La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo (per l’attivazione del rimedio da essa previsto) qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
Ai fini dell’art. 2409 c.c. deve reputarsi sufficiente il mero pericolo di danno futuro, purchè patrimonialmente rilevante, alla società mentre non rivestono alcuna rilevanza eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi.