La disposizione dell’art. 2903 c.c., dove è previsto che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata – attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. In particolare, nel caso in cui sia esercitata un’azione ex art. 2901 c.c. per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell’atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi e a loro opponibile. Solo da tale momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.
L’interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale.