Alla luce del principio per cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno soltanto dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri condebitori (art. 1306 co. 1° c.c.), la sentenza pronunciata (in un primo giudizio) unicamente contro un consorzio non può essere opposta (in successivo giudizio) alle imprese consorziate. Dunque, in quel contesto, la domanda (altro…)
Non rileva ai fini dell'efficacia della clausola compromissoria contenuta in uno statuto il fatto che la delibera di esclusione del socio sia stata adottata dall'assemblea dei soci dopo che la società è stata posta il liquidazione, in assenza di una specifica previsione che escluda la efficacia della clausola compromissoria in tale ipotesi.
Sono annullabili, per mancata convocazione del socio, le delibere di esclusione del socio asseritamente moroso e di successiva approvazione del bilancio, adottate sul presupposto che il socio, in quanto inadempiente rispetto all'obbligo di conferimento, non avesse diritto a partecipare all'assemblea. (altro…)
La disciplina di cui all'art. 2377, 8° comma, c.c. - per cui l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto -, benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle deliberazioni nulle (cfr. art. 2379, 4° comma, c.c.), nonché alle decisioni dei soci di S.r.l. (nel caso di specie consortili), per le quali opera invero il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità. (altro…)
Qualora, per l’espletamento di un appalto, il consorzio si sia obbligato al pagamento degli importi relativi alla retribuzione dei lavoratori impiegati dalla consorziata, una simile pattuizione implica che la successiva determinazione dei costi della manodopera della consorziata debba intendersi al lordo degli oneri di legge, stante la natura obbligatoria e non accessoria di tali oneri, accantonamenti e contributi, così come previsti dalla normativa e contenuti nel CCNL Multiservizi. Pertanto le somme vantate dalla consorziata a mezzo di fatture emesse a carico del consorzio devono ritenersi corrispondenti alla retribuzione lorda dei lavoratori impiegati.
Ai sensi dell'art. 2603 c.c., il contratto di consorzio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve prevedere, fra l'altro, i casi di recesso e di esclusione dei soci. (altro…)
Non è applicabile al consorzio con attività esterna, non costituito in forma societaria, l'art. 34 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 dal momento che la funzione tipica del consorzio è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate (altro…)
In caso di impugnazione di una delibera consortile volta all'ammissione di un nuovo consorziato, l'unico contraddittore necessario è il consorzio, al quale la stessa è giuridicamente imputabile; mentre il nuovo consorziato è litisconsorte facoltativo (altro…)