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Associazione in partecipazione: requisiti e prova
Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli...

Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili dell’impresa e non ai ricavi, i quali rappresentano in sé stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività di impresa.

In tema di associazione in partecipazione, grava su chi ne invoca l’esistenza l’onere di provare gli elementi costitutivi del contratto, e in particolare la pattuizione della partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa [nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, il versamento di somme avvenuto a titolo di acconto in vista del futuro acquisto di unità immobiliari conduce alla qualificazione del rapporto come preliminare di compravendita e non come associazione in partecipazione].

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Obbligo di contributo consortile variabile dopo il recesso nei consorzi
È obbligatoria per il consorziato la corresponsione del contributo consortile variabile destinato allo sviluppo di progetti di innovazione, anche dopo...

È obbligatoria per il consorziato la corresponsione del contributo consortile variabile destinato allo sviluppo di progetti di innovazione, anche dopo il recesso, in relazione alle obbligazioni assunte anteriormente, senza che tale obbligo sia subordinato all'effettiva fruizione di specifici servizi, né ad atti di offerta da parte del consorzio.

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Prescrizione quinquennale per crediti da aumento di capitale sociale nei consorzi
Il credito relativo al versamento dell’aumento di capitale sociale, deliberato da un consorzio tra società cooperative, deriva dal rapporto sociale...

Il credito relativo al versamento dell’aumento di capitale sociale, deliberato da un consorzio tra società cooperative, deriva dal rapporto sociale e, perciò, è soggetto alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2949 c.c. La regolazione dei rapporti tra le parti tramite conto corrente improprio non ne muta la causa.

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Modificazioni del contratto di consorzio: forma minima
La scrittura privata è forma idonea a modificare il contratto di consorzio, non essendovi motivo per ritenere necessarie la scrittura...

La scrittura privata è forma idonea a modificare il contratto di consorzio, non essendovi motivo per ritenere necessarie la scrittura sia autenticata o pubblica, a pena di nullità, in difetto di specifica indicazione in tal senso del codice civile (art. 2607 c.c. comma 2).

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Modifica dei principi di valutazione delle voci di bilancio da un esercizio ad un altro
In materia di continuità dei principi di valutazione delle voci di bilancio da un esercizio all’altro, la variazione di un...

In materia di continuità dei principi di valutazione delle voci di bilancio da un esercizio all’altro, la variazione di un criterio di valutazione è possibile solo in casi eccezionali, che devono essere adeguatamente motivati nella nota integrativa. Pertanto, il difetto del profilo informativo del bilancio in merito alle modifiche dei criteri di valutazione adottate determina l’illegittimità del ricorso al nuovo criterio di valutazione e, dunque, l’invalidità del bilancio, perché non consente di indagare adeguatamente sull’esistenza dei presupposti per l’adozione del diverso criterio di valutazione e sull’eccezionalità o meno della modifica, in assenza di adeguata rappresentazione delle motivazioni per ricorrere alla deroga al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione e delle conseguenze che la variazione comporta sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato di esercizio.

Lo scopo consortile può essere assunto ad oggetto sociale delle società costituite secondo le previsioni dei capi III e seguenti del titolo V, come recita l’art. 2615 bis c.c., ma ciò non muta, in assenza di specifiche deroghe di legge, il regime normativo proprio del tipo sociale prescelto, per cui si applicheranno tutte le norme relative a detto tipo sociale, con la possibilità di prevedere, per statuto, in aggiunta, l’obbligo dei soci di versare contributi in danaro. Del resto, i consorzi sono organizzazioni di più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.) e la causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.

In tema di quantificazione del danno per la violazione dell’obbligo di tempestivo accertamento della causa di scioglimento, va affermato che in ipotesi di azione ex art. 146 L.Fall. nei confronti dell'amministratore ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica, dovuta all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.

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Accertamento del danno prodotto nell’ambito di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
L’accertamento del danno prodotto dall’impresa mandante di RTI nei confronti di un’impresa mandataria per erronea indicazione dei ribassi nell’offerta da...

L’accertamento del danno prodotto dall’impresa mandante di RTI nei confronti di un’impresa mandataria per erronea indicazione dei ribassi nell’offerta da essa formulata e successiva esclusione dalla gara d’appalto per violazione del principio di immodificabilità dell’offerta richiede di verificare se i ribassi “anomali” potevano essere compensabili con altre voci di prezzo all’interno del ribasso totale offerto dalla RTI. Ciò in quanto l’offerta è unica, ancorché i ribassi siano riferiti a singoli servizi e la Stazione Appaltante valuta l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, risultando irrilevanti le inesattezze di singole voci a fronte di una complessiva capienza. Di talché non può accertarsi il danno laddove sia stato proprio l’errore commesso a rendere migliore la posizione di RTI in graduatoria e ad aver consentito l’aggiudicazione alla stessa.

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Requisiti dei componenti del collegio sindacale nelle società di mutuo soccorso: applicabilità della disciplina dettata dall’art. 2397 c.c.
Dopo l’entrata in vigore del Codice del terzo settore, un ente che non ha inteso “trasformarsi” in associazione nonostante la...

