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Accertamento della violazione del divieto di immistione del socio accomandante e diritto al rendiconto
Laddove abbia rivestito il ruolo di amministratore di fatto della società, il socio accomandante non è legittimato a invocare la...

Laddove abbia rivestito il ruolo di amministratore di fatto della società, il socio accomandante non è legittimato a invocare la tutela prevista dall'art. 2320, comma III, c.c., ivi compreso il diritto a ricevre il conto della gestione.

Il socio accomandante assume il ruolo di amministratore di fatto solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione - intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi - o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Per aversi ingerenza dell'accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dal citato art. 2320 c.c., deve essere realizzata una attività gestoria che sia espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa. Inoltre, l'attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall'imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento esecutivo dell'adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, non esclude di per sé la qualità di terzo dell'accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale pertanto, rimane estraneo.

Ove vi sia controversia in ordine al diritto del socio accomandante di ricevere il conto della gestione da parte del socio accomandatario, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detto diritto.

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Bilancio finale di liquidazione: approvazione espressa in assemblea con contestuale rinuncia a proporre reclamo
È ammissibile che il bilancio finale di liquidazione sia approvato espressamente dai soci in assemblea, ove questi ultimi vi abbiano...

È ammissibile che il bilancio finale di liquidazione sia approvato espressamente dai soci in assemblea, ove questi ultimi vi abbiano acconsentito, quale modalità alternativa al meccanismo di approvazione tacita previsto dall’art. 2493, comma 1, c.c. In questo caso, e salvo che non sia stato approvato all’unanimità con rinuncia dei soci a proporre reclamo, l’eventuale approvazione a maggioranza del bilancio finale di liquidazione lascia impregiudicato il diritto del singolo socio che abbia espresso voto contrario a promuovere reclamo ai sensi dell’art. 2492 c.c.

Non sussiste un termine di decadenza per il deposito del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2492, comma 2, c.c. L’eventuale passaggio di tempo fra presentazione/approvazione del bilancio finale di liquidazione, da un lato, e deposito presso il Registro delle Imprese, dall'altro, con conseguente mutamento della situazione economica e patrimoniale è irrilevante ai fini dell’iscrizione della richiesta cancellazione da parte del Conservatore, dovendo quest’ultimo verificare soltanto il rispetto della procedura formale.

Il bilancio finale di liquidazione va depositato al Registro delle Imprese unitamente alla relazione dei sindaci ai sensi dell’art. 2492, comma 2, c.c. Ai fini dell’iscrizione della richiesta di cancellazione della società, il Conservatore è tenuto a verificare esclusivamente che detta relazione sia allegata al bilancio finale di liquidazione, non potendo invece sindacare nel merito quanto affermato dall’organo di controllo.

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Sospensione dell’ammortamento durante il periodo emergenziale da Covid-19
Come risulta dal tenore letterale dell’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinques, del D.L. 104/2020, la facoltà di sospendere l’ammortamento...

Come risulta dal tenore letterale dell’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinques, del D.L. 104/2020, la facoltà di sospendere l’ammortamento non presuppone l’esistenza di un danno conseguente all’emergenza pandemica né è corretto introdurre, su base interpretativa, una condizione non presente nel testo della legge. Soccorre in tal caso l’art. 12 c. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale secondo cui “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Il criterio teleologico, così come quello analogico e sistematico, si applica infatti in via sussidiaria, laddove il criterio letterale non consenta di individuare il significato in termini sufficientemente certi ed univoci.

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Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di cessione di quote sociali in caso di omesso deposito del bilancio
È ammissibile l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di cessione di quote sociali, ai sensi dell’art. 2932 c.c., anche...

È ammissibile l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di cessione di quote sociali, ai sensi dell’art. 2932 c.c., anche nell’ipotesi in cui la società non abbia depositato il bilancio per più esercizi e/o versi in una situazione di irregolarità amministrativa o fiscale. La previsione dell’art. 2490, sesto comma, c.c., che contempla la cancellazione d’ufficio delle società in liquidazione in caso di omesso deposito del bilancio per tre esercizi consecutivi, non è di per sé ostativa alla cessione delle partecipazioni sociali, in assenza di un provvedimento effettivo di cancellazione dal Registro delle Imprese.

