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Cessione quota di s.r.l. con riserva di proprietà: rilevanza dell’inadempimento dell’acquirente
Secondo lo schema negoziale del contratto di compravendita con riservato dominio, ad essere sospensivamente condizionato è il solo effetto traslativo...

Secondo lo schema negoziale del contratto di compravendita con riservato dominio, ad essere sospensivamente condizionato è il solo effetto traslativo del diritto di proprietà, non anche l’effetto obbligatorio di pagamento del prezzo; resta inteso che l’effetto traslativo, pur rinviato nel tempo e subordinato all’integrale pagamento del prezzo, è già vincolante tra le parti, al punto che con la conclusione del contratto il venditore è obbligato alla consegna del bene al compratore, il quale dal momento della consegna assume su di sé i rischi relativi al bene acquistato. Ne deriva che il pagamento del corrispettivo non è un elemento accidentale del contratto, bensì attiene al sinallagma negoziale, impingendo la causa di scambio della compravendita con riservato dominio.

Il regime speciale in materia di vendita con riservato dominio ex art. 1525 c.c., secondo cui, nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione del contratto ed il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive, è norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica; l’art. 1525 c.c. presenta uno spazio applicativo limitato all’inadempimento singolo (i.e. “una rata”) sotto-soglia (i.e. “non superi l’ottava parte del prezzo”). Pertanto, in caso di inadempimento plurimo - anche se complessivamente sotto-soglia - la conservazione del termine a favore del debitore va stabilita secondo le regole generali ex art. 1186 c.c..

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Il valore economico delle azioni come elemento irrilevante nell’errore essenziale
In tema di compravendita delle azioni di una società che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro...

In tema di compravendita delle azioni di una società che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, cod. civ., relativo all'errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti. 

 

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Clausole di indennizzo e manleva nel contratto di cessione quote e responsabilità del commercialista per l’erronea redazione del bilancio
Le clausole di indennizzo e manleva, spesso inserite nei contratti di cessione di partecipazioni sociali a tutela dell’esatto adempimento, possono...

Le clausole di indennizzo e manleva, spesso inserite nei contratti di cessione di partecipazioni sociali a tutela dell’esatto adempimento, possono avere natura indennitaria-risarcitoria, volta a tenere indenne l’acquirente da una certa passività, o natura di aggiustamento del prezzo, finalizzata a riequilibrare il sinallagma contrattuale tra le parti. E ciò, in ogni caso, neutralizzando gli effetti pregiudizievoli dell’evento incerto. In altre parole, tali clausole hanno funzione di assicurare al compratore la passata “buona gestione” della società target e l’insussistenza di passività ulteriori rispetto a quelle già contabilizzate. Il fine indennitario è spesso garantito convenzionalmente mediante la fissazione di un termine entro il quale azionare la garanzia nonché un termine decadenziale entro il quale formulare contestazioni.

L’eventuale responsabilità del commercialista, in quanto incaricato della redazione del bilancio della società, ha solamente natura contrattuale ed attiene al rapporto di mandato inerente la gestione della contabilità tra il professionista e la società rispetto al quale i soci sono terzi. In ogni caso, è esclusa ogni responsabilità di natura extracontrattuale per una condotta a monte (la redazione del bilancio) che - in violazione dei principi contabili - a valle avrebbe cagionato un danno all'acquirente delle partecipazione, soggetto terzo rispetto all’incarico professionale, giacché l’eventuale non corretta tenuta dei bilanci è imputabile, in primo luogo, ad amministratori ed all’organo di controllo.

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Contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale
Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un...

Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un contratto preliminare vero e proprio contenente tutti gli elementi essenziali della futura pattuizione, ciò non implichi necessariamente la ricorrenza di una mera puntuazione non giuridicamente rilevante, ben potendo, invece, le parti avere inteso già vincolarsi su alcuni profili su cui l’accordo è già stato irrevocabilmente raggiunto, ferma la necessità di concordare, secondo buona fede, ulteriori punti essenziali della realizzanda vicenda negoziale traslativa; ove ciò accada (come affermato in tema di c.d. “preliminare di preliminare”), la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, ben potendosi ritenere quale vincolo obbligatorio valido ed efficace, sempreché rispondente a un interesse meritevole di tutela tra le parti, quello idoneo soltanto a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare finale: ciò in quanto, a ben vedere, con la propria pattuizione, le parti hanno inteso concordemente pervenire a una contrattualizzazione dell’obbligo di cui all’art. 1337 c.c. di condurre le trattative precontrattuali secondo buona fede, così sanzionando la relativa violazione, già di per sé disciplinata dall’ordinamento alla luce della figura della responsabilità precontrattuale, mediante le regole (maggiormente tutelanti per il danneggiato in punto di riparto dell’onere della prova) della responsabilità contrattuale

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Simulazione del contratto di cessione di quota: limiti probatori
In caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam [nel caso...

In caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam [nel caso di specie, un contratto di cessione di quote di s.r.l.], la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche l'ostacolo, più rigoroso, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2, e art. 2725 c.c., norme in base alle quali il contratto dissimulato ha efficacia tra le parti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: di talché, ove si tratti di contratto per il quale la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, è necessaria la produzione di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto. Pertanto, laddove sia la parte a dedurre la simulazione del contratto, la prova della simulazione non soltanto non può essere data per testimoni e mediante il ricorso alle presunzioni (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729, comma 2, c.c.) ma, ove finalizzata a fare valere la validità di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, richiede la produzione in giudizio della controdichiarazione.

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Principi in tema di prova della simulazione del contratto di cessione di quote
In caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione...

In caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche l'ostacolo, più rigoroso, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2, e art. 2725 c.c., norme in base alle quali il contratto dissimulato ha efficacia tra le parti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: di talché, ove si tratti di contratto per il quale la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, è necessaria la produzione di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto. Pertanto, laddove sia la parte a dedurre la simulazione del contratto, la prova della simulazione non soltanto non può essere data per testimoni e mediante il ricorso alle presunzioni (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729, comma 2, c.c.), ma, ove finalizzata a fare valere la validità di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta, richiede la produzione in giudizio della controdichiarazione. È inammissibile la richiesta di provare per testimoni la simulazione del contratto, stante il divieto imposto dall’art. 1417 c.c..

Non coglie nel segno l’assunto secondo cui, nel caso di cessione di plurime quote, si sarebbe al cospetto di distinti contratti di cessione e, di conseguenza, ciascuno dei cessionari sarebbe terzo rispetto alla cessione operata a favore degli altri. Questa tesi contrasta con il dato testuale dell’art. 1417 c.c. e trascura una pluralità di elementi sintomatici dell’unicità del rapporto contrattuale. Tra questi assume rilevanza, la circostanza che il contratto sia stato concluso contestualmente dai cessionari e sia contenuto in un unico documento che vede contrapposte due parti contrattuali. Ulteriore conferma dell’erroneità dell’assunto discusso si trova nell’indagine sulla causa del contratto di cessione, laddove le parti abbiano voluto conseguire un intento economico unitario [nel caso di specie, l’intento di non alterare la composizione delle quote e l’equilibrio assunto a seguito dell’atto di donazione]

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Clausole di price adjustment nel contratto di acquisizione di partecipazioni sociali: termine di prescrizione e dies a quo
Nell’ambito dei contratti di acquisizione di partecipazioni sociali, le clausole di price adjustments, ossia le clausole che prevedono che il...

