Ai sensi dell'art. 2603, comma 2, n. 2, c.c. per i consorzi, e ai sensi dell'art. 2612 comma 2, n. 1, c.c. per i consorzi con attività esterna, il contratto di consorzio e l'estratto da pubblicarsi sul Registro delle Imprese devono indicare "la sede dell'ufficio" consortile senza possibilità di indicare ulteriori sedi (quali quella operativa o amministrativa), che peraltro non hanno alcun riscontro nel diritto positivo. (altro…)
La controversia relativa all’interpretazione di un contratto di consorzio non ricade nella materia “violazione dei vincoli in tema di concorrenza” posto che la causa del contratto plurilaterale di consorzio è, sia in astratto che nel caso concreto, più ampia della semplice disciplina della concorrenza, sicché la causa deve essere qualificata quale controversia in materia di applicazione di un contratto concluso fra le parti, materia che non ricade nella competenza inderogabile e collegiale del Tribunale delle imprese ex art. 3 decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 come modificato dal decreto legge 24gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27. (altro…)
Alla luce del principio per cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno soltanto dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri condebitori (art. 1306 co. 1° c.c.), la sentenza pronunciata (in un primo giudizio) unicamente contro un consorzio non può essere opposta (in successivo giudizio) alle imprese consorziate. Dunque, in quel contesto, la domanda (altro…)
Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti del fallito deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo sicché, a seguito della dichiarazione di fallimento, se la parte che (altro…)
Mentre il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale si riferisce ad un appalto omogeneo dal punto di vista tecnico, ossia con lavori della stessa categoria o con medesimo tipo di prestazione di servizi o forniture, e si caratterizza per una distribuzione (altro…)
Non rileva ai fini dell'efficacia della clausola compromissoria contenuta in uno statuto il fatto che la delibera di esclusione del socio sia stata adottata dall'assemblea dei soci dopo che la società è stata posta il liquidazione, in assenza di una specifica previsione che escluda la efficacia della clausola compromissoria in tale ipotesi.
Sono annullabili, per mancata convocazione del socio, le delibere di esclusione del socio asseritamente moroso e di successiva approvazione del bilancio, adottate sul presupposto che il socio, in quanto inadempiente rispetto all'obbligo di conferimento, non avesse diritto a partecipare all'assemblea. (altro…)
I soci della società associante in partecipazione e la società stessa sono soggetti giuridici distinti. Pertanto l’associato in partecipazione può chiamare a rispondere la società associante in partecipazione per la condotta dei soci solo ove l’associante abbia preliminarmente promesso il fatto del terzo. (altro…)
L'omissione del rendiconto da parte dell'associante nell'associazione in partecipazione non integra i presupposti del grave inadempimento, posto che il rendimento del conto non è l'unico nè il principale adempimento (altro…)
La disciplina di cui all'art. 2377, 8° comma, c.c. - per cui l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto -, benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle deliberazioni nulle (cfr. art. 2379, 4° comma, c.c.), nonché alle decisioni dei soci di S.r.l. (nel caso di specie consortili), per le quali opera invero il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità. (altro…)