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Corte d'appello di Milano, 1 Marzo 2024, n. 625/2024

Disconoscimento della scrittura privata e contestazione del contenuto dell’atto

Corte d'appello di Milano, 1 Marzo 2024, n. 625/2024
Disconoscimento della scrittura privata e contestazione del contenuto dell’atto

Il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve avvenire in modo formale e inequivoco, mediante chiara impugnazione dell’autenticità della scrittura nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione. Non è, a tal fine, sufficiente una contestazione generica, implicita, frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa ricostruzione dei fatti.

La contestazione della sola validità del contenuto di una scrittura dattiloscritta, ove non sia posta in dubbio la genuinità della sottoscrizione alla stessa apposta, si risolve, nella sostanza, nella contestazione dell’abusivo riempimento absque pactis del documento sottoscritto in bianco. Ed infatti, ai sensi dell’art. 2702 c.c., la sottoscrizione di un documento ingenera una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell’atto e di assunzione di integrale paternità dello scritto. Ne consegue che, per denunciare il riempimento abusivo e privare la scrittura del valore probatorio che le è proprio, è necessaria la proposizione della querela di falso.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 01/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Domenico Bonaretti
Relatore: Alessandra Aragno
Registro: RG 3299 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/07/2026
Massima a cura di: Antonio Strino
Antonio Strino

Senior Associate presso lo studio legale Orsingher Ortu Avvocati Associati in Milano. Laureato con lode presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli nel 2019. Avvocato dal 2021.

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