Nell’ambito dei contratti di acquisizione di partecipazioni sociali, le clausole di price adjustments, ossia le clausole che prevedono che il corrispettivo della cessione possa essere adeguato per far fronte alla minore consistenza patrimoniale societaria, attengono alla determinazione della misura dell’obbligazione a carico dell'acquirente e assolvono alla loro funzione di tutela di quest'ultimo intervenendo ex ante, mediante l’adeguamento della prestazione ancora da adempiere.
Tali clausole, quindi, differiscono dalle clausole di indemnity, le quali hanno – al contrario – ad oggetto l’assunzione volontaria di un’ulteriore obbligazione autonoma in capo al venditore, consistente nella dazione all'acquirente di un indennizzo al ricorrere di prederminate circostanze.
Le clausole di price adjustment non sono soggette al termine ordinario decennale di prescrizione (come le clausole di indemnity) ma, per la loro natura e il loro modo di operare, sono soggette alla disciplina dell’art. 1495 c.c. A tal riguardo, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'articolo 1495 c.c. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria. Posto che ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di cessione di partecipazioni sociali tale data coincide con la data dell'atto definitivo di cessione delle quote e dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese.

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Contratto di cessione di quote sociali: risoluzione per mancato pagamento del saldo del prezzo
Il mancato pagamento del residuo prezzo costituisce inadempimento imputabile e di non scarsa importanza, che integra i presupposti di cui...

Il mancato pagamento del residuo prezzo costituisce inadempimento imputabile e di non scarsa importanza, che integra i presupposti di cui all’art. 1453 c.c. per la risoluzione del contratto di cessione di quote sociali.
Il creditore che agisce per la risoluzione di un contratto, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento; spetta al debitore fornire prova di aver esattamente adempiuto o di non aver potuto adempiere per una causa non imputabile.
Il riparto dell’onere della prova si fonda, da una parte, sul principio di persistenza del credito desumibile dall’art. 2697 c.c., in virtù del quale, una volta provata dal creditore l’esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’esistenza del fatto estintivo, costituito dall’adempimento. In secondo luogo, rileva il principio della vicinanza della prova: per il creditore sarebbe eccessivamente gravoso dover provare un fatto negativo inerente alla sfera del debitore come l’inadempimento.

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Cessione del credito ed eccezioni opponibili dal debitore ceduto
Dato che la cessione del credito non produce modificazioni oggettive del credito medesimo e non può pregiudicare la posizione del...

Dato che la cessione del credito non produce modificazioni oggettive del credito medesimo e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, visto che avviene senza o addirittura contro la sua volontà, il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni concernenti l'esistenza della validità del negozio da cui origina il credito e quelle riguardanti il suo esatto adempimento.

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Accollo liberatorio: condizioni per la liberazione del debitore
L’accordo esterno è il contratto tra il debitore accollato e il terzo accollante, in forza del quale quest’ultimo assumere verso...

L'accordo esterno è il contratto tra il debitore accollato e il terzo accollante, in forza del quale quest'ultimo assumere verso il creditore accollatario l'obbligo di adempiere la prestazione a lui dovuta dal debitore accollato. Tale fattispecie sottende lo schema del contratto a favore di terzo: (i) il debitore accollato è lo stipulante, (ii) l'accollante (terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario) è il promittente e (iii) il creditore accollatario è il terzo rispetto alla convenzione di accollo.
L'accollo esterno può essere cumulativo o liberatorio. Nell'accordo cumulativo il debitore accollato non è liberato, ma resta obbligato verso il creditore accollatario, in solido con l'accollante. In tal caso, tuttavia, l'operatività del beneficium ordinis in favore del debitore originario è subordinata al fatto che il creditore accollatario, pur non liberando l'accollato, dichiari di aderire alla stipulazione fatta in suo favore, rendendola irrevocabile. Nel caso dell'accollo esterno, infatti, la volontà del creditore-terzo assume un ruolo diverso e più forte alla luce del principio di relatività degli effetti contrattuali, che impedisce la produzione di effetti pregiudizievoli per colui che non è parte del contratto: il terzo, infatti, è già creditore dello stipulante e il contratto, pur assegnandogli un nuovo debitore, fa degradare il debitore originario a co-obbligato solidale in via sussidiaria. L'accollo liberatorio, invece, si configura quando (i) il creditore dichiara espressamente e inequivocabilmente di liberare il debitore accollato o (ii) la liberazione del debitore accollato costituisce condizione espressa e inequivoca della convenzione di accollo, tale per cui l'adesione del creditore determina l'automatica liberazione del debitore originario.
L'art. 1268 c.c., subordinando la liberazione del debitore ad una dichiarazione espressa del creditore, esclude che la liberazione possa costituire l'effetto di fatti concludenti, per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di volontà e comunque concettualmente contrapposti alla dichiarazione espressa. L'adesione del creditore alla convenzione d'accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per sè la liberazione del debitore accollato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi dell'art. 1273, comma 2, c.c., un'espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo. La mera adesione del creditore alla convezione d'accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante.

