Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 2409 c.c. dal Presidente del Collegio sindacale dimissionario è inammissibile per difetto di legittimazione alla denuncia.
La previsione della legittimazione a proporre la denuncia del Collegio sindacale, riferita all'organo collegiale in carica e non ai suoi singoli componenti, non consente di riconoscere alcuna legittimazione in capo ai singoli componenti del cessato organo di controllo.
La fattispecie della rinuncia del sindaco alla carica prima della scadenza è disciplinata dall'art. 2401 c.c. con la previsione del subentro ai sindaci dimissionari dei componenti supplenti e dell'onere dell'assemblea, nel caso in cui con i sindaci supplenti non sia completa la compagine del collegio sindacale, di convocare immediatamente l'assemblea per l'integrazione dell'organo di controllo, senza possibilità di "prorogatio" dei membri dimissionari, prevista dall'ordinamento, dopo la riforma del diritto societario del 2003, all'art. 2400 comma 1 c.c. solo nell'ipotesi specifica della scadenza del termine.
L'impugnativa di una delibera assembleare che dispone l'utilizzo di riserve al fine di liquidare la quota del socio defunto in favore degli eredi non può sovvertire gli effetti del già avvenuto pagamento (in favore degli eredi), in virtù della regola di salvezza dei diritti dei terzi in buona fede ex art. 2388, ultimo comma, c.c., espressione di principio generale.
La legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l. non è di competenza esclusiva del socio ma disgiuntiva e concorrente rispetto a quella che può intentare la società, della quale il socio assume la veste di sostituto processuale. L’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce, infatti, al socio di s.r.l. una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall’art. 81 c.p.c.; tale legittimazione pur presentando «assonanze col diritto di agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non può considerarsi puntuale declinazione di tale diritto.
Per quanto in concreto infrequente, non può escludersi che la società deliberi l’azione di responsabilità contro l’amministratore senza deliberarne preventivamente la revoca, scelta neppure ritenuta automatica rispetto all’azione di responsabilità.
Il Presidente dell'assemblea non ha il potere di escludere dal voto gli amministratori di fatto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Invero tale potere non discende né dalla regola di cui all’art. 2373 c.c. per cui “gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità”: tale disposizione disciplina l’ipotesi di conflitto di interesse del solo socio-amministratore di diritto, ma non può essere estesa anche al socio-amministratore di fatto; né dalla disposizione di cui art. 2368 c.c. per cui è il socio che si ritiene in conflitto di interessi a dichiarare che intende astenersi.
In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto.
Posto che la clausola generale di buona fede nell’esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge e che in virtù di tale principio ciascuna parte è tenuta, da un lato, ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l’utilità della controparte e, dall’altro, a tollerare anche l’inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse, nel caso di cessione di partecipazioni sociali non si configura alcuna violazione della clausola di buona fede, né sorgono obblighi ulteriori e diversi da quelli previsti nel contratto con riferimento al raggiungimento di obiettivi imprenditoriali della società target. Pertanto in assenza di elementi che provino la specifica assunzione di determinate obbligazioni in capo alla cedente ulteriori rispetto a quelle nascenti dal contratto di cessione, la mancanza di redditività dell’investimento nella target non può essere invocato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c. quale inadempimento della cedente da parte della cessionaria che, in forza exceptio non adimpleti contractus rifiuti di adempiere all’obbligazione di pagamento del prezzo della cessione delle quote cedute. Né la consistenza patrimoniale della società target assume rilevanza, ai fini dell’azione di cui all’art. 1427 - 1429 c.c. (annullamento per errore) e a quella di cui all’art. 1497 c.c. (risoluzione per mancanza delle qualità promesse o essenziali), ove non sia stata prevista una specifica garanzia in tal senso assunta dal venditore; diversamente il difetto di qualità, previsto come causa di annullamento può riguardare solo la qualità dei diritti e degli obblighi, che la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, e non anche la qualità dei beni che costituiscono il patrimonio sociale (fermo, in ogni caso, il regime decadenziale di cui all’art. 1495 c.c.).
L'autorizzazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene e l'opportunità di provvedere alla sua custodia o alla sua gestione temporanea, essendo irrilevante la capacità di gestione del bene da parte di chi lo possiede.
In relazione al requisito del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini dell'estremo dell'opportunità richiesto dall'art. 670 n. 1 cod. proc. civ., che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.
Nel caso di sopravvenuta inefficacia del contratto per avveramento della condizione risolutiva, l'autonomia contrattuale può derogare all'applicazione, in via generale, delle norme relative all’indebito giusta il combinato disposto degli articoli 1353 e 1360 c.c. [nel caso di specie, il Tribunale ha reputato legittima la previsione, per tale ipotesi, della restituzione del doppio degli importi convenuti a titolo di caparra].
Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens.
La delibera assembleare con cui la società decide la vendita di un immobile per ripianare l’esposizione debitoria e risanare la situazione finanziaria non è illegittima per abuso della maggioranza, non essendo diretta al perseguimento di un interesse dei soci di maggioranza personale e antitetico rispetto a quello sociale o teso alla lesione intenzionale gli interessi del socio di minoranza, bensì alla tutela dell’interesse sociale. Ciò tanto più ove il prezzo di cessione del cespite sia di mercato e non vile e ove l’immobile alienato non sia strumentale all’attività sociale. Sotto il profili risarcitorio, poi, il singolo socio non è legittimato a pretendere alcun risarcimento del danno per l’eventuale pregiudizio subito per pretesa dismissione a prezzo non congruo di un cespite sociale, potendo solo agire per il danno diretto subito nella sua qualità di socio e non per danno indiretto, patito direttamente dalla società.
Il difetto di legittimazione del soggetto che ha predisposto la bozza di bilancio - per essere l’amministratore di fatto della società, non investito efficacemente dall’assemblea della carica - non si trascina né inficia la costituzione dell'assemblea né le sue scelte, poiché tale vizio è circoscritto alla sola fase di redazione della bozza. Nel momento in cui tale bozza è presentata all'assemblea e approvata a maggioranza dei soci, il vizio di procedibilità è assorbito dall'espressione dei volontà dei soci. Costituisce, invece, un vizio rilevante ai fini dell’annullabilità della delibera il mancato deposito del progetto di bilancio e dei suoi allegati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti all’assemblea ai sensi dell’art. 2429, comma 3 c.c. richiamato dall’art. 2429 ter c.c..
Per ritenere insufficiente la verbalizzazione della delibera assembleare non rileva la eventuale mancata compiuta indicazione dell’intervento del soggetto revocato, che non attiene alla dichiarazione di voto del socio unico ed atteso che la revoca può essere disposta (art. 2383 c.c.) anche senza giusta causa, per il solo venir meno del rapporto fiduciario, fatto salvo il risarcimento del danno.
Non può darsi luogo a pronunzia di nullità di delibera assembleare per la mancanza della sottoscrizione del verbale da parte del Presidente se ai sensi dell'art. 2377, co. 8, c.c. la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
La legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Ciò che rileva è la prospettazione. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza. Ciò vuol dire che – salvo il caso di dolo – in assenza di espresse garanzie contrattuali risulta preclusa alla parte la possibilità di chiedere sia l’annullamento del contratto per errore o la sua risoluzione ex art. 1497 c.c., sia qualsivoglia risarcimento, indennizzo o revisione del prezzo di compravendita delle partecipazioni a fronte di questioni inerenti la composizione del patrimonio della società partecipata.
Deve escludersi la competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nel caso in cui la controversia, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi della domanda attorea, non abbia ad oggetto un rapporto societario, poiché l’azione svolta non involge questioni inerenti la partecipazione sociale, che rileva solo in via mediata, ma attiene alla validità o meno di una serie di contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, rispetto ai quali l’acquisto delle azioni e la relativa titolarità non rileva quale partecipazione effettiva alle dinamiche societarie dell’impresa ovvero ai benefici di essa.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall’art. 2, comma 1 lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Deve essere pertanto esclusa la speciale competenza delle sezioni specializzate per l’impresa allorchè non di rapporto societario in senso proprio si tratti, ma di mero e occasionale coinvolgimento in causa, quale oggetto di pretese affatto estranee alla compagine societaria, di partecipazioni al capitale dell’ente collettivo.
Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. La querela di falso civile ha, infatti, la finalità di privare il documento della sua efficacia probatoria privilegiata ed è ammissibile solo avverso il documento o la scrittura che ne siano dotati non essendo affatto necessaria per contestare ed accertare la non corrispondenza al vero delle risultanze di scritture che non fanno piena prova fino a querela di falso.