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Sopravvenienze attive e passive di società estinta
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir...

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.

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Cessione di azienda con patto di riservato dominio: principi in materia di inadempimento
La domanda di riduzione dell’indennità ex articolo 1526 c.c., conseguente alla risoluzione di un contratto di vendita con patto di...

La domanda di riduzione dell'indennità ex articolo 1526 c.c., conseguente alla risoluzione di un contratto di vendita con patto di riservato dominio, può essere accolta solo successivamente alla restituzione della res oggetto del contratto di vendita [nel caso di specie, l'azienda], in quanto solo dopo che la restituzione è avvenuta diviene possibile determinare l'equo compenso spettante al venditore per il godimento garantito all'acquirente nel periodo di efficacia del contratto. Il suddetto equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente all'incommerciabilità del bene come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non il risarcimento del danno spettante al venditore.
Con riferimento a un contratto di vendita con patto di riservato dominio che preveda che le rate pagate dal compratore restino acquisite al venditore a titolo di indennità in caso di risoluzione, è considerata manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al venditore la proprietà del bene, gli consenta di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito oggettivo derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene e in tal caso il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.

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Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore e dell’esperto stimatore
L’art. 2500 ter, 2° comma cc impone che, in caso di trasformazione della società da società di persone a società...

L’art. 2500 ter, 2° comma cc impone che, in caso di trasformazione della società da società di persone a società di capitali, il capitale sociale venga determinato sulla base degli elementi dell’attivo e del passivo e risulti da relazione di stima, redatta ai sensi dell’art. 2465 cc per le società a responsabilità limitata. La norma in esame mira a garantire l’integrità del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione. Da ciò discende che la relazione di stima riveste sia funzione valutativa di tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica a valori correnti, cioè di mercato, ma anche funzione certificativa dell’esistenza dei valori del patrimonio sociale. Risponde pertanto del danno provocato ai creditori l'esperto stimatore che abbia falsamente attestato in sede di trasformazione la presenza di un patrimonio netto positivo e così consentito l'occultamento della situazione di scioglimento.

L’art. 2485 cc prevede che gli amministratori debbano senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dalla legge, essendo in caso di ritardo o di omissione responsabili per il danno cagionato alla società ed ai creditori. La norma citata impone agli organi gestori un particolare onere di diligenza nell’accertare “senza indugio” la causa di scioglimento della società ivi compresa la perdita del capitale sociale, imponendosi agli amministratori di verificare nel corso dell’esercizio sociale che l’andamento economico e patrimoniale della società sia tale da non determinare la causa di scioglimento indicata.

Chi agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate.
Il limite del risarcimento va contenuto alle normali conseguenze dell’inadempimento e il danno non può eccedere il rischio assunto dal debitore in relazione alla concreta operazione negoziale intrapresa.

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, quale deroga convenzionale all'art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi del comma 1 della norma, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.

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Azione sociale di responsabilità: arbitrabilità
L’azione sociale di responsabilità promossa dai soci nei confronti degli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c., integra una causa...

L'azione sociale di responsabilità promossa dai soci nei confronti degli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c., integra una causa fra società, da una parte, e amministratori, dall'altra, in quanto si fonda su una legittimazione del socio a esercitare, surrogatoriamente, i diritti della società a beneficio di questa. Invero, i diritti esercitati dal socio sono diritti della società verso il suo amministratore e, solo in forza di una legittimazione straordinaria riconosciuta dalla legge, tale rapporto è agito dal socio e non dalla società che ne è titolare. Al fine di determinare la competenza del giudice ovvero dell'arbitro nel caso di clausola compromissoria statutaria, risulta determinante il rapporto giuridico oggetto della domanda e non il soggetto che la esercita processualmente. Applicando tale principio all'azione sociale di responsabilità, si rileva come il rapporto concerna la società, nel cui patrimonio rifluisce l'eventuale condanna dell'amministratore al risarcimento e potendo solo la società rinunciare all'azione e transigerla.

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Obbligazioni convertibili: diritto di conversione non riportato nel certificato e circolazione
Nel caso in cui il diritto di conversione dell’obbligazione in azione non sia contenuto nei certificati obbligazionari – quali titoli...

