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Revocatoria ordinaria: il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’atto viene reso pubblico
La disposizione dell’art. 2903 c.c., dove è previsto che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve...

La disposizione dell'art. 2903 c.c., dove è previsto che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata - attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. In particolare, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 c.c. per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi e a loro opponibile. Solo da tale momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.

L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale.

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Sequestro giudiziario e sequestro conservativo d’azienda: presupposti
Non può essere concesso il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. d’azienda ai fini dell’accertamento della simulazione assoluta ex art....

Non può essere concesso il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. d'azienda ai fini dell’accertamento della simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. di atti di trasferimento dell'azienda medesima nel caso in cui non sussistano sufficienti elementi di ragionevole fondatezza, in particolare: (i) in assenza di prova che il bene sia rimasto nella disponibilità di fatto del cedente, il quale abbia continuato a gestirlo e a percepirne i risultati; (ii) qualora non sia dimostrata l'irrisorietà del prezzo di cessione, non potendosi stimare il valore dell'azienda sulla sola base dell'elenco delle attrezzature che la componevano; (iii) considerando che il pagamento rateale del corrispettivo non costituisce modalità anomala di pagamento; (iv) laddove non siano emerse particolari correlazioni tra l'amministratore di fatto della cedente e i soci e amministratori della cessionaria, non essendo insolito che un lavoratore esperto passi alle dipendenze della società acquirente; (v) qualora la cessionaria abbia plausibilmente giustificato il parziale mancato versamento delle rate, documentando pagamenti effettuati a fornitori e locatori dell'immobile aziendale per debiti di pertinenza della cedente, imputati al corrispettivo della cessione.

Non può trovare accoglimento il ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. d'azienda in funzione di un’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 165 CCII riguardante la cessione dell'azienda stessa: (i) qualora, in assenza di pagamenti fittizi, la cessione debba considerarsi a titolo oneroso; (ii) non potendosi considerare né iniquo il prezzo pattuito, né omesso il suo pagamento, attesa la possibilità di compensare il debito della cessionaria per le rate con il credito della medesima per i pagamenti di debiti aziendali di pertinenza della cedente; (iii) considerando che l'estraneità della cessione all'oggetto sociale della cessionaria non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'esistenza di particolari rapporti tra cedente e cessionaria, potendo la scelta imprenditoriale derivare da ragioni diverse, quale il tentativo di entrare in un nuovo settore di mercato.

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Cessione d’azienda: presupposto della responsabilità solidale del cessionario per i debiti risultanti dalle scritture contabili
Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del...

Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa. Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività. Così individuato l’oggetto necessario della cessione, ai sensi dell’art. 2560 c.c. è richiesto per la stessa il requisito della forma scritta non ad substantiam ma solo ad probationem. Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto, questa potrà dirsi, comunque, efficace, incidendo la mancanza di un accordo scritto solo sotto il profilo della prova. Tuttavia, l'art. 2556 comma 1 c.c., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è invece applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite. Ciò rilevato, allora, deve considerarsi che la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi può essere data anche con testimonianze e presunzioni.

In caso di cessione di azienda, l'art. 2560 comma 2 c.c. stabilisce che risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento anche l’acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Con la precisazione che la norma de qua opera solo quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Si tratta, dunque, di una disposizione che mira a tutelare l'interesse dei terzi creditori, già titolari di posizioni creditorie verso il cedente, inerenti all'esercizio della sua attività d'impresa, dal pericolo di veder diminuita o comunque modificata in peius la propria garanzia patrimoniale in conseguenza di una vicenda come quella della cessione di azienda. Interesse bilanciato, in una ottica di contemperamento, con l'interesse del cessionario a tutelare la sua buona fede e quindi a non rispondere di debiti dei quali non poteva avere, preventivamente, al momento dell'acquisto, una adeguata conoscenza. La scelta poi di ancorare il discrimine all'elemento obiettivo dell'iscrizione dei debiti nei libri contabili si pone in ragione di una ottica di certezza e di garanzia dei traffici commerciali. Pertanto, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che la conoscenza dell'esistenza dei debiti sussisteva comunque in capo all'acquirente medesimo. Né di contro, in presenza di iscrizione, l'acquirente potrebbe addurre di non averne avuta conoscenza.

Deve ritenersi che la disciplina delineata dall'art. 2560 comma 2 c.c. operi esclusivamente sul presupposto dettato dall'art. 2556 c.c. e cioè che la cessione tra le parti sia stata formalizzata a mezzo atto di scritto, non operando invece nell'ipotesi di cessione di fatto e quindi nel caso in cui essa sia stata deformalizzata. La ratio di fondo, infatti, che regola l'intero impianto normativo della cessione di azienda dettato dagli art. 2556 e ss. c.c. è quella, se da un lato, di non ostacolare la circolazione degli apparati produttivi, allo stesso tempo di assicurare che tali trasferimenti avvengano in una ottica quanto più trasparente e pubblicizzata, al fine di garantire che non vengano lesi i soggetti terzi, titolari di posizioni giuridiche su cui la fattispecie de qua potrebbe incidere. Ebbene, in questa prospettiva di profonda garanzia per i soggetti terzi, il criterio dell'iscrizione del debito nei libri contabili si pone come riduzione di tale regime di favore, in quanto pone una condizione limitativa alla responsabilità solidale del terzo cessionario. Tuttavia, tale ottica può dirsi giustificata solo sul presupposto che anche la vicenda circolatoria dell'azienda sia stata oggetto di adeguata pubblicità da parte delle parti nei confronti del terzo. L'art. 2556 comma 2 c.c. dispone, infatti, all'uopo che il contratto di trasferimento sebbene da redigersi per iscritto solo ad probationem, ove redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata debba comunque essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese; ed è dal momento di tale iscrizione, che anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, che ha effetto nei confronti del terzo anche la cessione di crediti relativi all'azienda ex art. 2559 c.c. Ne discende, pertanto, un quadro normativo in cui la cessione d'azienda non viene ostacolata dalla necessità di particolari forme scritte ma, allo stesso tempo, si ritiene di dover tutelare la posizione dei terzi, che d'altronde possono provare l'avvenuta cessione con ogni mezzo probatorio; dovendo, così ritenersi che le limitazioni poste dall'ordinamento alla tutela delle loro posizioni giuridiche (vedi limitazione della responsabilità solidale ai debiti iscritti nei libri contabili) possano operare solo nel caso in cui alla vicenda circolatoria sia stata data a monte adeguata pubblicità, perché solo su tale presupposto di partenza gli stessi potranno adeguatamente attivarsi a tutela delle loro ragioni.

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Il requisito dell’urgenza nell’accertamento tecnico preventivo (ATP)
L’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. presuppone, quale strumento di tutela dell’effettività del diritto alla prova, il pericolo...

L’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. presuppone, quale strumento di tutela dell'effettività del diritto alla prova, il pericolo della dispersione degli elementi di prova inerenti un diritto affermato dalla parte ed offre, quindi, la possibilità di procedere immediatamente a quell’accertamento dello stato dei luoghi che non potrebbe essere differito senza il rischio che il mutamento della situazione determini l'impossibilità di dimostrare il fondamento della pretesa.

Non sussistono i presupposti per l’assunzione preventiva della prova ove il mutamento della situazione si sia già verificato al momento del ricorso e sia, quindi, ormai preclusa l’esecuzione del sopralluogo e dei rilievi sul posto necessari per “fotografare” la situazione nell’immediatezza ed acquisire elementi di fatto soggetti a dispersione, utili per l’individuazione delle cause degli eventi dannosi prospettati.

L'accertamento tecnico preventivo deve presentare un nesso di strumentalità diretta con le azioni di merito prospettate.

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Individuazione dell’oggetto nella cessione di ramo d’azienda
L’attività di noleggio è attività economicamente e giuridicamente distinta da quella di produzione e di vendita e, se non è...

L’attività di noleggio è attività economicamente e giuridicamente distinta da quella di produzione e di vendita e, se non è menzionata nella descrizione del compendio aziendale, non vi è ragione perché dovrebbe esservi ricompresa. Non se ne può peraltro desumere l’inclusione dal riferimento a “tutte le posizioni soggettive … nessuna esclusa”, perché le posizioni soggettive trasferite sono quelle relative “all’attività svolta dal ramo aziendale” e quindi tutte e sole quelle relative alla produzione [Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda dell’attrice fondata sull’assunto che i contratti di noleggio di simulatori di guida sportiva fossero ricompresi nella cessione del ramo d’azienda inerente l’attività di produzione di simulatori di guida sportiva e l’attività di service ed assistenza post-vendita]

È vero che ciò che non è espressamente escluso segue l’azienda trasferita ma solo se la concerne; l’azienda trasferita è quella che viene dedotta in contratto, non ciò che di fatto il cedente possiede; nulla impedisce che il cedente trasferisca una parte dei suoi beni, sufficienti a costituire un compendio aziendale, e che ne trattenga un’altra parte, sufficiente o insufficiente che sia a svolgere attività d’impresa.

Quando, all’udienza di precisazione delle conclusioni, una parte chiede la discussione orale della causa davanti al collegio ai sensi dell’art. 275 c.p.c., l’istanza deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, non potendo detta istanza essere semplicemente inserita nella memoria di replica. Le due modalità di riproposizione della richiesta non sono equivalenti, posto che la memoria di replica non viene esaminata al momento del suo deposito ma successivamente, quando la causa viene portata in camera di consiglio, con la conseguenza che l’accoglimento dell’istanza contenuta nella memoria di replica comporterebbe una dilatazione del procedimento, che la presentazione al presidente invece evita.

