L'individuazione della figura del c.d. amministratore o liquidatore di fatto presuppone che le funzioni gestorie o liquidatorie svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale, di valenza e portata non inequivoca. (altro…)
Il danno da illecita prosecuzione dell'attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste in linea teorica nell'aggravamento della perdita netta ovvero in quell'erosione del patrimonio netto che la prosecuzione dell'attività caratteristica (non meramente conservativa del valore e dell'integrità del patrimonio ex art. 2486 c.c.) abbia eventualmente prodotto; e non invece nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, differenza che attiene a due grandezze che non sono riconducibili alla condotta illecita degli amministratori, potendo lo stesso passivo ricomprendere posizioni debitorie anteriori al verificarsi dello stato di scioglimento, ed essendo l'attivo fallimentare frutto anche della condotta (recuperatoria/liquidatoria) del curatore.
Il curatore è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali anche con riferimento alla s.r.l. dovendo ammettersi in via analogica la sussistenza anche per i creditori di srl del diritto di agire contro gli amministratori per ripristinare la garanzia patrimoniale eventualmente compromessa da condotte negligenti o dolose dei primi.
Un giudizio di responsabilità può essere promosso per ottenere riscontro di ciò che si afferma e non a scopo esplorativo, per verificare se siano stati commessi dei fatti illeciti fonte di responsabilità (nella specie il curatore veniva condannato per temerarietà della lite).
Costituisce grave inadempimento del liquidatore la mancata convocazione dei soci per informarli di aver smarrito incolpevolmente l'intera documentazione contabile della società.
Integra una giusta di causa di revoca l'inottemperanza del liquidatore all'ordine di presentare il conto di gestione impartito dal g.i.
Secondo la disciplina generale in tema di mandato ex art.1709 cc, applicabile al rapporto tra società e suoi organi, il mandato si presume oneroso.
Deve ritenersi che l'assemblea dei soci abbia la facoltà di revocare ad nutum il liquidatore così come l'amministratore, l'assenza di giusta causa determinando il diritto del revocato al risarcimento (per il caso di soggetti nominati a tempo determinato, art.1725 cc primo comma) ovvero al congruo preavviso (per il caso di soggetti nominati a tempo indeterminato, art.1725 cc secondo comma, art.2383 cc terzo comma per gli amministratori di spa), l'assenza della giusta causa così come del congruo preavviso rilevando dunque (non quale vizio della deliberazione ma) quale presupposto di un risarcimento o, meglio, di una indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di atto lecito.
La giusta causa di revoca escludente il diritto all'indennità per il soggetto revocato deve essere espressamente enunciata nella delibera assembleare di revoca, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio instaurato dal soggetto revocato.
L’accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento non rappresenta una «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci» e, pertanto, per l’approvazione della connessa delibera assembleare non è necessario il raggiungimento dei quorum rafforzati eventualmente richiesti dallo statuto per le decisioni di cui all’art. 2479, comma 2°, n. 5), c.c..
Non sussiste impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, comma 1°, n. 3), c.c. qualora soltanto in un’unica occasione non sia rappresentata, anche in seconda convocazione, la maggioranza del capitale sociale, se ciò consente comunque l’approvazione del bilancio e di una eventuale delibera di accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento.
Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società a responsabilità limitata, ciascun socio può adire il tribunale perché nomini un liquidatore ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., anche se vi sia controversia tra i soci in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento. In tale ipotesi, infatti, il tribunale accerta solo ‘incidenter tantum’ e sommariamente la sussistenza della causa di scioglimento della società al solo fine di provvedere alla nomina di un liquidatore, fatta salva la possibilità di ciascun interessato di adire successivamente il tribunale in via ordinaria per sentir accertare l’inesistenza della causa di scioglimento e revocare il decreto emesso dal tribunale (nella specie, il ricorso era stato proposto da un socio di minoranza per l’accertamento dell’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea ai sensi degli artt. 2485, co. 2, e 2484, n. 3, c.c.).
Alla declaratoria di scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea è conseguenziale la nomina dei liquidatori senza necessità di attendere l’infruttuosa convocazione dell’assemblea per la loro nomina.