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Tribunale di Milano, 10 Dicembre 2025, n. 9543/2025

Violazione del preliminare di cessione di quote e pagamento del doppio della caparra confirmatoria

Tribunale di Milano, 10 Dicembre 2025, n. 9543/2025
Violazione del preliminare di cessione di quote e pagamento del doppio della caparra confirmatoria

In materia di cessione di partecipazioni societarie, la parte promittente venditrice deve tenere fede ai precisi obblighi di trasparenza e di informazione a favore della parte promissaria acquirente, assunti con la firma del contratto preliminare. Nel caso in cui la parte promittente venditrice violi tali obblighi ex contractu, deve essere accolta la domanda della parte promissaria acquirente che abbia, ai sensi dell’art. 1385 c.c., esercitato il diritto di recedere dal contratto e chiesto alla parte promittente venditrice il doppio dell’importo da quest’ultima ricevuto a titolo di caparra confirmatoria. [Nel caso di specie la parte promittente venditrice aveva garantito – senza, tuttavia, ottemperare a tali obblighi – che (i) nel periodo intercorrente tra la firma del preliminare e del definitivo, le attività aziendali non sarebbero state interrotte e che (ii) la situazione patrimoniale avrebbe subito variazioni fisiologiche derivanti dall’attività esercitata, oltre a (iii) prendere l’impegno di presentare al momento della sottoscrizione del definitivo una situazione patrimoniale aggiornata].

Si deve escludere che il legale rappresentante della società promissaria acquirente agisca con il fine unico di impossessarsi delle risorse e delle informazioni riservate della società target, se con il contratto preliminare la parte promittente venditrice lo ha autorizzato ad affiancare la società target per la gestione ordinaria, così consentendo una disclosure molto più ampia rispetto a quanto avviene nella prassi commerciale, e se durante tale affiancamento i risultati economici dell’esercizio hanno registrato un consolidamento dell’attività caratteristica della società. [Le parti avevano previsto che, a seguito della sottoscrizione del preliminare, il legale rappresentante della società promissaria acquirente sarebbe stato “delegato” dall’amministratore unico della società target a gestire le attività ordinarie della società, senza poteri né di rappresentanza né di firma, giungendo addirittura a prevedere che avrebbe potuto gestire i contratti in essere e le attività di coordinamento dei singoli cantieri secondo le indicazioni fornite dall’amministratore unico].

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 10/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro: RG 5266 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 19/06/2026
Massima a cura di: Francesco Zoppi
Francesco Zoppi

Nel 2018 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, con votazione di 110 e lode, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel 2020 ha proficuamente concluso i periodi di tirocinio formativo e di pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Tra il 2021 e il 2022 ha collaborato con una delle principali associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in qualità di consulente giuridico della Segreteria della Camera Arbitrale. Nel 2022, dopo aver superato con il massimo dei voti e plauso della Commissione l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato (sessione 2020), ha iniziato a collaborare con affermati Studi Legali e Tributari. Dal 2024 collabora con un importante Studio Legale avente sede a Roma. Opera nell’ambito del diritto civile e commerciale, prestando attività di consulenza legale, assistenza giudiziale e stragiudiziale.

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