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Cessione di azienda occulta
Per “cessione di azienda”, ai sensi dell’art. 2555 c.c., si deve intendere una cessione di beni strumentali idonei, nel loro...

Per "cessione di azienda", ai sensi dell'art. 2555 c.c., si deve intendere una cessione di beni strumentali idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa. Più in particolare, ci si riferisce al trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità e consente l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo, sia pure con la successiva integrazione del cessionario. Al fine di un simile accertamento, occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza, in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Nel caso di specie, i beni strumentali ceduti (arredi, strumentazioni e lavoratori) appaiono indubbiamente idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di un'attività d'impresa (nella specie, ristorativa).

Un trasferimento senza corrispettivo dell'azienda, l'esercizio senza corrispettivo dell'attività imprenditoriale e l'incameramento del prezzo della vendita dell'azienda a terzi sostanziano indici presuntivi di una cessione di azienda occulta, conseguendone la responsabilità in solido con gli amministratori della società ceduta, in caso di compimento di atti distrattivi.

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Cessione di azienda: sorte dei debiti e relativa contabilizzazione
La disciplina dell’art. 2560 c.c. prevede al comma 1 che l’alienante l’azienda non è liberato dei debiti della stessa se...

La disciplina dell'art. 2560 c.c. prevede al comma 1 che l'alienante l'azienda non è liberato dei debiti della stessa se non risulta che i debitori vi hanno consentito; e il comma 2 prevede che l'acquirente subentra in essi se risultano dai libri contabili. Si tratta di un regime ineludibile e certamente non derogabile per fatti dell'alienante e del cessionario. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 2560 c.c., parte cedente non è liberata dai debiti e deve dunque inserirli a bilancio (ove essa sia una società), e pagarli. Il paragrafo 73 contenuto nel principio contabile n. 19 riferito ai debiti, che stabilisce che “la società elimina del tutto o in parte il debito dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita” può avere applicazione solo quando l’obbligazione sia trasferita in senso proprio, e la cedente se ne sia realmente liberata, e non quando si compia un negozio che pur comportando l’avvento di un nuovo debitore non liberi il soggetto originario. I principi OIC infatti non formano legge, ma dettano le regole contabili che traducono il portato della legge.

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Opposizione a decreto ingiuntivo e mora ex re delle obbligazioni pecuniarie
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – il quale, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia...

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – il quale, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.

Nelle obbligazioni pecuniarie la mora del debitore si verifica senza bisogno di intimazione (c.d. ‘mora ex re’) alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito, a norma dell’art. 1219, comma secondo, n. 3 c.c. In tema di obbligazione pecuniaria, agli effetti della mora ex re, la liquidità dell'obbligazione ricorre quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum

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Provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c e impugnazione della delibera assembleare
Il provvedimento cautelare d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c., in quanto “norma di chiusura” della materia cautelare, si configura come un...

Il provvedimento cautelare d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c., in quanto “norma di chiusura” della materia cautelare, si configura come un rimedio a carattere meramente residuale, azionabile solo ove non sussistano strumenti ad hoc. In virtù di tale principio, problemi particolari si pongono con riguardo al coordinamento del citato rimedio con quello previsto dall’art. 2378 c.c., in tema di impugnazione delle delibere assembleari. L’art. 2378 c.c., riformulato dal D.lgs. n. 6/2003, espressamente previsto per le società per azioni ed applicabile anche alle società cooperative, stante l'espresso meccanismo di rinvio previsto dall'art. 2519 c.c., prevede infatti che “con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione”. La norma prevede, quindi, la possibilità di chiedere la sospensione della delibera assembleare societaria solo nell’ambito della causa di merito avente ad oggetto l’impugnazione della delibera stessa. Lo strumento impugnatorio di cui all'art. 2378 co. 3 c.c., costituendo rimedio cautelare tipico in campo di impugnazione di delibera assembleare, deve esser proposto con le forme rigorosamente disciplinate da tale norma, e dunque, con ricorso depositato in uno con l'atto introduttivo del giudizio, dovendosi intendere il riferimento del co. 3 c.c. alla contestualità alla necessaria correlazione della proposizione dell’istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito, e questo per consentire la decisione di esso da parte del medesimo giudice competente a decidere il merito dell'impugnazione, ovvero, nei casi di eccezionale urgenza, con decreto da adottarsi da parte del Presidente del Tribunale prima della designazione del giudice. Come appare evidente dalla formulazione della norma, il provvedimento cautelare previsto dall’art. 2378 si riferisce strettamente all’anticipazione degli effetti della sentenza di merito e, dunque, dell’eventuale annullamento (o declaratoria di nullità) della delibera impugnata. L’applicabilità dell’art. 700 deve, pertanto, intendersi tassativamente preclusa ove sia volta ad ottenere, quale petitum, un provvedimento che cauteli il diritto soggettivo già leso dalla delibera invalida, anticipando gli effetti della sentenza di merito.

Ai fini dell’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. si rende necessaria una valutazione caso per caso della sussistenza del ‘periculum in mora’, ossia di quel pregiudizio irreparabile a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti. In considerazione del fatto che i rimedi cautelari d’urgenza comportano l’adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all’esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell’art. 700 c.p.c. consente l’anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all’esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata e riferita alla parte ricorrente, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile.

La cessione dell’intera azienda deve essere qualificata non come un atto di gestione estraneo all’oggetto sociale (ossia come un c.d. atto “ultra vires”), comunque idoneo a vincolare la società, ma come un atto per cui è necessaria una previa decisione dei soci ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c.: atteso che l’art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. riserva alla competenza dei soci le operazioni da cui derivi una rilevante modifica dei loro diritti o una modifica dell’oggetto sociale, deve ritenersi che l’assenza di una delibera assembleare su tali operazioni integri la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali – ossia i limiti di cui all’art. 2475-bis c.c. –, ma legali dei poteri di rappresentanza degli amministratori.

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Simulazione assoluta e relativa e requisiti di forma della donazione indiretta
L’istituto della simulazione dell’atto si fonda sul divario fra l’atto palese e la reale volontà contrattuale dei disponenti. In caso...

L’istituto della simulazione dell’atto si fonda sul divario fra l’atto palese e la reale volontà contrattuale dei disponenti. In caso di simulazione assoluta, l’atto appare esservi, ma non è in realtà voluto, o più precisamente vi è sottostante la ferma e reale volontà che l’atto non vi sia; in caso di simulazione relativa, si forma un certo atto ma in realtà se ne vuole, e se ne conviene, uno diverso.
Ove si tratti di simulazione relativa ed il negozio dissimulato sia una donazione indiretta [nel caso di specie, un negotium mixtum cum donatione, consistente nel divario di valore tra l'azienda conferita ed il diritto di usufrutto su quota ottenuto in cambio], non è prospettabile la nullità per difetto di forma (artt. 782 c.c. e 48 L.N.) del negozio dissimulato, dato che alle donazioni indirette non si applicano le forme solenni necessarie per la donazione.

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Cessione di azienda da parte di società di capitali: applicabilità del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. ai soci della società cedente
La ratio dell’art. 2557 cod. civ. è assicurare che il contratto di trasferimento d’azienda realizzi appieno le finalità economiche normalmente...

La ratio dell’art. 2557 cod. civ. è assicurare che il contratto di trasferimento d’azienda realizzi appieno le finalità economiche normalmente perseguite dalle parti, consentendo all’acquirente di subentrare nella titolarità di un’azienda corrispondente a quella gestita dall’alienante, caratterizzata da una certa organizzazione e dall’esistenza di determinati rapporti con fornitori, finanziatori e clienti.

Il rispetto del principio di relatività degli effetti contrattuali ed il divieto di imporre ai soci sacrifici ulteriori rispetto al conferimento, non prevedibili al momento dell’ingresso in società, richiedono che l’identificazione del “soggetto alienante” in senso sostanziale, gravato dal divieto di concorrenza, debba basarsi sul “consenso” prestato dal singolo socio all’operazione di cessione: “consenso” che sarà normalmente ravvisabile in capo al socio o ai soci che detengono il controllo della società, dato che la vendita dell’azienda sociale non può che realizzarsi, nelle società di capitali, con l’approvazione, assembleare o extra-assembleare, di coloro che, rappresentando la maggioranza del capitale sociale, dispongono dei voti necessari per nominare gli amministratori e hanno il potere di influenzare concretamente la gestione strategica dell’impresa. Mentre in nessun caso il socio dissenziente o comunque rimasto estraneo alla definizione delle condizioni dell’operazione di dismissione dell’azienda può essere vincolato ad un obbligo di non concorrenza imposto dagli altri soci che, a maggioranza, abbiano deciso l’operazione. Il bilanciamento tra l’interesse dell’acquirente alla salvaguardia dell’avviamento dell’azienda e quello dei soci della società alienante a non essere vincolati uti singuli ad obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli stabiliti nel contratto sociale deve pertanto essere realizzato muovendo dal rilievo che, in base al principio di buona fede, possono considerarsi sottoposti all’obbligo di non concorrenza assunto dalla società esclusivamente i soci che (i) abbiano deciso, autorizzato o comunque in qualsiasi forma prestato la loro adesione alle condizioni dell’operazione di cessione, assumendo la qualità di parti in senso sostanziale del contratto, e che (ii) per la posizione rivestita nell’organizzazione aziendale siano concretamente in grado di esercitare una concorrenza differenziale.

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