La disciplina di cui all'art. 2377, 8° comma, c.c. - per cui l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto -, benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle deliberazioni nulle (cfr. art. 2379, 4° comma, c.c.), nonché alle decisioni dei soci di S.r.l. (nel caso di specie consortili), per le quali opera invero il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità. (altro…)
Gli importi derivanti dal contratto di associazione in partecipazione in cui sia stabilito che l'utile spettante all'associata è corrisposto a seguito dell'approvazione di un rendiconto annuale non maturano automaticamente per il mero decorrere del tempo, ma richiedono l'intervento dell'associante che predispone il rendiconto. Pertanto alla liquidazione delle spettanze (altro…)
L'associazione in partecipazione si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione, da parte di un contraente (associante), di una quota degli utili derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un singolo affare, all’altro contraente (associato), e l’apporto da quest’ultimo conferito, che può essere di natura varia, purché avente carattere strumentale per l’esercizio dell’impresa o dello specifico affare oggetto del contratto; ed è proprio il vincolo sinallagmatico che differenzia nettamente l’associazione in partecipazione dalla società.
Qualora, per l’espletamento di un appalto, il consorzio si sia obbligato al pagamento degli importi relativi alla retribuzione dei lavoratori impiegati dalla consorziata, una simile pattuizione implica che la successiva determinazione dei costi della manodopera della consorziata debba intendersi al lordo degli oneri di legge, stante la natura obbligatoria e non accessoria di tali oneri, accantonamenti e contributi, così come previsti dalla normativa e contenuti nel CCNL Multiservizi. Pertanto le somme vantate dalla consorziata a mezzo di fatture emesse a carico del consorzio devono ritenersi corrispondenti alla retribuzione lorda dei lavoratori impiegati.
Ai sensi dell'art. 2603 c.c., il contratto di consorzio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve prevedere, fra l'altro, i casi di recesso e di esclusione dei soci. (altro…)
Non è applicabile al consorzio con attività esterna, non costituito in forma societaria, l'art. 34 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 dal momento che la funzione tipica del consorzio è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate (altro…)
Il contratto di associazione in partecipazione stipulato tra il soggetto titolare del diritto d’uso gratuito degli impianti di distribuzione del carburante in qualità di associante, ed il soggetto effettivo gestore del singolo impianto, quale associato, è nullo (altro…)
In caso di impugnazione di una delibera consortile volta all'ammissione di un nuovo consorziato, l'unico contraddittore necessario è il consorzio, al quale la stessa è giuridicamente imputabile; mentre il nuovo consorziato è litisconsorte facoltativo (altro…)
L'art. 78 l. fall., secondo cui il fallimento del mandatario determina lo scioglimento del contratto di mandato, trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di mandato in rem propriam e di associazione temporanea d'impresa (A.T.I.) (altro…)