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Il conflitto di interessi tra soggetti che sono parti del medisimo giudizio
Al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, si deve, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di...

Al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, si deve, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti. Qualora dovesse sorgere tra due o più parti costituite a mezzo dello stesso procuratore un conflitto di interessi, siffatta situazione, ove eccepita e non immediatamente sanata, comporta la nullità solo di quei motivi che contengono censure il cui accoglimento procurerebbe un vantaggio per una delle parti medesime a danno dell'altra, e non già dell’intero atto.

Soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente.

La denuncia-querela che ha determinato l’avvio del procedimento penale, non può che assumere valore di mera asserzione nel giudizio civile, recando essa una narrazione dei fatti, per come descritti sussumibili in talune fattispecie di reato, da parte del denunciante.

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Arbitraggio ex art. 1349 c.c.: presupposti e limiti all’impugnazione della valutazione per manifesta iniquità o erroneità
Rientra nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b),...

Rientra nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003 come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n.1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012,la controversia avente ad oggetto l’inadempimento di un contratto preliminare di cessione di quota sociale, in quanto la domanda, seppure fondata sull’inadempimento del contratto preliminare di vendita di quota, riguarda un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali e inerisce ai rapporti societari, essendo destinata ad incidere sulla struttura della società.

La relazione di stima del valore della quota sociale affidata dalle parti a un terzo costituisce arbitraggio ex art. 1349 c.c., e non perizia contrattuale, quando sia diretta a completare l’incompleta volontà negoziale delle parti mediante la determinazione di un elemento del contratto non ancora compiutamente definito. Nell’arbitraggio ex art. 1349 c.c., le parti, inserendo la clausola di arbitraggio in un negozio incompleto in uno dei suoi elementi, demandano ad un terzo arbitratore la determinazione della prestazione, impegnandosi ad accettarla; l’arbitratore, sempre che le parti non si siano affidate al suo mero arbitrio, deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all’equità contrattuale, che svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell’equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco. L’equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, e sono suscettibili di controllo in sede giudiziale nel caso in cui la determinazione dell’arbitratore sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, ravvisabile quando emerga una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l’attività dell’arbitratore. In tema di arbitraggio, ai fini dell’impugnabilità della determinazione dell’arbitratore, l’erroneità o l’iniquità devono essere manifeste, quindi riscontrabili ictu oculi, dovendo la manifesta erroneità tradursi in un risultato concretamente ben distante, tanto a livello quantitativo quanto a livello qualitativo, da quello reputato corretto. Per stabilire quando la determinazione sia impugnabile per manifesta iniquità ai sensi dell’art. 1349 c.c., deve farsi riferimento, in mancanza di un criterio legale, al principio desumibile dall’art. 1448 c.c.; la motivata scelta di utilizzare un metodo di valutazione della partecipazione piuttosto che un altro non è, di per sé, indice di manifesta iniquità o erroneità della determinazione rilevanti ex art. 1349 c.c.

La perizia contrattuale, invece, ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale; essa si distingue dall’arbitraggio perché l’arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere. Ne consegue che, nel caso di perizia contrattuale, va esclusa l’esperibilità della tutela tipica prevista dall’art. 1349 c.c. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all’arbitraggio.

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Esperibilità dell’art. 2932 c.c. per il preliminare di compravendita di quote
Nell’ipotesi di compravendita di partecipazioni sociali, è meritevole di tutela la figura del preliminare unilaterale, nel quale solo una delle...

Nell'ipotesi di compravendita di partecipazioni sociali, è meritevole di tutela la figura del preliminare unilaterale, nel quale solo una delle due parti si obbliga a concludere un futuro contratto, con diritto dell’altra parte a pretendere la conclusione del contratto; tale figura non coincide con la opzione, che pure vede una posizione di vantaggio di una sola parte, per il fatto che nella opzione uno dei due soggetti non ha alcun obbligo ma solo una soggezione, rispetto ad una opposta posizione di diritto potestativo. Peraltro, anche nel preliminare unilaterale sono esperibili i rimedi del preliminare, fra i quali il rimedio in forma specifica, di cui all’articolo 2932 c.c.

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Trasferimento di partecipazioni: collegamento negoziale e preliminare unilaterale
La qualificazione di un accordo avente ad oggetto partecipazioni societarie non può essere desunta dall’analisi isolata di singole clausole, ma...

La qualificazione di un accordo avente ad oggetto partecipazioni societarie non può essere desunta dall’analisi isolata di singole clausole, ma richiede una valutazione unitaria dell’assetto negoziale e della funzione economica perseguita dalle parti.

In tale prospettiva, un accordo che, mediante il collegamento tra mandato senza rappresentanza, finanziamento e obbligo di ritrasferimento delle quote, sia diretto a consentire l’acquisto mediato delle stesse in favore di un soggetto può essere qualificato come negozio complesso contenente un preliminare unilaterale di cessione, con conseguente esperibilità dell’azione di esecuzione in forma specifica, restando esclusa, ove incompatibile con la causa concreta dell’operazione, la riconducibilità agli schemi del patto parasociale ovvero dell'opzione o della prelazione.

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Prelazione statutaria e condizione sospensiva nel preliminare di cessione di quote
In tema di preliminare di cessione di quote sociali subordinato alla condizione sospensiva della rinuncia alla prelazione statutaria, la clausola...

In tema di preliminare di cessione di quote sociali subordinato alla condizione sospensiva della rinuncia alla prelazione statutaria, la clausola deve essere interpretata nel senso che l’efficacia del contratto dipende dal mancato esercizio effettivo della prelazione, e non dalla sola manifestazione espressa di rinuncia del socio prelazionario. Ne consegue che, ove lo statuto preveda che il trasferimento si perfezioni con la dichiarazione di esercizio della prelazione, la successiva stipulazione dell’atto formale di cessione non integra, di per sé, rinuncia tacita, neppure se conclusa a condizioni non del tutto coincidenti con quelle indicate nella denuntiatio, quando tali differenze rispondano all’esigenza di completare la disciplina negoziale o di adeguarla a sopravvenienze.

Le questioni relative alla simulazione dell’esercizio della prelazione o del successivo contratto con il socio prelazionario, se non proposte come autonome domande, possono essere esaminate solo incidenter tantum, senza efficacia di giudicato. La prova della simulazione o della rinuncia tacita richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo sufficienti elementi equivoci o compatibili con diverse ricostruzioni dei fatti. In difetto di prova del verificarsi della condizione, non può essere dichiarata la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, né riconosciuta responsabilità risarcitoria.

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Donazione dissimulata o indiretta di quote sociali: collazione e riduzione
Il prezzo irrisorio pattuito per la vendita di una partecipazione societaria e il rapporto di stretta parentela tra le parti...

Il prezzo irrisorio pattuito per la vendita di una partecipazione societaria e il rapporto di stretta parentela tra le parti possono essere considerati indici per ritenere che la compravendita sia, in realtà, una donazione, la quale, ove ne ricorrano i presupposti, è soggetta all'obbligo di collazione e all'azione di riduzione per lesione di legittima.

La quota di società non conferisce al socio un diritto reale su beni costituenti il patrimonio societario, ma un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, la cui misura non è soggetta a cambiamento per effetto di successivi aumenti di capitale, sicché la relativa donazione (anche ove dissimulata o indiretta) è soggetta a collazione per imputazione di beni mobili, ai sensi dell'art. 750 cod. civ., e, dunque, sulla base del valore che aveva al tempo di apertura della successione.

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Revoca della quietanza contenuta in un atto pubblico di cessione quote
La quietanza è una dichiarazione unilaterale del creditore con la quale questi attesta di aver ricevuto il pagamento in essa...

La quietanza è una dichiarazione unilaterale del creditore con la quale questi attesta di aver ricevuto il pagamento in essa indicata dal debitore e non ha efficacia negoziale poiché si concreta nella mera espressione del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza. Tuttavia, tale dichiarazione non determina il costituirsi di una situazione definitiva.

La quietanza liberatoria, indirizzata al solvens, fa piena prova dell’avvenuto pagamento sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, a meno che non dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza sia avvenuto per errore di fatto o violenza. Ove la parte quietanzante assolva al suddetto onere probatorio circa l'essere incorsa in errore al momento del rilascio della quietanza nell’atto notarile di cessione di quote, l'autorità giudiziaria deve dichiarare la revoca della medesima dichiarazione contenuta nell'atto pubblico.

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Donazioni di quote dissimulate lesive della legittima: onere e mezzi di prova
La simulazione di atti di cessione a titolo oneroso – che dissimulano delle donazioni – di partecipazioni sociali poste in...

La simulazione di atti di cessione a titolo oneroso - che dissimulano delle donazioni - di partecipazioni sociali poste in essere dal de cuius in favore di alcuni coeredi deve essere provata dai legittimari lesi mediante l'allegazione di controdichiarazioni scritte dell'atto dissimulato, non essendo sufficiente la prova per testi o per presunzioni, essendo i legittimari lesi assimilabili alla parte sostanziale dei negozi simulati.

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Essenzialità dei termini e decadenza del debitore dal beneficio del termine
Nel caso in cui il creditore, a fronte della rimodulazione dei termini per il pagamento delle rate già scadute –...

Nel caso in cui il creditore, a fronte della rimodulazione dei termini per il pagamento delle rate già scadute - con conferma, con riguardo alle rate a scadere, dei termini di pagamento originariamente previsti -, abbia chiesto e ottenuto, mediante la sottoscrizione di apposito accordo integrativo, la qualificazione di tutti i termini come essenziali, l’inadempimento del debitore comporta la decadenza di quest’ultimo da tutti i termini previsti in suo favore.  Non avrebbe senso, infatti, qualificare i termini come essenziali se, dal mancato rispetto di uno degli stessi, derivasse la unica conseguenza della possibilità di riscuotere la sola rata scaduta: ciò è già insito nella previsione di un termine per il pagamento di una rata.

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Cessione di quote societarie e mancato pagamento del prezzo: natura dell’obbligazione e onere probatorio del maggior danno ex. art. 1224, secondo comma, c.c.
Nel caso di inadempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione di quote societarie, vertendosi...

Nel caso di inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione di quote societarie, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, il creditore che intenda ottenere - oltre agli interessi moratori - il risarcimento del danno da svalutazione monetaria è tenuto a fornire la prova del maggior danno ex art. 1224, co. II, c.c., non potendo limitarsi a richiedere il risarcimento cumulativamente, senza allegare e dimostrare l’an e il quantum dei danni asseritamente subiti.

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L’accertamento della responsabilità dell’esperto stimatore nell’elaborazione della perizia di stima
La responsabilità del perito incaricato della relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. (che richiama l’art. 2343, comma 2,...

La responsabilità del perito incaricato della relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. (che richiama l'art. 2343, comma 2, c.c.) nei confronti della società, dei soci e dei terzi rientra nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., in ragione degli obblighi di comportamento correlati alla qualifica professionale del perito, idonei a costituire una fonte atipica di obbligazione ai sensi dell'art. 1173, ultimo comma, c.c. Trattandosi di prestazione intellettuale, grava sul preteso danneggiato l'onere di provare sia l'evento dannoso, sia il nesso eziologico tra la condotta inadempiente del prestatore d'opera intellettuale e il danno-evento.

Non costituisce inadempimento la condotta del perito stimatore ex art. 2465 c.c. qualora la relazione di stima rechi tutti gli elementi prescritti dalla norma (descrizione dei beni e dei crediti conferiti, indicazione dei criteri di valutazione adottati, attestazione che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale), i dati contabili utilizzati risultino dai bilanci non impugnati della società oggetto di valutazione, siano stati previamente condivisi e autonomamente esaminati dall'acquirente in sede di due diligence, siano stati successivamente riportati nei bilanci approvati dall'acquirente medesimo per più esercizi senza contestazione e risultino altresì coerenti con le valutazioni espresse dalla Curatela fallimentare in sede di perizia successiva.

Non sorge in capo al perito incaricato della stima ex art. 2465 c.c. l'obbligo di verificare l'esattezza e la veridicità dei dati consegnati dal committente ai fini della valutazione. Nondimeno, la diligenza professionale è soddisfatta qualora il perito abbia compiuto accertamenti fisici (sopralluoghi presso le sedi delle società partecipate), acquisizioni dirette di documentazione e accessi in persona presso i magazzini della società oggetto di valutazione, anche al fine di compiere esami a campione delle giacenze fisiche.

Non sussiste la responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) di tipo aquiliano del perito stimatore, quale terzo estraneo al rapporto negoziale, per la conclusione di un contratto valido ma economicamente svantaggioso, qualora non risulti che il medesimo abbia posto in essere una condotta non iure e contra ius ma, al contrario, in linea con l’art. 2465 c.c. e qualora la determinazione della volontà negoziale dell'acquirente e la quantificazione del prezzo di vendita siano intervenute in epoca anteriore e a prescindere dalla stima contestata, come nel caso in cui le parti abbiano sottoscritto un memorandum of understanding e successivamente un Sale and Purchase Agreement prima dell'elaborazione della perizia.

Sussiste la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. qualora parte attrice abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande, persistendo nel giudizio senza attivarsi nella competente sede nei confronti delle proprie controparti contrattuali e mantenendo invariata la pretesa anche nel quantum. Si ritiene integrato il requisito soggettivo della colpa grave quando le doglianze si fondino su una relazione di parte redatta dal medesimo soggetto che, dopo l'acquisto contestato, ha ricoperto la carica di Presidente del CdA della società acquistata e, in tale veste, ha predisposto i bilanci recanti i medesimi valori di cui è contestata la correttezza nel giudizio.

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Effetto traslativo del trasferimento di partecipazioni disposto con sentenza costitutiva
Laddove una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. preveda che il trasferimento di partecipazioni avvenga a fronte del pagamento del...

Laddove una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. preveda che il trasferimento di partecipazioni avvenga a fronte del pagamento del corrispettivo, l’effetto traslativo non si produrrà per effetto del mero passaggio in giudicato di tale sentenza, bensì solo quando la prestazione sospensivamente “condizionante” sarà eseguita, in modo da garantire l’equilibrio tra le prestazioni proprio dei contratti sinallagmatici.

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