Ricerca Sentenze
Compravendita di partecipazioni sociali ed errore del compratore sul valore della quota
In tema di compravendita di partecipazioni sociali, stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, in mancanza di...

In tema di compravendita di partecipazioni sociali, stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, in mancanza di specifiche garanzie assunte dall’alienante e fuori dei casi di condotte dolose, l’errore del compratore in ordine al reale valore economico delle quote non costituisce causa di annullamento del negozio traslativo ex art. 1429, n. 2, c.c., essendo la determinazione del prezzo rimessa alla libera volontà delle parti. Da quest'angolo visuale, l’inessenzialità dei meri errori di valutazione estimativa incidenti sul prezzo della cessione rappresenta un’esplicazione del principio di autonomia negoziale, che confina l'apprezzamento circa la convenienza dell'affare all’interno della sfera dei motivi individuali.

Ne consegue che l’azione di annullamento del contratto di cessione di quote che si assuma stipulato ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore può essere proposta solo i) in presenza di un’espressa garanzia a favore del cessionario in ordine alla situazione patrimoniale della società che ricolleghi il valore delle quote cedende al valore dichiarato del patrimonio sociale, nonché ii) nell’ipotesi di dolo di un contraente, se il mendacio o le omissioni circa la situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie o astuzie finalizzate a realizzare l’inganno.

Leggi tutto
Operatività delle clausole di aggiustamento del prezzo nella cessione di quote di s.r.l.
In tema di cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia in ordine alla condizione economica e patrimoniale della società...

In tema di cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia in ordine alla condizione economica e patrimoniale della società oggetto di acquisizione esulano dalle ordinarie garanzie in tema di vizi della cosa compravenduta e costituiscono garanzie a natura autonoma relative alla situazione debitoria della società o al valore del patrimonio netto dell’azienda, sulla premessa che la cessione delle partecipazioni di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, bene di secondo grado, e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.

Le clausole di aggiustamento del prezzo, c.d. price adjustment, costituiscono il meccanismo negoziale strumentale alla determinazione del prezzo definitivo di cessione delle partecipazioni, ove esso rappresenti l’espressione monetaria di un parametro patrimoniale o reddituale della società target, c.d. valore rilevante. Con siffatto meccanismo, le parti procedono a un’iniziale e provvisoria quantificazione del prezzo, al momento della stipulazione del contratto di cessione, sulla base della situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società target aggiornata a una determinata data di riferimento; il corrispettivo viene poi definitivamente stabilito sulla base di una successiva situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale, che tenga conto della eventuale differenza positiva o negativa riscontrata tra il valore assunto a riferimento e il valore successivamente accertato. In tal modo, le clausole di aggiustamento del prezzo concorrono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore, consistente nel pagamento del prezzo.

Una clausola di adeguamento del prezzo è valida, giacché soddisfa il requisito della determinabilità dell’oggetto, ed è conforme al canone di buona fede oggettiva in quanto preveda l’adeguamento del corrispettivo fissato alle sopravvenienze passive successivamente accertate, ossia verificate dopo la cessione, facenti capo alla società target, per fatti accaduti prima del perfezionamento dell’accordo traslativo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati.

Ciò comporta che è onere dell'acquirente che invochi l’operatività della clausola di aggiustamento del prezzo e il conseguente diritto alla riduzione del prezzo di cessione dimostrare: i) che le sopravvenienze passive e/o i debiti e/o le modifiche dello stato patrimoniale della società verificatesi nell’esercizio di riferimento non fossero altrimenti conoscibili dall’acquirente stesso; ii) che esse costituiscano mera emersione di passività pur sempre riconducibili a fatti societari antecedenti alla cessione.

Leggi tutto
Cessione di quote sociali sottoposta a condizione risolutiva
La cessione di partecipazioni sociali si configura come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il cedente si obbliga al...

La cessione di partecipazioni sociali si configura come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il cedente si obbliga al trasferimento della quota sociale ed il cessionario al pagamento di un corrispettivo. L’oggetto immediato del negozio è pertanto rappresentato dal trasferimento della quota, mentre l’oggetto mediato è costituito dall’insieme dei diritti e delle prerogative che la partecipazione incorpora (diritto agli utili, diritto di voto, diritto di ispezione e controllo), nonché dai correlativi doveri e responsabilità che derivano dalla qualità di socio.

In applicazione del principio di autonomia contrattuale, il prezzo di cessione può essere modulato dalle parti sia nella misura sia nelle modalità di corresponsione. In particolare, le parti possono introdurre clausole che subordinino la stabilità o l’efficacia del trasferimento a determinati eventi futuri e incerti, oppure che prevedano meccanismi di aggiustamento del prezzo o garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società ceduta. Tra questi strumenti rientrano anche eventuali condizioni risolutive ex art. 1353 c.c., con le quali le parti stabiliscono che, al verificarsi di un evento specifico, il contratto si sciolga automaticamente con effetto retroattivo, ferma restando la disciplina delle restituzioni e degli eventuali obblighi risarcitori.

Quando la cessione di quote è sottoposta a condizione risolutiva l’avveramento dell’evento dedotto determina dunque la caducazione del vincolo contrattuale, imponendo la restituzione delle prestazioni già eseguite. Se invece la condizione non si avvera entro il termine stabilito, il contratto si consolida definitivamente e le prestazioni pattuite divengono stabilmente dovute, con piena esigibilità del prezzo.

L’interpretazione delle clausole condizionali, proprio in ragione della loro incidenza sugli effetti del contratto, deve essere condotta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, alla luce del principio di buona fede oggettiva di cui all’art. 1375 c.c. Occorre, pertanto, indagare la comune intenzione dei contraenti e la funzione economico-sociale della pattuizione, evitando interpretazioni meramente letterali che possano alterare l’equilibrio negoziale. La “buona fede” rileva sia come canone ermeneutico sia come criterio integrativo, imponendo di considerare la clausola nel contesto complessivo dell’operazione e di preservarne la finalità pratica. Sul piano probatorio, l'onere di provare l'avveramento della condizione ricade sul soggetto processuale che afferma il suo verificarsi.

Leggi tutto
Effetti della promessa di pagamento concernente la cessione di quote sociali
La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 c.c., determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale...

La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 c.c., determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale dal quale scaturirebbe l’obbligazione, oppure di dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa. Ove la promessa faccia riferimento alla cessione di una partecipazione sociale, l’esistenza del rapporto sostanziale è ravvisabile proprio nel trasferimento della quota, con conseguente obbligo in capo al promittente di corrispondere al promissario il corrispettivo promesso.

Leggi tutto
Caratteristiche generali della promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo
In caso di promessa o di fatto del terzo ai sensi dell’art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione...

In caso di promessa o di fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo ponga in essere il comportamento promesso, al fine del soddisfacimento dell’interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, obbligandosi a corrispondere l'eventuale indennizzo nel caso in cui, nonostante il promittente si sia adoperato, il terzo abbia rifiutato di impegnarsi. Con la conseguenza che, nel primo caso, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento (compreso il risarcimento del danno), mentre nel secondo caso il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo, in quanto l'obbligazione di dare sia divenuta attuale. La domanda di indennizzo è diretta a compensare la lesione di un interesse del promissario, conseguente al legittimo esercizio di un diritto da parte del terzo, diversamente dalla domanda risarcitoria che invece mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato illegittimamente pregiudicata dall'inadempimento. L’indennizzo ha difatti la funzione di porre l’attore nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato nel caso in cui si fosse verificato il fatto oggetto di promessa.

Leggi tutto
Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e trasferimento di partecipazioni azionarie
In caso di inadempimento dell’obbligazione di stipulare il contratto per l’acquisizione di partecipazioni azionarie, è ammissibile la tutela in forma...

In caso di inadempimento dell’obbligazione di stipulare il contratto per l’acquisizione di partecipazioni azionarie, è ammissibile la tutela in forma specifica prevista dall’art. 2932 c.c., che consente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, subordinando il prodursi dell’effetto traslativo al pagamento del prezzo, con conseguente condanna al relativo pagamento.

Leggi tutto
Esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di cessione di quote: presupposti
L’art. 2932 c.c. consente alla parte non inadempiente di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre non adempiuto dalla...

L’art. 2932 c.c. consente alla parte non inadempiente di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre non adempiuto dalla controparte. Per esperire utilmente il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. la parte istante deve aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione o aver offerto, in maniera seria e inequivocabile, la controprestazione posta a suo carico (comma 2). Inoltre, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., che il preliminare concluso dalle parti sia sufficientemente chiaro nell’individuazione dei suoi elementi essenziali (oggetto, prezzo, data di stipula del definitivo) dovendo la sentenza costitutiva del diritto corrispondere esattamente al contenuto del contratto e non potendosi il giudice in alcun caso sostituire alla volontà negoziale delle parti.

Leggi tutto
Clausola compromissoria e azione risarcitoria per dolo incidente nella cessione di quote
La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, adempimento o inadempimento del contratto...

La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, adempimento o inadempimento del contratto non si estende, in difetto di espressa previsione, alle domande di risarcimento fondate su responsabilità precontrattuale da dolo incidente ex art. 1440 c.c. né a quelle di responsabilità extracontrattuale dell’amministratore verso il socio o il terzo danneggiato, poiché tali azioni non trovano nel contratto il titolo della pretesa, ma solo un presupposto di fatto.

L’azione risarcitoria per dolo incidente, avendo natura extracontrattuale, è soggetta alla prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del danno e della sua riferibilità causale all’altrui condotta illecita. In materia di cessione di partecipazioni sociali, tale momento può coincidere con la stipula del preliminare o del definitivo, ove il socio alienante, anche per effetto dei poteri informativi e di controllo e dell’assistenza professionale ricevuta, fosse già in condizione di accertare il reale valore della partecipazione; ne consegue che la successiva domanda risarcitoria proposta oltre il quinquennio deve essere rigettata.

Leggi tutto
Cedibilità dei crediti derivanti da contratto non cedibile e requisiti di un valido riconoscimento di debito
La clausola di non cedibilità contenuta in un contratto non si estende ai crediti derivanti dall’esecuzione del contratto medesimo. Il...

La clausola di non cedibilità contenuta in un contratto non si estende ai crediti derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo.

Il riconoscimento di debito produce l'effetto dell'astrazione processuale della causa solo se è certo il debito a cui si riferisce; un messaggio WhatsApp, privo di data e di riferimenti a specifiche poste creditorie, non esonera il presunto creditore dal provare il diritto dedotto in giudizio.

Leggi tutto
Clausola di indennizzo nel contratto di cessione di partecipazioni sociali e onere della prova dell’importo dell’indennizzo
In una controversia attinente a un contratto di cessione di partecipazioni sociali, è onere della parte che invoca una clausola...

In una controversia attinente a un contratto di cessione di partecipazioni sociali, è onere della parte che invoca una clausola di indennizzo dimostrare i fatti costitutivi della sua domanda, ivi compreso il quantum della richiesta di condanna (nel caso in esame, l'importo della discrasia tra il costo del personale iscritto a bilancio e quello effettivo).

Leggi tutto
Esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento delle quote di s.r.l. e domanda riconvenzionale
Causa tipica di nullità della delibera assembleare ex art. 2479 ter c.c. è quella che contempla “decisioni aventi oggetto illecito...

Causa tipica di nullità della delibera assembleare ex art. 2479 ter c.c. è quella che contempla “decisioni aventi oggetto illecito o impossibile” e non può essere definita tale una delibera con la quale il socio unico di una società decide di revocare l’amministratore della società, potendo rilevare motivazioni esterne al deliberato assembleare, al più, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini risarcitori.

La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost.

Leggi tutto
Responsabilità per ingiustificata rottura delle trattative, tutela dell’affidamento e Covid-19
La responsabilità c.d. precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall’art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi...

La responsabilità c.d. precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall’art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce secondo una parte della giurisprudenza anche di legittimità, una forma di responsabilità extracontrattuale mentre, secondo un altro orientamento, va qualificata come responsabilità di tipo contrattuale. In ogni caso, anche se le parti hanno stipulato solo un accordo ‘preparatorio’, non avente efficacia definitiva o vincolante, l’ordinamento tutela l’aspettativa di entrambe le parte al reciproco rispetto degli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, con le ovvie conseguenze in punto di onere della prova e di prescrizione a seconda della natura riconosciuta alla responsabilità precontrattuale.

La regola posta dall’art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale. La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.

In caso di domanda di risarcimento del danno per rottura ingiustificata delle trattative aventi ad oggetto la conclusione di un contratto di cessione di quote sociali, quando le trattative intessute dalle parti, sebbene in una fase avanzata, si siano fisiologicamente arenate a fronte del sopraggiungere della pandemia di Covid-19, quest’ultima costituisce circostanza idonea ad inevitabilmente e profondamente mutare le condizioni di partenza per le parti se, all’esito dell’istruttoria svolte nel corso del giudizio, non sia stata ravvisabile, in capo all’una o all’altra parte, una responsabilità per la mancata conclusione della cessione.

Leggi tutto
logo