Dopo l’entrata in vigore del Codice del terzo settore, un ente che non ha inteso “trasformarsi” in associazione nonostante la facoltà in tal senso concessa dall’art. 43 c.t.s., in base a quanto previsto dall’art. 42 c.t.s, quale società di mutuo soccorso continua ad essere disciplinato dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto da tale legge, si applicano le norme del Codice civile in materia di società di capitali e ciò anche in forza del richiamo attuato dal secondo comma dell’art. 3 c.t.s. Per colmare i vuoti normativi, non è alla disciplina delle associazioni e fondazioni che bisogna fare riferimento, bensì alla disciplina che il Codice civile dedica alle società e, quanto al profilo specifico relativo alla composizione del collegio sindacale, all’unica norma che affronta questo tema, ossia l’art. 2397 c.c., senza che ciò comporti alcuna assimilazione delle società in esame alle società cooperative, che a loro volta attingono alla medesima disciplina. Sia l’art. 2397 c.c. sia, per le società a responsabilità limitata, l’art. 2477 c.c. il cui comma 4 richiama l’art 2397 c.c., prevedono che i membri dell’organo di controllo devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche; entrambi gli articoli sono norme non derogabili.

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Del consorzio: invalidità delle delibere consortili e natura del fondo consortile
L’art. 2606 c.c., stabilendo che se lo statuto non dispone diversamente, le delibere consortili non conformi alla legge o all’atto...

L’art. 2606 c.c., stabilendo che se lo statuto non dispone diversamente, le delibere consortili non conformi alla legge o all’atto costitutivo possono essere impugnate nei trenta giorni dalla loro comunicazione o iscrizione, non esaurisce bensì tutti i casi di invalidità delle deliberazioni, che, se nulle o inesistenti, sono impugnabili senza limiti di tempo; i casi di nullità sono da individuarsi nelle ipotesi di illiceità o di impossibilità dell’oggetto, nella mancanza di forma scritta quando sia prevista come obbligatoria dalla legge o da statuto, o nell’incidenza sul contratto costitutivo del consorzio o su temi per i quali è prevista la unanimità, se si tratta di deliberazioni assunte a maggioranza.
Il fondo consortile costituito dai conferimenti degli associati e dai beni del consorzio, in quanto non corrisponde ad un valore legale minimo, non corrisponde affatto al capitale sociale: esso è semmai equiparabile al patrimonio sociale. Pertanto, l’incremento delle quote dovute annuali dei consorziati e delle quote di ingresso, che vanno a costituire e ad incrementare il fondo consortile, non è per nulla assimilabile ad un aumento del capitale sociale in una società di capitali.

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Contributo ambientale CONAI e obblighi dell’autoproduttore: principio del conguaglio e responsabilità per omessa comunicazione
In tema di contributo ambientale CONAI, l’autoproduttore/utilizzatore è tenuto a dimostrare l’invio puntuale e documentato dei moduli 6.4 ai propri...

In tema di contributo ambientale CONAI, l’autoproduttore/utilizzatore è tenuto a dimostrare l’invio puntuale e documentato dei moduli 6.4 ai propri fornitori, nonché la corretta compilazione dei moduli 6.5 ai fini dell’esenzione per plafond. L’omessa prova dell’invio e della ricezione dei moduli giustifica il recupero del contributo da parte del Consorzio, anche mediante decreto ingiuntivo, con applicazione di sanzioni e interessi, trattandosi di obbligazione soggetta a prescrizione decennale. Non integra duplicazione di pagamento la coesistenza di un credito del fornitore per cessioni assoggettate a contributo e di un credito del CONAI per rettifica derivante da dichiarazioni errate dell’autoproduttore.

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La verifica di validità della delibera di esclusione del consorziato
Ne consorzi, sia con attività meramente interna che con attività esterna, il legislatore non ha previsto specifiche ipotesi di esclusione...

Ne consorzi, sia con attività meramente interna che con attività esterna, il legislatore non ha previsto specifiche ipotesi di esclusione del consorziato, fatta eccezione, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, per l'esclusione facoltativa dell'acquirente prevista dal comma 2 dell'articolo 2610. L'articolo 2609 c.c., infatti, rimanda ai casi di esclusione previsti dal contratto, mentre l'articolo 2603, comma 2, n. 6, prevede che il contratto di consorzio indichi i casi di esclusione. Non vi è dubbio, quindi, che sia rimessa all'autonomia di coloro che vogliono consorziarsi la determinazione dei casi in cui è consentita l'esclusione del singolo consorziato, nonché del procedimento da seguirsi per l'applicazione della misura, fermo restando che l'esclusione di un consorziato non può che presumere un inadempimento, e cioè la violazione dell'interesse collettivo dei consorziati dedotto in contratto e che le fattispecie di esclusione sono solo quelle tassativamente previste dal regolamento convenzionale.

Per la verifica della validità di una delibera di esclusione, il giudice deve prendere in esame i soli addebiti specificamente esposti nella delibera, senza che sia possibile considerare integrazioni successive anche in applicazione del principio generale della corrispondenza tra fatto addebitato e fatto sanzionato.

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Il recesso del socio di società consortile
Quando vi sia controversia su un presupposto, il tribunale adito in sede di volontaria giurisdizione, al solo fine di decidere...

Quando vi sia controversia su un presupposto, il tribunale adito in sede di volontaria giurisdizione, al solo fine di decidere sull'istanza proposta e quindi in via incidentale, deve risolvere la questione controversa e provvedere sulla domanda proposta in sede di volontaria giurisdizione, fermo restando il diritto di chi vi abbia legittimazione e interesse a proporre giudizio contenzioso a cognizione piena, per ottenere l’accertamento con forza di giudicato su quella questione e ottenere così la rimozione del decreto camerale e dei suoi effetti. [Nel caso di specie, la nomina dell’estimatore per la valutazione del valore della quota della socia receduta presuppone che venga risolta la questione se in una società consortile con forma di s.r.l. debba applicarsi l'art. 2473, co. 3, c.c.].

La forma societaria adottata dalla società consortile non può esser ignorata, non potendosi ammettere che vengano stravolti in ragione della causa consortile i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale. Tuttavia, non è escluso che a determinati effetti l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un'implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, quando l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile.

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