In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto costituiscano una società consortile per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori ai sensi dell’art. 93 d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa partecipe dell’ATI è obbligata in solido con la società consortile per l’adempimento delle obbligazioni da questa assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l’esecuzione dell’appalto, in applicazione dell’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006. Non rileva in senso contrario la circostanza che la società consortile sia dotata di personalità giuridica, mentre il raggruppamento temporaneo di imprese ne è privo.
Le parti contraenti con la stazione appaltante, o con il general contractor, si identificano con le imprese che hanno dato vita all’associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita da tali imprese è responsabile della mera esecuzione dei lavori, quale soggetto incaricato dalle imprese dell’ATI, mentre la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate: la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l’offerta dei concorrenti raggruppati determina pur sempre la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori. L’intento del legislatore, nel contemplare la possibilità per le imprese appartenenti all’ATI di costituire società anche consortili per l’esecuzione dei lavori, è infatti quello di preservare in ogni caso le forme di responsabilità previste a carico delle stesse imprese associate, allo scopo di evitare che la costituzione di una società a responsabilità limitata per l’esecuzione dei lavori valga a schermare tali forme di responsabilità, pregiudicando la specifica tutela offerta a favore sia dell’Amministrazione sia dei subappaltatori e dei fornitori.
Il consorziato che intenda recedere dal consorzio e sottrarsi al pagamento della quota consortile è tenuto ad allegare un inadempimento del consorzio agli impegni assunti nei suoi confronti, individuando specificatamente l’obbligazione assunta, provando la sua fonte e allegando puntualmente l’inadempimento, secondo gli ordinari principi in materia di riparto dell’onere della prova in materia contrattuale. In difetto di adeguate allegazioni e prove, il recesso risulta illegittimo e il consorziato deve essere condannato al pagamento della quota consortile ancora dovuta, mentre deve essere respinta la domanda del consorziato di restituzione di quanto già pagato al consorzio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto in opposizione non può svolgere domanda riconvenzionale che non sia connessa per alternatività o incompatibilità con la domanda proposta in via monitoria. Conseguentemente, la domanda riconvenzionale dell’opposto che non sia in rapporti di “complanarità” rispetto alla domanda svolta in sede monitoria deve essere dichiarata inammissibile (nel caso di specie, un consorzio aveva agito in sede monitoria per ottenere la condanna del consorziato al pagamento della quota dovuta per l’adesione al consorzio e, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione, aveva svolto una nuova domanda risarcitoria conseguente all’inadempimento di obbligazioni, diverse ed ulteriori rispetto al pagamento della quota, assunte dal consorziato; il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del consorzio opposto).
Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di automatica esclusione del socio da una società consortile in caso di apertura a suo carico di procedura concorsuale in ragione dello scopo della società consortile, atteso che l'apertura di una procedura concorsuale determina l'impossibilità per il socio di far fronte alle obbligazioni nei confronti della società consortile. Non è pertinente il richiamo all’art. 45 l.f. (oggi artt. 96 e 145 CCII) nel senso di invocare l’inopponibilità della delibera di esclusione trattandosi di un atto di risoluzione dal contratto associativo e non di atto dispositivo patrimoniale soggetto a formalità ai fini dell’opponibilità; né possono essere invocate le norme concorsuali in tema di contratti pendenti nel concordato preventivo (artt. 169-bis e 186-bis l.f., oggi artt. 97 e 172 CCII) in quanto contratto associativo a comunione di scopo e non a prestazioni corrispettive, con conseguente legittimità dell’esclusione del socio anche in pendenza della procedura.
In tema di impugnazione di delibere consortili ai sensi dell'art. 2606 c.c., il termine di trenta giorni per i soggetti presenti all'assemblea decorre dal giorno della delibera stessa, con conseguente decadenza dall'impugnazione ove l'atto introduttivo sia notificato oltre detto termine.
Il consorziato "ordinario", cui lo statuto non riconosce diritti speciali riservati ai consorziati "aderenti", è privo di interesse ad agire avverso delibere assembleari che incidono esclusivamente sulle prerogative di questi ultimi; né un tale interesse può essere ricavato in via meramente generica dal principio di legalità della vita consortile, quando le doglianze siano funzionalmente ancorate alla tutela di posizioni riservate a una diversa categoria di consorziati.
La procura alle liti rilasciata da soggetto la cui decadenza dalla carica di Presidente di un'associazione sia stata dichiarata con effetto immediato da un organo competente e non revocata non è idonea a conferire valida rappresentanza processuale all'ente, non essendo a tal fine sufficienti né le dichiarazioni attestanti il venir meno dei presupposti del provvedimento sanzionatorio, né la rinuncia agli atti del giudizio impugnatorio proposto dal soggetto decaduto.
Ai fini della sospensione cautelare ex art. 2378 c.c., il difetto dei presupposti processuali in capo ai ricorrenti – decadenza, difetto di rappresentanza, carenza di interesse ad agire – è assorbente rispetto all'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione non è compromettibile in arbitri. Le norme dirette a garantire tali principi, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione con la conseguente sanatoria della nullità, non solo sono imperative, ma, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili; questo, essendo le stesse dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.