Nel caso in cui il diritto di conversione dell'obbligazione in azione non sia contenuto nei certificati obbligazionari - quali titoli al portatore connotati dai caratteri dell’incorporazione, della letteralità, dell’autonomia e dell’astrattezza - ma solamente nella delibera di emissione e nel regolamento del prestito, tale diritto di conversione, qualificabile alla stregua di un patto di opzione (consistente nella formulazione, da parte della società, di una proposta irrevocabile di contratto di sottoscrizione delle nuove azioni, con riserva, per gli obbligazionisti, della relativa accettazione, entro i termini e nelle modalità pattuite, con conseguente produzione dell’effetto costitutivo del rapporto sociale) intercorrente tra la società emittente il primo prenditore, è inefficace nei confronti del successivo prenditore, proprio in forza dei principi surrichiamati cui il certificato obbligazionario sottostà.

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Legittimazione dell’amministratore giudiziario a richiedere l’avvio della procedura di liquidazione giudiziale
Il rendiconto dell’amministratore giudiziario, se non contestato dalle parti, deve essere approvato dal tribunale. A seguito dell’introduzione dell’art. 120 bis...

Il rendiconto dell'amministratore giudiziario, se non contestato dalle parti, deve essere approvato dal tribunale.

A seguito dell’introduzione dell’art. 120 bis d.lgs. 14/2019, ad opera del d.lgs. 83/2022, l'amministratore giudiziario è legittimato a proporre il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in caso di insolvenza della società. Le spese di lite sostenute dall'amministratore giudiziario e dal curatore speciale devono essere rimborsate dal socio che ha presentato un'istanza infondata lamentando asseriti inadempimenti dell’amministratore giudiziario.

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Maggiori compensi ai collaboratori strategici e business judgement rule
Il sindacato del giudice in merito al corretto esercizio della discrezionalità da parte dell’organo amministrativo nell’attività negoziale presuppone l’allegazione dell’assoluta...

Il sindacato del giudice in merito al corretto esercizio della discrezionalità da parte dell’organo amministrativo nell'attività negoziale presuppone l’allegazione dell’assoluta irrazionalità della scelta gestoria (nel caso di specie rispetto alla conclusione di un contratto di locazione e di contratti di collaborazione con altre imprese a condizioni ritenute anomale e sfavorevoli).

La decisione dell’organo amministrativo di riconoscere compensi aggiuntivi o aumenti di stipendio a collaboratori o dipendenti può integrare mala gestio ove sia dedotta e provata l’irragionevolezza dei riconoscimenti avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società e alla posizione nell’organigramma dell’impresa dei beneficiati, non essendo altrimenti sindacabile la scelta di incentivare taluni collaboratori considerati strategici per l’impresa.

Il compimento da parte dell’amministratore di condotte concorrenziali a danno della società, in violazione dell’art. 2390 c.c., va valutato in termini di responsabilità contrattuale derivante dalla violazione delle specifiche obbligazioni assunte con il mandato gestorio e, pertanto, esclude la configurabilità della fattispecie dell’illecito extracontrattuale di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).

È inammissibile l’istanza inibitoria ex art. 2599 c.c. di condotte vietate da un patto di non concorrenza che ha esaurito ogni effetto.

La tardività dell’inserimento nel fascicolo telematico delle buste pervenute dopo la scadenza del termine perentorio può rilevare solo ove effettivamente lesiva del diritto di difesa delle controparti ma non quando il superamento del termine perentorio nell’inserimento delle ultime buste di pochi secondi non abbia arrecato alcun pregiudizio al corretto espletamento del contraddittorio sul contenuto della produzione documentale [nella specie era stata eccepita la tardività del deposito per essersi perfezionato con le buste successive alla prima in un momento di pochi istanti successivo allo spirare del termine di legge].

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Delibere consiliari delle società di mutuo soccorso
Alle delibere dell’organo amministrativo delle società di mutuo soccorso sono applicabili le disposizioni dettate per i consigli di amministrazione delle...

Alle delibere dell'organo amministrativo delle società di mutuo soccorso sono applicabili le disposizioni dettate per i consigli di amministrazione delle società cooperative, che ad esse sono strutturalmente assimilabili.