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Estensione della garanzia fideiussoria alla penale da rischio: necessaria un’espressa previsione contrattuale
La garanzia fideiussoria è obbligazione accessoria che copre soltanto il debito principale puntualmente menzionato; l’estensione a prestazioni ulteriori, quali la...

La garanzia fideiussoria è obbligazione accessoria che copre soltanto il debito principale puntualmente menzionato; l’estensione a prestazioni ulteriori, quali la penale pattuita per il c.d. rischio fideiussorio, non discende né dalla funzione protettiva della fideiussione né da generiche affinità causali, ma richiede un’espressa previsione contrattuale univoca. L’interpretazione delle clausole, guidata dal criterio sistematico dell’art. 1363 c.c., impone di leggere unitariamente il testo negoziale: se la penale figura in una disposizione autonoma, strutturata come sanzione connessa al ritardo o all’inadempimento dell’obbligo di liberare il fideiussore, essa rimane estranea al perimetro della garanzia salvo un richiamo testuale preciso. In difetto di tale richiamo, la responsabilità per la penale resta personale del debitore principale, mentre l’obbligazione del garante si limita al debito originario o alle somme tassativamente indicate. Il creditore non può quindi pretendere dal fideiussore il pagamento della penale né rivalersi su di lui per il relativo importo. Un’eventuale clausola ambigua non legittima l’aggravamento della posizione del fideiussore, dovendosi privilegiare l’interpretazione meno onerosa conforme al principio di determinatezza dell’oggetto dell’obbligazione.

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Determinazione del prezzo dell’opzione di vendita della quota di partecipazione mediante arbitraggio
Non è soggetta alla giurisdizione arbitrale l’istanza di nomina di un perito prevista in un patto parasociale per la determinazione...

Non è soggetta alla giurisdizione arbitrale l'istanza di nomina di un perito prevista in un patto parasociale per la determinazione del valore di una partecipazione oggetto di un'opzione di vendita da parte di un socio. La diversità di funzioni tra gli istituti dell’arbitrato e dell’arbitraggio - composizione di una lite quanto al primo, integrazione del contenuto negoziale quanto al secondo – comporta che presupposto fondamentale dell’arbitrato è l’esistenza di un rapporto controverso che invece difetta nell’arbitraggio. Ove una clausola del patto parasociale preveda una modalità per stabilire il prezzo da pagare a seguito dell’esercizio dell’opzione e, quindi, per integrare il contenuto del contratto mediante l’individuazione di un suo elemento (in particolare, il corrispettivo), si è in presenza di arbitraggio che ha ad oggetto l’incarico di determinare uno degli elementi del negozio in via sostitutiva della volontà delle parti.

La procedura per la nomina dell’arbitratore dev’essere seguita anche nel caso sorga tra le parti una controversia circa la validità e l’efficacia di un contratto di compravendita tramite cui sia stato dalle parti convenuto di affidare ad un terzo la determinazione del prezzo secondo la previsione dell’art.1473 c.c.. Ai sensi dell'art.1473, 2°c., c.c., del resto, si procede alla nomina dell’arbitratore in sede di volontaria giurisdizione a prescindere dai motivi che non hanno portato alla nomina congiunta del medesimo.

L'esercizio dell'opzione di vendita (put option) da parte di un socio in relazione alla propria partecipazione sociale comporta il perfezionamento del contratto.

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