A tenore dell’art. 1337 c.c. le parti, nella fase delle trattative finalizzate alla formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. La c.d. buona fede oggettiva si concretizza nel dovere di lealtà, correttezza e cooperazione a salvaguardia della libertà di autodeterminazione negoziale (artt. 2, 41 Cost.) delle parti di una trattativa. La responsabilità precontrattuale, infatti, tutela queste ultime muovendo dal presupposto che ciascuna debba essere libera di determinarsi alla conclusione dell’affare senza subire interferenze illecite altrui. L’affidamento protetto, quindi, non si concretizza nell’aspettativa alla conclusione di un determinato contratto, bensì nell’aspettativa a non subire menomazioni della propria libertà negoziale. Ne discende che il risarcimento del danno non ha ad oggetto l’interesse positivo, ossia l’interesse all’esecuzione del contratto sfumato, bensì l’interesse negativo, commisurato al danno derivante dall’aver partecipato a trattive infruttuose.
Un’ipotesi in cui si concretizza la responsabilità precontrattuale è quella del c.d. recesso ingiustificato dalle trattative, che si verifica quando una parte nonostante le negoziazioni siano ad uno stadio tale da giustificare un affidamento circa la futura conclusione del contratto si scioglie da ogni vincolo in assenza di un valido e giustificato motivo. In fase di trattative ciascuna parte è libera di scegliere se concludere o meno il contratto; l’art. 1337 c.c. impone che tale comportamento si conformi ai canoni di correttezza e lealtà. Di conseguenza, risulta essenziale individuare il discrimine tra il rifiuto legittimo di stipulare il contratto e quello illegittimo in quanto abusivo. L’interruzione della trattativa è in contrasto con la buona fede precontrattuale laddove esista in concreto un giustificato affidamento alla conclusione del contratto e la rottura sia priva di giusta causa. Infatti, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno studio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
In tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari.