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Responsabilità diretta dell’amministratore che contrae obbligazioni non conservative a seguito della perdita del capitale
In tema di responsabilità degli amministratori ex artt. 2486 e 2476 c.c., risponde direttamente verso il terzo creditore l’amministratore che,...

In tema di responsabilità degli amministratori ex artt. 2486 e 2476 c.c., risponde direttamente verso il terzo creditore l’amministratore che, successivamente alla perdita del capitale sociale e in assenza di tempestiva convocazione dell’assemblea per l’adozione delle misure necessarie, contragga obbligazioni non riconducibili a finalità meramente conservative. In tale ipotesi non può essere invocata l’esenzione prevista dalla normativa emergenziale (art. 1, comma 266, l. 178/2020) qualora l’assemblea non sia stata convocata “senza indugio”, né la perdita correttamente documentata nella nota integrativa.

Non rispondono, invece, gli amministratori nominati successivamente ove la durata del mandato sia stata talmente breve da non permettere iniziative adeguate.

La responsabilità dei soci ex art. 2476, comma 8, c.c. non è configurabile in assenza di un consapevole comportamento positivo di adesione all’illecito dell’amministratore.

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Revoca e esclusione dell’amministratore socio d’opera
La giusta causa di revoca dell’amministratore di società di persone sussiste nel caso di situazioni sopravvenute (provocate o meno dall’amministratore...

La giusta causa di revoca dell'amministratore di società di persone sussiste nel caso di situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sull'idoneità dell'organo di gestione  o nel caso di violazioni di obblighi di lealtà, correttezza e di diligenza da parte dell'amministratore, che incidano negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o rendano impossibile l'assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato. Ad ogni modo, non deve necessariamente trattarsi di un grave inadempimento, fermo restando l’esigenza di situazioni sopravvenute che minino irrimediabilmente il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra amministratore e società amministrata, non consentendone neppure in via provvisoria l’esecuzione. Nel rifiuto del socio di prestare consenso alla modifica dell'atto costitutivo non può ravvisarsi un grave inadempimento degli obblighi sociali che legittimi l'esclusione del socio.

Nella locuzione di “amministratore nominato con contratto sociale” di cui all’art. 2259 c.c. può farsi rientrare anche il socio amministratore nominato con l’atto, pur successivo a quello di originaria costituzione della società, con cui egli è entrato a far parte della compagine sociale. Anche in tale caso, infatti, tale atto realizza nei confronti del nuovo socio amministratore un contratto sociale, necessitando l’integrazione della compagine sociale dell’accettazione da parte di tutti i soci.

La revoca della facoltà di amministrare non risulta assimilabile alla nozione di sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita ex art. 2286, 2 comma c.c.. La revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio costituiscono situazioni distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti. Quanto all’ipotesi di esclusione del socio per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita, essa necessita la ricorrenza di cause oggettive che precludano in modo definitivo la prestazione d’opera.

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Prescrizione dell’azione di risarcimento nei confronti degli amministratori e sindaci e domanda di concordato
Colui che agisce in giudizio con l’azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali, che abbiano...

Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali, che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, ma siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari. Pertanto, qualora l'addebito gestorio, ai sensi dell'art. 2486 c.c., si basi su delle censure al bilancio, parte attrice avrebbe l'onere di allegare le ritenute violazioni nella redazione del bilancio, con esplicitazione sia delle ragioni, sia dei fatti per i quali le singole poste debbano ritenersi scorrette, sia degli importi per i quali esse debbano essere rettificate.

Al fine di indicare correttamente i fatti ai sensi dell'art. 164, co. 5, c.p.c. è sufficiente che parte attrice ponga l'accento sulla gravità dei discostamenti dal vero delle poste di bilancio censurate e sul dovere certificatorio del revisore, circa la verità e correttezza del bilancio nella sua funzione di rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, con ciò implicando che il mancato rilievo di tali discostamenti sia segno di inescusabile negligenza del revisore. E', invece, onere del revisore dimostrare, qualora vi sia uno scostamento dal vero, di avere operato diligentemente e incolpevolmente.

Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2476 co. 6 non inizia a decorrere dal momento in cui risulta pubblicata la determinazione del CdA di presentare proposta di concordato preventivo, non essendo tale elemento sufficiente ad esporre l'insufficienza patrimoniale della società. L'insufficienza patrimoniale della società risulta, invero, dalla pubblicazione della proposta di concordato, nella quale non sia previsto il pagamento integrale dei creditori.

L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto non eccipiente nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore eccipiente, senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato eccipiente.

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Denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione: irrilevanza violazioni di carattere formale
Non risultano idonei a fondare un’ispezione giudiziale ai sensi dell’art. 2409 c.c. gli addebiti relativi a violazioni di carattere formale...

Non risultano idonei a fondare un’ispezione giudiziale ai sensi dell’art. 2409 c.c. gli addebiti relativi a violazioni di carattere formale (quale, ad esempio, è la mancata tempestiva trascrizione della delibera assembleare nel relativo libro) o, ancora, attinenti al merito delle scelte gestorie degli amministratori, non sindacabili in sede processuale.

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Sulla regolare convocazione dell’assemblea dei soci di s.r.l.
L’articolo 2479 bis, comma 1, c.c. demanda all’atto costitutivo la determinazione delle modalità di convocazione dell’assemblea dei soci in modo...

L’articolo 2479 bis, comma 1, c.c. demanda all’atto costitutivo la determinazione delle modalità di convocazione dell’assemblea dei soci in modo tale da assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione va effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. La legge nulla dice in ordine alla ricezione della raccomandata. Salvo diverse previsioni dell’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogniqualvolta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine indicato nell’atto costitutivo). Tale presunzione di legittimità della delibera, derivante dal rispetto del termine indicato dalla legge o dallo statuto per la spedizione dell’avviso di convocazione, può essere vinta qualora il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non lo abbia affatto ricevuto o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza.
L’art. 2479 bis c.c. prevede che l’assemblea deve essere convocata presso la sede della società (mentre per le s.p.a. l’assemblea deve essere convocata nel Comune ove ha sede la società ex art. 2363 c.c.). Si tratta di previsioni strumentali alla tutela dell’interesse dei soci ad intervenire alla riunione, finalizzate a evitare incertezze o eccessivi disagi per i soci.

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Azione di classe: criterio di collegamento e competenza giurisdizionale
L’art. 840 ter, comma 1, c.p.c. – pacificamente derogatoria del foro del consumatore, non essendo rilevabile, nell’azione di classe, squilibrio...

L’art. 840 ter, comma 1, c.p.c. – pacificamente derogatoria del foro del consumatore, non essendo rilevabile, nell’azione di classe, squilibrio tra le parti rilevante a questi fini ed anzi essendo necessario evitare fenomeni di forum shopping – dice che il criterio di collegamento per stabilire la competenza esclusiva delle Sezioni specializzate in materia di impresa è la sede del resistente. La norma suppone dunque che il resistente abbia sede (o stabilimento o rappresentante: art. 19 c.p.c.) in Italia, risultandone – in assenza di criteri di collegamento alternativi - che il giudice italiano è carente di giurisdizione rispetto ad azioni di classe proposte verso resistenti aventi sede soltanto all’estero, poiché nemmeno in astratto è ipotizzabile una Sezione specializzata in materia di impresa competente a conoscere quella causa.
Il Regolamento UE n. 1215 del 2012 non sembra considerare le azioni di classe ed invece solo le azioni individuali. In particolare gli artt. 17 e 18 menzionano soltanto l’azione “del consumatore”, riferendosi dunque all’azione individuale e non a quella di classe. Pertanto, nel caso in cui parte resistente non abbia sede, stabilimento o rappresentante nel circondario di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, essa non è competente a conoscere della controversia.

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Recupero dei crediti sociali e inerzia dell’amministratore unico
L’inerzia dell’amministratore unico nel recupero di un credito provoca danno alla società solo quando quel credito non risulta più recuperabile,...

L’inerzia dell’amministratore unico nel recupero di un credito provoca danno alla società solo quando quel credito non risulta più recuperabile, perché prescritto o per sopravvenuta insolvenza del debitore: fino a quel momento, chiunque abbia la gestione della società ha la possibilità di agire per recuperarlo.

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Presupposti della sospensione del giudizio e ammissibilità di sentenza di condanna condizionata
Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., che presuppone l’identità delle parti in...

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., che presuppone l'identità delle parti in entrambi i processi, non è sufficiente che, tra due controversie, sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l'obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una delle controversie costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di cosa giudicata.

Nel nostro ordinamento processuale, sono ammesse le sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre però che la circostanza condizionante sia tale che il suo avveramento non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo o diverso giudizio di cognizione. Con, questo tipo di pronunce non viene emessa una condanna da valere per il futuro, ma si accerta l'obbligo (attuale) di eseguire una certa prestazione ed il condizionamento (parimenti attuale) di tale obbligo al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accertamento, altre indagini che quella se la circostanza si sia o meno verificata.
Qualora l'efficacia sia, invece, subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo e diverso giudizio di cognizione, la mancanza di certezza ed inequivocità dell'elemento condizionante rende inammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale.

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Sull’applicabilità del criterio del deficit fallimentare
L’irregolare tenuta della contabilità sociale (integrante indubbiamente una grave violazione dei doveri gravanti sull’amministratore) non comporta di per sé che...

L'irregolare tenuta della contabilità sociale (integrante indubbiamente una grave violazione dei doveri gravanti sull’amministratore) non comporta di per sé che l’intero deficit fallimentare sia automaticamente attribuito ad atti di mala gestio, a prescindere dall’identificazione di tali atti e della loro finanche solo presunta idoneità pregiudizievole, in quanto la contabilità registra gli accadimenti economici, ma non li determina. Il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno. Sul piano del nesso causale, il risultato negativo di esercizio non è conseguenza immediata e diretta della mancata o dell’irregolare tenuta delle scritture contabili ma del compimento da parte dell’amministratore di un atto di gestione contrario ai doveri di diligenza, prudenza, ragionevolezza e corretta gestione. L’amministratore deve sì dare conto di tale atto di gestione nelle scritture contabili, ma laddove ometta tale rilevazione non è necessariamente detto che sussista una perdita di gestione né che quest’ultima, laddove esistente, dipenda dall’irregolarità della tenuta dei registri contabili e della documentazione che l’impresa ha l’obbligo di conservare. In quest’ottica, è onere di colui che afferma l’esistenza di una responsabilità dell’amministratore allegare specificamente l’atto o gli atti contrari ai doveri gravanti sull’amministratore, dimostrare l’esistenza di tale atto e del danno al patrimonio sociale. Soltanto una volta soddisfatti tali oneri, la mancanza delle scritture contabili rileverà quale presupposto per l’utilizzo dei criteri equitativi “differenziali”. Sul piano dei principi generali, d’altronde, il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. presuppone pur sempre che vi sia la prova dell’esistenza del medesimo e del nesso di causalità ma che la quantificazione del danno non sia agevole; il potere, invece, non può essere esercitato né invocato dal danneggiato quale modalità per aggirare l’onere della prova relativamente agli elementi costitutivi dell’illecito.

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Principi in tema di direzione e coordinamento e di diritto di controllo del socio
L’esistenza di diritti particolari dei soci, previsti dallo statuto sociale, che consentono loro di influire sull’andamento della vita sociale anche...

L’esistenza di diritti particolari dei soci, previsti dallo statuto sociale, che consentono loro di influire sull’andamento della vita sociale anche delle società controllate non costituisce circostanza idonea a superare la presunzione prevista dall’art. 2497-sexies c.c., a mente del quale l’attività di direzione e coordinamento si presume con riguardo alle società controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Le determinazioni assunte dai soci della controllante nell’esercizio dei loro diritti particolari non esplicano alcun effetto diretto nella vita sociale della controllata, poiché devono essere sempre esternate tramite gli organi sociali della controllante.

L’assenza di indicazioni, nella visura camerale e nella corrispondenza della controllata, circa la sua soggezione all’attività di direzione e coordinamento della controllante è irrilevante, posto che la controllante non può trarre vantaggio dall’inosservanza degli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497-bis c.c. gravanti su di essa e sui suoi amministratori.

Il diritto previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. può essere esercitato non solo per tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, tra i quali rientra l’esercizio dei diritti particolari previsti dallo statuto sociale.

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Cause di esclusione del socio di S.r.l. ed impugnazione delle relative delibere assembleari
L’esclusione del socio è possibile solo in caso di renitenza al versamento della quota di capitale da lui dovuta e...

L’esclusione del socio è possibile solo in caso di renitenza al versamento della quota di capitale da lui dovuta e all’esito del relativo procedimento (articolo 2466 c.c.), ovvero quando l’atto costitutivo lo consenta, ma in quest’ultimo caso, data la necessità di permettere ai soci di evitare la “sanzione” conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa, si richiede la previa individuazione delle ipotesi che potrebbero integrare una giusta causa di cessazione del vincolo sociale. La clausola statutaria che disciplina l’esclusione del socio, proprio per questa esigenza di consentire la verifica puntuale della ricorrenza della causa di esclusione nel caso concreto, deve quindi descrivere specificamente, a pena di nullità per indeterminatezza, la condotta suscettibile di integrarla.

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Arbitrabilità delle questioni relative al compenso degli amministratori
Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola...

Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società. I rapporti fra amministratori e società, «anche se specificamente attinenti al profilo “interno” dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri» se, beninteso, tale possibilità sia prevista dagli statuti societari.
L’esistenza della clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato l’accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato, esclusa la traslatio iudicii dalla specifica previsione dell’art. 819 ter comma 2 c.p.c..

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