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Accordo di associazione in partecipazione per operazioni di sviluppo immobiliare: questioni processuali e sostanziali in tema di validità e efficacia dell’accordo
Il contratto, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ha “forza di legge tra le parti”. Qualunque tipo di contestazione del contenuto...

Il contratto, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ha “forza di legge tra le parti”. Qualunque tipo di contestazione del contenuto dello stesso non può prescindere da uno strumento latu sensu demolitorio: sia esso perché viziato (nullo, annullabile, rescindibile), sciolto o risolto (per mutuo consenso, per inadempimento, per sopravvenienze rilevanti ed imprevedibili, ecc.). Per converso, la bontà economica dell’accordo, determinato dall’autonomia privata quale esplicazione della libertà di iniziativa economica, è insindacabile dal giudice, che solo nei casi eccezionalmente previsti può entrare nel merito ed effettuare un sindacato di razionalità economica del contratto.

La nullità di un accordo per mancanza di causa ex art. 1325 e 1418 c.c. e la simulazione assoluta dello stesso non sono mere difese, ma introducono vere e proprie autonome causae petendi che non possono essere introdotte nel giudizio solo nel secondo termine ex art. 183, VI c.p.c. La parte che agisca per la simulazione di un contratto è onerata della prova della simulazione ex artt. 2697, 1417, 2721 c.c.: qualora la parte voglia sostenere il contenuto simulatorio di un atto dovrà produrre controdichiarazione scritta, non essendo sufficienti prove orali né argomenti di prova presuntivi.

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Recesso da consorzio, pagamento della quota consortile e ammissibilità della domanda riconvenzionale dell’opposto nell’opposizione monitoria
Il consorziato che intenda recedere dal consorzio e sottrarsi al pagamento della quota consortile è tenuto ad allegare un inadempimento...

Il consorziato che intenda recedere dal consorzio e sottrarsi al pagamento della quota consortile è tenuto ad allegare un inadempimento del consorzio agli impegni assunti nei suoi confronti, individuando specificatamente l’obbligazione assunta, provando la sua fonte e allegando puntualmente l’inadempimento, secondo gli ordinari principi in materia di riparto dell’onere della prova in materia contrattuale. In difetto di adeguate allegazioni e prove, il recesso risulta illegittimo e il consorziato deve essere condannato al pagamento della quota consortile ancora dovuta, mentre deve essere respinta la domanda del consorziato di restituzione di quanto già pagato al consorzio.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto in opposizione non può svolgere domanda riconvenzionale che non sia connessa per alternatività o incompatibilità con la domanda proposta in via monitoria. Conseguentemente, la domanda riconvenzionale dell’opposto che non sia in rapporti di “complanarità” rispetto alla domanda svolta in sede monitoria deve essere dichiarata inammissibile (nel caso di specie, un consorzio aveva agito in sede monitoria per ottenere la condanna del consorziato al pagamento della quota dovuta per l’adesione al consorzio e, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione, aveva svolto una nuova domanda risarcitoria conseguente all’inadempimento di obbligazioni, diverse ed ulteriori rispetto al pagamento della quota, assunte dal consorziato; il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del consorzio opposto).

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Onere della prova nella responsabilità contrattuale
Chi agisce in giudizio per l’adempimento ha l’onere di provare il solo titolo costitutivo del rapporto e, se vi è...

Chi agisce in giudizio per l’adempimento ha l’onere di provare il solo titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che ne sia intervenuta la scadenza, potendo, d’altro canto, limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento del debitore; su quest’ultimo, invece, graverà la prova del fatto estintivo della pretesa avversaria, nelle forme dell’avvenuto adempimento ovvero della ricorrenza di una causa di impossibilità della prestazione a sé non imputabile ex art. 1218 c.c.

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Legittimità clausola esclusione del socio di società consortile nel caso di apertura di procedura concorsuale
Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di automatica esclusione del socio da una società consortile in caso di apertura a...

Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di automatica esclusione del socio da una società consortile in caso di apertura a suo carico di procedura concorsuale in ragione dello scopo della società consortile, atteso che l'apertura di una procedura concorsuale determina l'impossibilità per il socio di far fronte alle obbligazioni nei confronti della società consortile. Non è pertinente il richiamo all’art. 45 l.f. (oggi artt. 96 e 145 CCII) nel senso di invocare l’inopponibilità della delibera di esclusione trattandosi di un atto di risoluzione dal contratto associativo e non di atto dispositivo patrimoniale soggetto a formalità ai fini dell’opponibilità; né possono essere invocate le norme concorsuali in tema di contratti pendenti nel concordato preventivo (artt. 169-bis e 186-bis l.f., oggi artt. 97 e 172 CCII) in quanto contratto associativo a comunione di scopo e non a prestazioni corrispettive, con conseguente legittimità dell’esclusione del socio anche in pendenza della procedura.

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Impugnazione di delibera assembleare di consorzio
In tema di impugnazione di delibere consortili ai sensi dell’art. 2606 c.c., il termine di trenta giorni per i soggetti...

In tema di impugnazione di delibere consortili ai sensi dell'art. 2606 c.c., il termine di trenta giorni per i soggetti presenti all'assemblea decorre dal giorno della delibera stessa, con conseguente decadenza dall'impugnazione ove l'atto introduttivo sia notificato oltre detto termine.

Il consorziato "ordinario", cui lo statuto non riconosce diritti speciali riservati ai consorziati "aderenti", è privo di interesse ad agire avverso delibere assembleari che incidono esclusivamente sulle prerogative di questi ultimi; né un tale interesse può essere ricavato in via meramente generica dal principio di legalità della vita consortile, quando le doglianze siano funzionalmente ancorate alla tutela di posizioni riservate a una diversa categoria di consorziati.

La procura alle liti rilasciata da soggetto la cui decadenza dalla carica di Presidente di un'associazione sia stata dichiarata con effetto immediato da un organo competente e non revocata non è idonea a conferire valida rappresentanza processuale all'ente, non essendo a tal fine sufficienti né le dichiarazioni attestanti il venir meno dei presupposti del provvedimento sanzionatorio, né la rinuncia agli atti del giudizio impugnatorio proposto dal soggetto decaduto.

Ai fini della sospensione cautelare ex art. 2378 c.c., il difetto dei presupposti processuali in capo ai ricorrenti – decadenza, difetto di rappresentanza, carenza di interesse ad agire – è assorbente rispetto all'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.

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Impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società e rapporto con l’arbitrato
La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità,...

La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione non è compromettibile in arbitri. Le norme dirette a garantire tali principi, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione con la conseguente sanatoria della nullità, non solo sono imperative, ma, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili; questo, essendo le stesse dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.

Ai fini della verifica della compromettibilità in arbitri dell’impugnazione di una deliberazione assembleare, non assume rilievo né l’oggetto della delibera, né la circostanza che essa incida su interessi individuali dei singoli soci ovvero su interessi di carattere più generale, riferibili alla società o alla collettività dei soci. Ciò che rileva, piuttosto, è la natura dell’interesse coinvolto: affinché esso possa qualificarsi come “indisponibile”, è necessario che la sua tutela sia assicurata da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Emblematico è il caso delle disposizioni poste a presidio dei principi di chiarezza, verità e precisione del bilancio d’esercizio, la cui inosservanza comporta l’illiceità della deliberazione di approvazione e la sua conseguente nullità. Ne consegue che, per escludere la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni assembleari, è necessario allegare l’illiceità della delibera per violazione di norme inderogabili, attinenti a interessi indisponibili.

Il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 2373 c.c. assume rilievo quale vizio idoneo a determinare l’annullabilità della deliberazione assembleare soltanto ove la decisione sia stata assunta al fine di perseguire interessi extrasociali, con conseguente pregiudizio per la società. Inoltre, ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 2, c.c., rileva esclusivamente il conflitto tra l’interesse della società e quello del socio il cui voto sia stato determinante ai fini dell’adozione della deliberazione. Non assume invece rilevanza la situazione di conflitto tra i vari soci, i quali possono essere portatori di posizioni divergenti e restano liberi di esercitare il proprio diritto di voto anche in funzione del proprio interesse personale.

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Associazione in partecipazione e inadempimento dell’associante
In tema di associazione in partecipazione, non costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la pattuizione che preveda...