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Denunzia al tribunale: non realizza gravi e attuali irregolarità gestorie l’aministratore che intervenga per risanare la precedente condizione patrimoniale, finanziaria ed economica della società
Non agisce in violazione del dovere di fedeltà né pone in essere irregolarità nella gestione gravi e attuali l’amministratore che...

Non agisce in violazione del dovere di fedeltà né pone in essere irregolarità nella gestione gravi e attuali l'amministratore che si attivi positivamente per il risanamento della società - anche tramite la redazione di un piano pluriennale per il mantenimento della continuità aziendale - e che dimostri attenzione al ripristino della condizione patrimoniale, finanziaria ed economica della società come ereditata dalla precedente non oculata gestione.

Anche in caso di rigetto della denuncia di gravi irregolarità le spese dell'ispezione possono essere poste a carico della società ove  il ripristino delle condizioni della società sia avvenuto nelle more del presente procedimento.

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L’abuso del diritto ed il diritto di consultazione del socio di minoranza
Il socio di s.r.l. ha un diritto pieno all’esame della documentazione societaria a meno che la sua richiesta sia abusiva,...

Il socio di s.r.l. ha un diritto pieno all’esame della documentazione societaria a meno che la sua richiesta sia abusiva, con ciò intendendosi l'esercizio del diritto per una finalità diversa da quella per la quale esso è riconosciuto e tutelato. Al contrario, non integra di per sé un abuso una condotta, sia pur scorretta o di malafede, ove non sia individuabile alcuno scopo diverso da quello di ottenere l'esibizione dei documenti che il socio ha diritto ad esaminare. Peraltro, non vi è un numero minimo di istanze di accesso che debbano essere presentate prima di proporre un ricorso giudiziale.

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Responsabilità solidale e presupposti per il sequestro conservativo
Il socio che propone l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. agisce nella veste di sostituto processuale della società, per...

Il socio che propone l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. agisce nella veste di sostituto processuale della società, per far valere un danno patito dal patrimonio sociale, e non un danno proprio; pertanto risulta del tutto irrilevante la circostanza che lo stesso non avesse la qualità di socio al momento del compimento dei fatti contestati, essendo sufficiente che tale qualità il socio rivesta al momento della domanda.

Ai fini dell' operatività dell’art. 1310, comma 1, c.c., è sufficiente l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso; l’atto processuale con il quale viene interrotta la prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati opera pertanto ex lege anche nei confronti di coloro che sono rimasti estranei al processo.

Il periculum in mora, quale presupposto del sequestro, va inteso come pericolo di infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c. Detto timore deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito. La semplice insufficienza del patrimonio del debitore può non essere decisiva ai fini della concessione del sequestro, poiché la specificità della cautela consiste nell’assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata contro il rischio di depauperamento del patrimonio nelle more del giudizio e quindi, oltre all’oggettiva incapienza patrimoniale, può essere richiesto che esistano circostanze oggettive (quali protesti, pignoramenti, azioni esecutive iniziate da altri creditori, ecc.) che facciano temere l’impoverimento del debitore nelle more del giudizio.

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Rappresentante comune di quota di s.r.l.: effetti del voto espresso in spregio alla volontà comune
Il voto espresso dal rappresentante della quota comune in violazione di quanto convenuto dai contitolari integra un atto invalido sul...

Il voto espresso dal rappresentante della quota comune in violazione di quanto convenuto dai contitolari integra un atto invalido sul piano interno dei rapporti tra comunione e sua rappresentante, perché compiuto con eccesso di potere (art. 1398 c.c.) o in conflitto di interessi (art. 1394 c.c.). Sul piano esterno, poi, detta condotta si traduce nell'invalidità della delibera adottata grazie al voto determinante espresso dal rappresentante con eccesso rispetto al suo potere o con abuso del medesimo [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte della volontà dei comunisti di votare a favore di un aumento di capitale "con termini e modalità minimi previsti dalla legge", costituisce voto in contravvenzione di quanto deciso quello espresso dalla rappresentante in favore di un aumento di capitale con modalità di sottoscrizione dello stesso che imponga agli aderenti di versare l'intera quota sottoscritta entro il termine fissato per la sottoscrizione, anziché il solo quarto: modalità, dunque, più gravosa rispetto a quella prevista dall'art. 2481 bis c.c.].

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