Ai sensi dell’art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento della diffida deve essere già vittima dell’altrui inadempimento, sicché non solo deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell’altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice, ma neppure l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento eliminano la necessità, ai sensi dell’art. 1455 c.c., dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell’interesse della parte all’esatto e tempestivo adempimento.