In tema di associazione in partecipazione, non costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la pattuizione che preveda genericamente la “cessazione” del contratto di associazione in partecipazione in caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione, senza individuare specifiche obbligazioni la cui violazione determini la risoluzione di diritto; inoltre, non è imputabile all’associante il mancato adempimento di un obbligo informativo quando la richiesta di esibizione della documentazione sia rivolta dall’associato direttamente a un terzo, né tale condotta può ritenersi grave ai sensi dell’art. 1455 c.c. in difetto di allegazione e prova di un concreto pregiudizio all’economia del contratto.

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Risoluzione per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione
Al contratto di associazione in partecipazione, in quanto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio – giacché il sinallagma si...

Al contratto di associazione in partecipazione, in quanto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio – giacché il sinallagma si caratterizza per l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o dell’impresa, da parte dell’associate, e l’apporto patrimoniale da parte dell’associato – si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.. A tal fine, costituisce grave inadempimento l’inerzia o il mancato perseguimento, da parte dell’associante, dei fini a cui la gestione dell’affare è preordinata, ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.

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Contratto di associazione in partecipazione: conseguenze del mancato rendiconto annuale
In tema di contratto di associazione in partecipazione, la mancata tenuta della contabilità prevista contrattualmente per consentire il controllo degli...

In tema di contratto di associazione in partecipazione, la mancata tenuta della contabilità prevista contrattualmente per consentire il controllo degli introiti può integrare grave inadempimento dell’associante, anche quando, in ragione della natura o delle dimensioni dell’impresa, non sussista un obbligo legale di tenuta delle scritture contabili; tuttavia, il mancato rendiconto da parte dell’associante non comporta automaticamente la risoluzione del contratto, dovendosi valutare, ai sensi dell’art. 1455 c.c., la gravità dell’inadempimento in relazione all’interesse dell’associato.

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Sulla esclusione del socio consorziato
I presupposti di validità della delibera di esclusione del socio consorziato debbono essere valutati con esclusivo riferimento al momento della...

I presupposti di validità della delibera di esclusione del socio consorziato debbono essere valutati con esclusivo riferimento al momento della sua adozione [nel caso di specie, in cui motivo dell'esclusione era il mancato pagamento di un debito del socio verso il Consorzio, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la compensazione giudiziale (e non legale) del debito predetto in virtù di sentenza successiva alla delibera di esclusione, dato che la compensazione giudiziale comporta l'estinzione delle reciproche obbligazioni al momento della pubblicazione della sentenza ed è quindi vicenda irrilevante ai fini della validità della delibera di esclusione: ciò che conta è che il debito nei confronti del Consorzio sussistesse al momento dell'emanazione della delibera di esclusione].

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Associazione in partecipazione e obbligo di rendiconto
In materia di contratto di associazione in partecipazione, il rendiconto è un adempimento dovuto dall’associante, ma l’eventuale inadempimento non comporta...

In materia di contratto di associazione in partecipazione, il rendiconto è un adempimento dovuto dall’associante, ma l’eventuale inadempimento non comporta necessariamente la risolvibilità del contratto, in quanto il rendimento del conto non è né l’unico né il principale adempimento dovuto dall’associante all’associato.

In caso di mancata contestazione dell’omesso invio del rendiconto durante lo svolgimento del rapporto, può desumersi l’esistenza di una prassi per cui le parti avevano deciso di non utilizzare lo strumento del rendiconto come mezzo per informare l’associato dell’andamento del rapporto e, pertanto, il mancato invio non integra di per sè un inadempimento grave del contratto tale da giustificare la risoluzione del contratto.

In capo all’associante non grava alcun obbligo di investire nell’operazione prevista capitali ulteriori rispetto a quelli disponibili al momento dell’accordo. Pertanto, non può dirsi inadempiente l’associante che non partecipa alla ricapitalizzazione dell’impresa con conseguente messa in liquidazione della stessa.

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Associazione in partecipazione: requisiti e prova
Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli...

Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili dell’impresa e non ai ricavi, i quali rappresentano in sé stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività di impresa.

In tema di associazione in partecipazione, grava su chi ne invoca l’esistenza l’onere di provare gli elementi costitutivi del contratto, e in particolare la pattuizione della partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa [nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, il versamento di somme avvenuto a titolo di acconto in vista del futuro acquisto di unità immobiliari conduce alla qualificazione del rapporto come preliminare di compravendita e non come associazione in partecipazione].

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