L'oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali deve essere determinato sulla base dell’interpretazione complessiva delle pattuizioni negoziali.
Nonostante il contratto di cessione di partecipazioni sociali possa prevedere un’esecuzione scaglionata nel tempo delle prestazioni, il suo oggetto resta costituito dalla cessione dell’intera partecipazione convenuta a fronte del corrispettivo complessivamente determinato, e non da una pluralità di cessioni autonome corrispondenti ai singoli pagamenti rateali, quando ciò emerga dall’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.
La previsione della sostituzione dei membri dell'organo gestorio e dell'attuazione di nuove scelte gestionali come condizioni sospensive del contratto, nonchè l'impegno dell'acquirente al versamento di finanziamenti quantitativamente apprezzabili presuppongono l'intenzione di acquisire una significativa partecipazione alla vita sociale ed al rischio d’impresa, lasciando, quindi, intendere l'intenzione delle parti di trasferire unicamente la complessiva quota di partecipazione prevista dal contratto e non sue frazioni.
La qualità di delegatario a ricevere il pagamento in capo a una società terza può essere desunta, ai sensi dell’art. 2729 c.c., da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, quali la causale e l’importo dei pagamenti, la coincidenza della sua compagine sociale con quella della società creditrice e il comportamento processuale di quest’ultima.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore [nel caso di specie, mancato pagamento del prezzo di una cessione di quote sociali] spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito [ossia, nel caso di specie, la scrittura privata di cessione quote] mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve avvenire in modo formale e inequivoco, mediante chiara impugnazione dell’autenticità della scrittura nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione. Non è, a tal fine, sufficiente una contestazione generica, implicita, frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa ricostruzione dei fatti.
La contestazione della sola validità del contenuto di una scrittura dattiloscritta, ove non sia posta in dubbio la genuinità della sottoscrizione alla stessa apposta, si risolve, nella sostanza, nella contestazione dell’abusivo riempimento absque pactis del documento sottoscritto in bianco. Ed infatti, ai sensi dell’art. 2702 c.c., la sottoscrizione di un documento ingenera una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell’atto e di assunzione di integrale paternità dello scritto. Ne consegue che, per denunciare il riempimento abusivo e privare la scrittura del valore probatorio che le è proprio, è necessaria la proposizione della querela di falso.
In materia di contratto di cessione di quote sociali, il mancato pagamento del prezzo pattuito integra un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., essendo essa l'obbligazione primaria ed essenziale del sinallagma contrattuale. Ne consegue che, ove il corrispettivo non sia stato versato neppure in parte e non risulti provato alcun fatto estintivo o modificativo dell’obbligazione, sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., con effetti retroattivi tra le parti e conseguente ripristino della situazione patrimoniale anteriore al trasferimento.
In tema di risarcimento dei danni, invece, non può essere riconosciuta alcuna somma di denaro a tale titolo derivante dalla mancata fruizione della quota ceduta, senza che vi sia una prova del pregiudizio subito, il quale - trattandosi di un danno di carattere patrimoniale - non è in re ipsa ma deve essere adeguatamente dimostrato.
In materia di cessione di partecipazioni societarie, la parte promittente venditrice deve tenere fede ai precisi obblighi di trasparenza e di informazione a favore della parte promissaria acquirente, assunti con la firma del contratto preliminare. Nel caso in cui la parte promittente venditrice violi tali obblighi ex contractu, deve essere accolta la domanda della parte promissaria acquirente che abbia, ai sensi dell'art. 1385 c.c., esercitato il diritto di recedere dal contratto e chiesto alla parte promittente venditrice il doppio dell'importo da quest'ultima ricevuto a titolo di caparra confirmatoria. [Nel caso di specie la parte promittente venditrice aveva garantito - senza, tuttavia, ottemperare a tali obblighi - che (i) nel periodo intercorrente tra la firma del preliminare e del definitivo, le attività aziendali non sarebbero state interrotte e che (ii) la situazione patrimoniale avrebbe subito variazioni fisiologiche derivanti dall'attività esercitata, oltre a (iii) prendere l'impegno di presentare al momento della sottoscrizione del definitivo una situazione patrimoniale aggiornata].
Si deve escludere che il legale rappresentante della società promissaria acquirente agisca con il fine unico di impossessarsi delle risorse e delle informazioni riservate della società target, se con il contratto preliminare la parte promittente venditrice lo ha autorizzato ad affiancare la società target per la gestione ordinaria, così consentendo una disclosure molto più ampia rispetto a quanto avviene nella prassi commerciale, e se durante tale affiancamento i risultati economici dell'esercizio hanno registrato un consolidamento dell'attività caratteristica della società. [Le parti avevano previsto che, a seguito della sottoscrizione del preliminare, il legale rappresentante della società promissaria acquirente sarebbe stato "delegato" dall'amministratore unico della società target a gestire le attività ordinarie della società, senza poteri né di rappresentanza né di firma, giungendo addirittura a prevedere che avrebbe potuto gestire i contratti in essere e le attività di coordinamento dei singoli cantieri secondo le indicazioni fornite dall'amministratore unico].
Un accordo transattivo non può spiegare effetti a danno dei terzi che non vi abbiano partecipato.
La cessazione della materia del contendere tra le parti di una transazione è subordinata all’allegazione e alla prova del verificarsi delle condizioni stabilite nell’accordo medesimo per la sua piena efficacia.
L’unico presupposto perché il fideiussore possa agire nei confronti degli altri fideiussori è che egli abbia onorato in tutto o in parte il credito da lui garantito.
La domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. fondata sul presupposto dell’altrui inadempimento all’obbligo fideiussorio è infondata qualora la parte non abbia provato il proprio adempimento.
La segnalazione alla centrale rischi deve ritenersi legittima qualora derivi dall’inadempimento delle garanzie fideiussorie liberamente e validamente concesse in favore dei creditori.
Nella cessione di quote sociali, le clausole di garanzia relative alla consistenza patrimoniale della società devono essere interpretate secondo il loro preciso tenore letterale e non possono essere estese oltre i limiti convenzionalmente previsti. Qualora i cedenti abbiano garantito l’assenza di “posizioni debitorie aperte” riferibili a un determinato periodo anteriore alla cessione, la garanzia copre esclusivamente debiti o pretese già sorte, note o conoscibili entro la data pattuita, non anche sopravvenienze passive derivanti da fatti dannosi non ancora manifestatisi o da richieste risarcitorie avanzate successivamente. Le sopravvenienze passive richiamate nella clausola di indennizzo devono pertanto essere interpretate entro il perimetro della garanzia principale e non valgono ad ampliarne autonomamente l’oggetto
In tema di compravendita di partecipazioni sociali, stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, in mancanza di specifiche garanzie assunte dall’alienante e fuori dei casi di condotte dolose, l’errore del compratore in ordine al reale valore economico delle quote non costituisce causa di annullamento del negozio traslativo ex art. 1429, n. 2, c.c., essendo la determinazione del prezzo rimessa alla libera volontà delle parti. Da quest'angolo visuale, l’inessenzialità dei meri errori di valutazione estimativa incidenti sul prezzo della cessione rappresenta un’esplicazione del principio di autonomia negoziale, che confina l'apprezzamento circa la convenienza dell'affare all’interno della sfera dei motivi individuali.
Ne consegue che l’azione di annullamento del contratto di cessione di quote che si assuma stipulato ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore può essere proposta solo i) in presenza di un’espressa garanzia a favore del cessionario in ordine alla situazione patrimoniale della società che ricolleghi il valore delle quote cedende al valore dichiarato del patrimonio sociale, nonché ii) nell’ipotesi di dolo di un contraente, se il mendacio o le omissioni circa la situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie o astuzie finalizzate a realizzare l’inganno.
In tema di cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia in ordine alla condizione economica e patrimoniale della società oggetto di acquisizione esulano dalle ordinarie garanzie in tema di vizi della cosa compravenduta e costituiscono garanzie a natura autonoma relative alla situazione debitoria della società o al valore del patrimonio netto dell’azienda, sulla premessa che la cessione delle partecipazioni di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, bene di secondo grado, e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.
Le clausole di aggiustamento del prezzo, c.d. price adjustment, costituiscono il meccanismo negoziale strumentale alla determinazione del prezzo definitivo di cessione delle partecipazioni, ove esso rappresenti l’espressione monetaria di un parametro patrimoniale o reddituale della società target, c.d. valore rilevante. Con siffatto meccanismo, le parti procedono a un’iniziale e provvisoria quantificazione del prezzo, al momento della stipulazione del contratto di cessione, sulla base della situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società target aggiornata a una determinata data di riferimento; il corrispettivo viene poi definitivamente stabilito sulla base di una successiva situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale, che tenga conto della eventuale differenza positiva o negativa riscontrata tra il valore assunto a riferimento e il valore successivamente accertato. In tal modo, le clausole di aggiustamento del prezzo concorrono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore, consistente nel pagamento del prezzo.
Una clausola di adeguamento del prezzo è valida, giacché soddisfa il requisito della determinabilità dell’oggetto, ed è conforme al canone di buona fede oggettiva in quanto preveda l’adeguamento del corrispettivo fissato alle sopravvenienze passive successivamente accertate, ossia verificate dopo la cessione, facenti capo alla società target, per fatti accaduti prima del perfezionamento dell’accordo traslativo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati.
Ciò comporta che è onere dell'acquirente che invochi l’operatività della clausola di aggiustamento del prezzo e il conseguente diritto alla riduzione del prezzo di cessione dimostrare: i) che le sopravvenienze passive e/o i debiti e/o le modifiche dello stato patrimoniale della società verificatesi nell’esercizio di riferimento non fossero altrimenti conoscibili dall’acquirente stesso; ii) che esse costituiscano mera emersione di passività pur sempre riconducibili a fatti societari antecedenti alla cessione.
La cessione di partecipazioni sociali si configura come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il cedente si obbliga al trasferimento della quota sociale ed il cessionario al pagamento di un corrispettivo. L’oggetto immediato del negozio è pertanto rappresentato dal trasferimento della quota, mentre l’oggetto mediato è costituito dall’insieme dei diritti e delle prerogative che la partecipazione incorpora (diritto agli utili, diritto di voto, diritto di ispezione e controllo), nonché dai correlativi doveri e responsabilità che derivano dalla qualità di socio.
In applicazione del principio di autonomia contrattuale, il prezzo di cessione può essere modulato dalle parti sia nella misura sia nelle modalità di corresponsione. In particolare, le parti possono introdurre clausole che subordinino la stabilità o l’efficacia del trasferimento a determinati eventi futuri e incerti, oppure che prevedano meccanismi di aggiustamento del prezzo o garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società ceduta. Tra questi strumenti rientrano anche eventuali condizioni risolutive ex art. 1353 c.c., con le quali le parti stabiliscono che, al verificarsi di un evento specifico, il contratto si sciolga automaticamente con effetto retroattivo, ferma restando la disciplina delle restituzioni e degli eventuali obblighi risarcitori.
Quando la cessione di quote è sottoposta a condizione risolutiva l’avveramento dell’evento dedotto determina dunque la caducazione del vincolo contrattuale, imponendo la restituzione delle prestazioni già eseguite. Se invece la condizione non si avvera entro il termine stabilito, il contratto si consolida definitivamente e le prestazioni pattuite divengono stabilmente dovute, con piena esigibilità del prezzo.
L’interpretazione delle clausole condizionali, proprio in ragione della loro incidenza sugli effetti del contratto, deve essere condotta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, alla luce del principio di buona fede oggettiva di cui all’art. 1375 c.c. Occorre, pertanto, indagare la comune intenzione dei contraenti e la funzione economico-sociale della pattuizione, evitando interpretazioni meramente letterali che possano alterare l’equilibrio negoziale. La “buona fede” rileva sia come canone ermeneutico sia come criterio integrativo, imponendo di considerare la clausola nel contesto complessivo dell’operazione e di preservarne la finalità pratica. Sul piano probatorio, l'onere di provare l'avveramento della condizione ricade sul soggetto processuale che afferma il suo verificarsi.
La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 c.c., determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale dal quale scaturirebbe l’obbligazione, oppure di dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa. Ove la promessa faccia riferimento alla cessione di una partecipazione sociale, l’esistenza del rapporto sostanziale è ravvisabile proprio nel trasferimento della quota, con conseguente obbligo in capo al promittente di corrispondere al promissario il corrispettivo promesso.