è aggravato dalla struttura della compagine sociale che vede l'assenza di una maggioranza in grado di deliberare. Se a questo si aggiunge che anche il consiglio di amministrazione, composto nel caso specifico da due soci, deve deliberare all’unanimità, è evidente che la società non ha concrete possibilità di funzionamento nei suoi organi fondamentali. Risulta, pertanto, integrata la causa di scioglimento “per l’impossibilità di funzionamento” prevista dal n. 3) dell’art. 2484, primo comma, c.c.
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono fare valere i loro crediti nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto, dunque, è tipicamente extracontrattuale, con la conseguenza che il creditore che agisce in giudizio ha l’onere di provare: a) l’esistenza del credito, b) l’inadempimento di esso da parte della società, c) la condotta dolosa o colposa del liquidatore che si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari, d) il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito.
In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti.
In tema di responsabilità del liquidatore, l’assenza di prova di una effettiva liquidità, nonostante l’indubbia irregolarità formale del comportamento del liquidatore, non consente di ritenere assolto l’onere probatorio a carico del ricorrente quanto al nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato da parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.
La contumacia del convenuto non consente di statuire in ordine alle spese di lite secondo criterio di soccombenza, in quanto la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto
L'accertamento che il Tribunale è chiamato a svolgere, nell'ambito di un giudizio di volontaria giurisdizione, è limitato al dato oggettivo della impossibilità di funzionamento dell'assemblea, come d'altra parte emerge chiaramente dal dettato degli artt. 2484 e 2485 c.c. che demandano agli amministratori, prima, ed al Tribunale, poi, un accertamento esclusivamente oggettivo del verificarsi della causa di scioglimento.
Accertata la causa di scioglimento dagli amministratori, il Tribunale può essere chiamato a provvedere alla nomina di un liquidatore della società laddove l’assemblea non deliberi in merito.
In tema di scioglimento della società a responsabilità limitata per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., la causa dissolutiva ricorre soltanto quando l’organo assembleare sia stabilmente e irreversibilmente incapace di assumere le deliberazioni necessarie ed essenziali al normale funzionamento della società – in particolare l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali – e non anche quando il dissidio tra soci si traduca nel mancato raggiungimento del quorum su singole deliberazioni, ancorché rilevanti.
L’impossibilità di funzionamento postula una paralisi oggettiva e definitiva dell’organo assembleare, desumibile da un blocco decisionale reiterato e strutturale, non essendo sufficiente l’esito negativo di una singola assemblea, né il voto contrario espresso su specifiche proposte, che integra una mera mancata adesione alla proposta e non incapacità funzionale dell’assemblea.
(Nella specie, il Tribunale ha escluso la ricorrenza della causa di scioglimento ex art. 2484, co. 1, c.c. in presenza della mancata approvazione del bilancio in un’unica seduta, a fronte di precedenti deliberazioni unanimi e in assenza di prova di una paralisi irreversibile dell’assemblea).
Ove la delibera assembleare di scioglimento della società e di nomina dei liquidatori non abbia deciso (anche) in ordine ai poteri attribuiti ai medesimi alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, comma 1°, lett. c), c.c., deve ritenersi che i liquidatori - in difetto appunto di una diversa determinazione dei soci - sono investiti a norma dell'art. 2489 c.c. del potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, ivi compresi gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
L’assemblea dei soci può validamente deliberare lo scioglimento della società anche dopo che alla stessa sia stato notificato il ricorso per l’apertura, nei suoi confronti, della liquidazione giudiziale, e, dunque, in pendenza del conseguente procedimento. A partire da questo momento, in difetto di un’espressa o comunque inequivoca deduzione di un vizio di nullità di tale deliberazione (in quanto strumentalmente utilizzata dai soci al solo scopo di proseguire l’attività d’impresa avvalendosi dello schermo della liquidazione volontaria e, per tale via, evitare l’apertura della liquidazione concorsuale) che consenta al creditore, quale terzo interessato, di impugnarla, anche in sede cautelare, e/o al giudice del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di rilevarla anche d’ufficio (art. 2379, commi 1° e 2°, c.c.), la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza della società in questione, dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Nelle società che sono in stato di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, dev’essere unicamente diretta, tanto ai fini della dichiarazione di fallimento, quanto per l’apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale, a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. La valutazione con cui il giudice verifica se gli elementi attivi del patrimonio della società in liquidazione consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può, tuttavia, non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica: ne consegue che, tutte le volte in cui il giudice accerta che la liquidazione dei beni della società non è in grado, per l’ammontare e/o il tempo dell’effettivo realizzo, di consentire il pagamento delle somme dovute ai creditori sociali entro i termini stabiliti, la società debitrice deve ritenersi in stato d’insolvenza e, come tale, assoggettata a liquidazione giudiziale.
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3 c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi, delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale.
Entrambe le situazioni disciplinate dal n. 3 dell’art. 2484 c.c. («impossibilità di funzionamento» e «continuata inattività dell’assemblea») assumono rilievo nella misura in cui sono irreversibili, tuttavia, l’ «impossibilità di funzionamento» si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesce a formare una maggioranza, quindi a deliberare – tipicamente a causa del dissidio insanabile ed irreversibile tra i soci. La «continuata inattività dell’assemblea» si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società. La differenza tra le due ipotesi è che l’ «impossibilità di funzionamento» è una situazione di “stallo” interna all’assemblea, dovuta all’esistenza di insanabili contrasti nella compagine sociale, tali da impedire il funzionamento dell’assemblea stessa, nonostante questa di volta in volta si riunisca e si costituisca validamente; la «continuata inattività dell’assemblea» va intesa, invece, come l’assenza, per un periodo prolungato, di qualsivoglia attività dell’assemblea, dovuta al fatto che quest’ultima non riesce nemmeno a riunirsi o a costituirsi validamente. Sia l’“impossibilità di funzionamento” sia la “continuata inattività” dell’assemblea, per operare come cause debbono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale.
L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea di cui al n. 3 dell’art. 2484 c.c. costituisce una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. Integra la causa di scioglimento in oggetto non la semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e che persista nel tempo, sì da assumere il carattere della irreversibilità. Viceversa, la semplice incapacità transitoria, o comunque tale da essere suscettibile di essere superata in futuro, non può comportare lo scioglimento della società. In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si determina a seguito di contrasti insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo, per effetto del quale l’organo assembleare non è più in grado di assumere decisioni vitali per la società.
Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.
L'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di accertamento degli amministratori riveste efficacia costitutiva dello scioglimento stesso, in quanto da tale adempimento la società entra nella fase liquidatoria e decorrono gli effetti dello scioglimento. Prima di tale momento non si producono gli effetti dello scioglimento anche qualora si verifichi un evento dissolutivo. Gli effetti della causa di scioglimento vengono, pertanto, espressamente "postergati", dall'art. 2484, comma 3, al momento in cui l'atto societario che accerta la causa stessa venga fatto oggetto di pubblicazione presso il Registro delle Imprese, ai fini di certezza giuridica, con l’ulteriore corollario che mentre nei rapporti tra società ed amministratori - i quali sono tenuti, in forza dell'art. 2486, comma 1, ad una gestione di tipo liquidatorio (dunque, conservativa) fin dal momento del verificarsi oggettivo della causa di scioglimento - la causa di scioglimento ha effetto automaticamente, per il sol fatto oggettivo di essersi verificata, nei rapporti esterni, invece, la causa di scioglimento non può produrre effetti se non si sia dato corso all'ulteriore attività rappresentata dalla pubblicazione dell'atto di accertamento dello scioglimento presso il Registro delle Imprese.
Il decorso del termine per la pronuncia del lodo non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, “non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza”, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, quindi, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere.
Nel caso di impugnazione del bilancio finale di liquidazione, la legge impone un litisconsorzio necessario sia dei liquidatori che della società.
Il disposto dell'art. 2484 n. 3 c.c. prevede che la continua inattività dell'assemblea è causa di scioglimento della società e, pertanto, ai sensi dell'art. 2487 c.c. è previsto che gli amministratori contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento debbono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione (…). Pertanto, se, come previsto dall'art. 2487 comma 2 c.c., gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il Tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
Una volta accertato che, al termine della liquidazione dell’attivo patrimoniale, sono stati interamente soddisfatti sia i creditori privilegiati che quelli chirografari e, pertanto, si è stabilito che il residuo attivo disponibile, detratte le spese di chiusura e degli oneri fiscali, fosse riversato alla società fallita, è necessario procedere alla nomina giudiziale di un liquidatore affinché provveda alla ripartizione delle somme disponibili tra i soci, previo adempimento di eventuali residui oneri a carico della società rimasti inadempiuti all’esito della procedura fallimentare, attenendosi ai criteri fissati dalla normativa codicistica di cui agli artt. 2489 e ss. c.c.
Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea) nel caso in cui l’assemblea, convocata per due volte dall’amministratore revocato, in adempimento dell’ordine del giudice, non sia mai riuscita a raggiungere il quorum deliberativo per la nomina di un nuovo amministratore: in tal caso, l’assemblea non è in grado di funzionare e il conflitto tra i soci, che paralizza il funzionamento dell’assemblea, è serio e non se ne può prevedere il superamento in un termine ragionevole.
Ove l’amministratore unico non abbia tempestivamente accertato il verificarsi della causa di scioglimento e non abbia iscritto alcuna dichiarazione, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento, con decreto da iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c.
In caso di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, il Tribunale procede immediatamente alla nomina del liquidatore, senza convocare l’assemblea che si è già dimostrata incapace di operare.
L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continuata inattività dell’assemblea, quali cause di scioglimento delle società ai sensi dell'art. 2484 c.c., ricorrono quando l'organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le funzioni essenziali per il raggiungimento dello scopo sociale, come l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o la nomina degli amministratori.
Quando la conflittualità dei rapporti tra due gruppi di soci induce il Tribunale adito ex art. 2485 co. 2 c.c. a ritenere che il blocco dell’attività dell’assemblea renda impossibile anche la nomina del liquidatore, il Tribunale può procedere nella stessa sede anche a nominare il liquidatore ai sensi dell’art. 2487 co. 2 c.c..