Al contratto di associazione in partecipazione si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., essendo tale contratto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio, in quanto caratterizzato dal sinallagma tra l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o dell’impresa, da parte dell’associante, e l’apporto patrimoniale da parte dell’associato. In tale senso, costituiscono grave inadempimento l’inerzia o il mancato perseguimento da parte dell’associante dei fini a cui l’attività di gestione dell’affare è preordinata ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.
Il principio espresso dall’art. 1458, co. 1, c.c., secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione, con il quale l’associante attribuisce all’associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l’apporto e detta partecipazione.
In presenza di un contratto di associazione in partecipazione, avente ad oggetto la costruzione di unità immobiliari, la cui durata sia prevista sino "alla vendita di tutte le unità", il conferimento in una società del ramo di azienda comprensivo delle unità immobiliari invendute, costituisce vendita, trattandosi di trasferimento delle unità immobiliari a terzi.
Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti del fallito deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo sicché, a seguito della dichiarazione di fallimento, se la parte che (altro…)
I soci della società associante in partecipazione e la società stessa sono soggetti giuridici distinti. Pertanto l’associato in partecipazione può chiamare a rispondere la società associante in partecipazione per la condotta dei soci solo ove l’associante abbia preliminarmente promesso il fatto del terzo. (altro…)
L'omissione del rendiconto da parte dell'associante nell'associazione in partecipazione non integra i presupposti del grave inadempimento, posto che il rendimento del conto non è l'unico nè il principale adempimento (altro…)
Gli importi derivanti dal contratto di associazione in partecipazione in cui sia stabilito che l'utile spettante all'associata è corrisposto a seguito dell'approvazione di un rendiconto annuale non maturano automaticamente per il mero decorrere del tempo, ma richiedono l'intervento dell'associante che predispone il rendiconto. Pertanto alla liquidazione delle spettanze (altro…)
L'associazione in partecipazione si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione, da parte di un contraente (associante), di una quota degli utili derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un singolo affare, all’altro contraente (associato), e l’apporto da quest’ultimo conferito, che può essere di natura varia, purché avente carattere strumentale per l’esercizio dell’impresa o dello specifico affare oggetto del contratto; ed è proprio il vincolo sinallagmatico che differenzia nettamente l’associazione in partecipazione dalla società.
Il contratto di associazione in partecipazione stipulato tra il soggetto titolare del diritto d’uso gratuito degli impianti di distribuzione del carburante in qualità di associante, ed il soggetto effettivo gestore del singolo impianto, quale associato, è nullo (altro…)