Ai fini della verifica della compromettibilità in arbitri dell’impugnazione di una deliberazione assembleare, non assume rilievo né l’oggetto della delibera, né la circostanza che essa incida su interessi individuali dei singoli soci ovvero su interessi di carattere più generale, riferibili alla società o alla collettività dei soci. Ciò che rileva, piuttosto, è la natura dell’interesse coinvolto: affinché esso possa qualificarsi come “indisponibile”, è necessario che la sua tutela sia assicurata da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Emblematico è il caso delle disposizioni poste a presidio dei principi di chiarezza, verità e precisione del bilancio d’esercizio, la cui inosservanza comporta l’illiceità della deliberazione di approvazione e la sua conseguente nullità. Ne consegue che, per escludere la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni assembleari, è necessario allegare l’illiceità della delibera per violazione di norme inderogabili, attinenti a interessi indisponibili.
Il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 2373 c.c. assume rilievo quale vizio idoneo a determinare l’annullabilità della deliberazione assembleare soltanto ove la decisione sia stata assunta al fine di perseguire interessi extrasociali, con conseguente pregiudizio per la società. Inoltre, ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 2, c.c., rileva esclusivamente il conflitto tra l’interesse della società e quello del socio il cui voto sia stato determinante ai fini dell’adozione della deliberazione. Non assume invece rilevanza la situazione di conflitto tra i vari soci, i quali possono essere portatori di posizioni divergenti e restano liberi di esercitare il proprio diritto di voto anche in funzione del proprio interesse personale.
I presupposti di validità della delibera di esclusione del socio consorziato debbono essere valutati con esclusivo riferimento al momento della sua adozione [nel caso di specie, in cui motivo dell'esclusione era il mancato pagamento di un debito del socio verso il Consorzio, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la compensazione giudiziale (e non legale) del debito predetto in virtù di sentenza successiva alla delibera di esclusione, dato che la compensazione giudiziale comporta l'estinzione delle reciproche obbligazioni al momento della pubblicazione della sentenza ed è quindi vicenda irrilevante ai fini della validità della delibera di esclusione: ciò che conta è che il debito nei confronti del Consorzio sussistesse al momento dell'emanazione della delibera di esclusione].
È obbligatoria per il consorziato la corresponsione del contributo consortile variabile destinato allo sviluppo di progetti di innovazione, anche dopo il recesso, in relazione alle obbligazioni assunte anteriormente, senza che tale obbligo sia subordinato all'effettiva fruizione di specifici servizi, né ad atti di offerta da parte del consorzio.
Il credito relativo al versamento dell’aumento di capitale sociale, deliberato da un consorzio tra società cooperative, deriva dal rapporto sociale e, perciò, è soggetto alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2949 c.c. La regolazione dei rapporti tra le parti tramite conto corrente improprio non ne muta la causa.
La scrittura privata è forma idonea a modificare il contratto di consorzio, non essendovi motivo per ritenere necessarie la scrittura sia autenticata o pubblica, a pena di nullità, in difetto di specifica indicazione in tal senso del codice civile (art. 2607 c.c. comma 2).
In materia di continuità dei principi di valutazione delle voci di bilancio da un esercizio all’altro, la variazione di un criterio di valutazione è possibile solo in casi eccezionali, che devono essere adeguatamente motivati nella nota integrativa. Pertanto, il difetto del profilo informativo del bilancio in merito alle modifiche dei criteri di valutazione adottate determina l’illegittimità del ricorso al nuovo criterio di valutazione e, dunque, l’invalidità del bilancio, perché non consente di indagare adeguatamente sull’esistenza dei presupposti per l’adozione del diverso criterio di valutazione e sull’eccezionalità o meno della modifica, in assenza di adeguata rappresentazione delle motivazioni per ricorrere alla deroga al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione e delle conseguenze che la variazione comporta sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato di esercizio.
Lo scopo consortile può essere assunto ad oggetto sociale delle società costituite secondo le previsioni dei capi III e seguenti del titolo V, come recita l’art. 2615 bis c.c., ma ciò non muta, in assenza di specifiche deroghe di legge, il regime normativo proprio del tipo sociale prescelto, per cui si applicheranno tutte le norme relative a detto tipo sociale, con la possibilità di prevedere, per statuto, in aggiunta, l’obbligo dei soci di versare contributi in danaro. Del resto, i consorzi sono organizzazioni di più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.) e la causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.
In tema di quantificazione del danno per la violazione dell’obbligo di tempestivo accertamento della causa di scioglimento, va affermato che in ipotesi di azione ex art. 146 L.Fall. nei confronti dell'amministratore ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica, dovuta all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.
L’art. 2606 c.c., stabilendo che se lo statuto non dispone diversamente, le delibere consortili non conformi alla legge o all’atto costitutivo possono essere impugnate nei trenta giorni dalla loro comunicazione o iscrizione, non esaurisce bensì tutti i casi di invalidità delle deliberazioni, che, se nulle o inesistenti, sono impugnabili senza limiti di tempo; i casi di nullità sono da individuarsi nelle ipotesi di illiceità o di impossibilità dell’oggetto, nella mancanza di forma scritta quando sia prevista come obbligatoria dalla legge o da statuto, o nell’incidenza sul contratto costitutivo del consorzio o su temi per i quali è prevista la unanimità, se si tratta di deliberazioni assunte a maggioranza.
Il fondo consortile costituito dai conferimenti degli associati e dai beni del consorzio, in quanto non corrisponde ad un valore legale minimo, non corrisponde affatto al capitale sociale: esso è semmai equiparabile al patrimonio sociale. Pertanto, l’incremento delle quote dovute annuali dei consorziati e delle quote di ingresso, che vanno a costituire e ad incrementare il fondo consortile, non è per nulla assimilabile ad un aumento del capitale sociale in una società di capitali.