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Estinzione dei debiti sociali e responsabilità degli amministratori di s.r.l. in sede fallimentare
Nel caso in cui l’amministratore della società conceda al creditore sociale un’ipoteca di maggiore valore rispetto al debito effettivo, il...

Nel caso in cui l’amministratore della società conceda al creditore sociale un’ipoteca di maggiore valore rispetto al debito effettivo, il danno all'integrità del capitale sociale deriva non tanto dalla costituzione della garanzia reale, ma dal riconoscimento del maggior debito da parte dell’amministratore. L’amministratore che erroneamente riconosca un maggior debito rispetto a quello effettivo a favore del creditore sociale non risponde ai sensi dell’art. 2476 c.c. se il creditore sociale ha poi rinunciato al maggior credito riconosciutogli, atteso che detta rinuncia è idonea a interrompere il nesso causale tra il riconoscimento del maggior debito e il danno all’integrità del capitale sociale.

Risponde dei danni all'integrità del capitale sociale l’amministratore in carica che, in presenza di una rinuncia parziale del credito da parte del creditore sociale, non si opponga al pagamento della maggior somma anteriormente riconosciutagli dall’amministratore cessato.

In materia di fallimento, l’amministratore non risponde nel caso in cui la società estingua il mutuo erogato a suo favore prima della scadenza contrattuale: infatti, non può ritenersi che tale operazione abbia natura distrattiva (ove non vi siano elementi circa lo stato di insolvenza della società), trattandosi dell'estinzione di un debito effettivamente contratto dalla società e, dunque, del versamento di una somma effettivamente dovuta.

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Inefficacia del contratto concluso dall’amministratore nominato con delibera invalida
Il contratto di compravendita concluso dall’amministratore nominato con delibera viziata è da ritenersi inefficace, ma la causa di invalidità della...

Il contratto di compravendita concluso dall’amministratore nominato con delibera viziata è da ritenersi inefficace, ma la causa di invalidità della nomina dell’amministratore non è opponibile ai terzi dopo la pubblicità, salvo che la società non dimostri che il terzo ne era a conoscenza.

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Competenza territoriale e sede effettiva della società
Nelle controversie in cui sia convenuta una società, non è applicabile l’art. 19, co. 1, c.p.c. – nella parte in...

Nelle controversie in cui sia convenuta una società, non è applicabile l’art. 19, co. 1, c.p.c. - nella parte in cui individua la competenza del giudice del luogo in cui la persona giuridica ha una sede effettiva - quando non sia stato dimostrato in giudizio che in questa stessa si esercita la prevalente attività concernente la vita societaria.

Nell’ordinamento interno vale il principio presuntivo secondo cui la sede effettiva della società coincide con la sua sede legale, salvo rigorosa prova contraria. Pertanto ove non sia provato che, nel luogo del giudice adito, la sede della convenuta è il reale centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa la presunzione non può dirsi superata, con l’effetto della conseguente pronuncia d’incompetenza territoriale dell’ufficio. Ai fini della prova dell’effettività della sede, nemmeno rileva la generica circostanza che l’attività d’impresa di cui all’oggetto sociale non si esplichi nel luogo della sede legale. Per superare l’anzidetta presunzione di coincidenza e radicare la competenza del giudice del luogo diverso da quello della sede legale, è necessario dimostrare che in quest’ultimo operano i dirigenti della società, vi è tenuta l’intera contabilità e si costituisce regolarmente l’assemblea dei soci. Sicché, in difetto di tali elementi, la sede dovrà ritenersi meramente operativa ed inidonea a giustificare la relativa competenza dell’autorità giudiziaria del luogo.

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Clausola penale e caparra confirmatoria nel contratto preliminare per la compravendita di quote sociali
In uno stesso contratto preliminare di compravendita delle quote sociali di una S.r.l., le parti possono prevedere sia una clausola...

In uno stesso contratto preliminare di compravendita delle quote sociali di una S.r.l., le parti possono prevedere sia una clausola penale, sia una caparra confirmatoria, avente ad oggetto lo stesso importo.

Attesa l’alternatività dei rimedi del recesso con ritenzione di caparra confirmatoria - da un lato - e della risoluzione del contratto con risarcimento del danno - dall’altro - la domanda dell’attore di accertamento della risoluzione di diritto del preliminare inadempiuto è incompatibile con l’incameramento automatico della caparra confirmatoria, giacché il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

 

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Conflitto di interessi, curatore speciale, impugnativa della delibera di S.r.l. per abuso di maggioranaza
Non sussiste un conflitto immanente d’interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art....

Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa.

 

La circostanza che l’amministratore abbia redatto la situazione patrimoniale oggetto di impugnativa non è certamente idonea ad integrare un confitto di interessi con la società convenuta; diversamente opinando, sussisterebbe tale conflitto tutte le volte in cui sia impugnato un bilancio redatto dall’amministratore in carica al momento in cui viene proposta l’impugnazione. Del pari, la circostanza che l'amministratore sia il socio di maggioranza non integra, di per sé sola, la sussistenza di un conflitto di interessi con la società.

 

Il conflitto di interessi di cui all’art. 78 cpv. c.p.c. sussiste in tutti e soli i casi in cui vi sia un contrasto fra la società e il suo legale rappresentante, per essere quest’ultimo giuridicamente (e non solo in via di fatto) e direttamente interessato ad un esito della lite diverso da quello che possa invece avvantaggiare l’ente; tale giuridico conflitto non sussiste, invece, quando gli interessi confliggenti appartengano in realtà ai soci o a gruppi di essi, dei quali alcuni, fisiologicamente dissenzienti ma minoritari e altri, maggioritari, che abbiano concorso con il loro voto all’adozione di determinate decisioni assembleari o ad esprimere l’organo amministrativo.

 

La perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., che rimane inalterata, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

 

Una deliberazione assembleare può essere annullata, sotto il profilo dell'abuso della regola di maggioranza, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare i "sintomi" di illiceità della delibera – deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente – in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato. Peraltro, all'infuori della ipotesi di un esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della deliberazione, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per una soluzione dissolutiva.

 

Nell’ambito della disciplina delle delibere assembleari, la regola della maggioranza, secondo cui i soci dissenzienti di minoranza si trovano vincolati alla decisione adottata, trova il suo limite nel necessario rispetto dei principi di correttezza a buona fede, che trovano espressione anche nell’esecuzione del contratto sociale, posto che, ove la maggioranza abbia espresso il suo voto in modo arbitrario e tale da ledere ingiustificatamente gli interessi della minoranza, la delibera medesima potrà essere legittimamente impugnata. L’abuso di maggioranza costituisce, in estrema sintesi, un vizio che va ad inficiare una delibera il cui profilo di invalidità consiste appunto nell’avere piegato fraudolentemente la maggioranza ad un proprio interesse personale, in danno di un altro socio, senza che l’operazione sia assistita da un interesse sociale. In altre parole, l’elemento di discrimine tra legittima soggezione della minoranza al principio maggioritario ed abuso di detto principio, tale da rendere arbitrario e ingiustificato il voto apparentemente vincolante, è la ricorrenza dell’interesse sociale: ove nel voto espresso dalla maggioranza non si possa individuare alcun interesse sociale, il pregiudizio sopportato dalla minoranza potrà considerarsi arbitrario ed ingiustificato, diversamente dal caso in cui il sacrificio della minoranza sia giustificato dal superiore interesse sociale.

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Abuso di maggioranza e mancata nomina del socio di srl come amministratore
L’abuso di maggioranza costituisce violazione dei doveri contrattuali, che nascono dal contratto di società e, pertanto,  la lesione del socio...

L'abuso di maggioranza costituisce violazione dei doveri contrattuali, che nascono dal contratto di società e, pertanto,  la lesione del socio minoritario, per essere rilevante, deve attenere, in via di principio, al suo diritto partecipativo, cioè al medesimo diritto che entra in gioco nel contratto sociale [nella specie il socio di minoranza contestava di non essere stato nominato amministratore, come invece costantemente avvenuto in passato].

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Natura ed onere probatorio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 146 l. fall.
L’azione sociale di responsabilità ex art. 146 l. fall. ha natura contrattuale, sicché il curatore può limitarsi a dimostrare la...

L’azione sociale di responsabilità ex art. 146 l. fall. ha natura contrattuale, sicché il curatore può limitarsi a dimostrare la qualità di amministratore del soggetto convenuto e allegare specificamente l’inadempimento agli obblighi di diligenza, mentre grava sull’amministratore l’onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi gestori.

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Diritto di consultazione del socio di s.r.l. ed esigenze di riservatezza della Società
Il contrasto tra diritto di estrazione  delle copie da parte del socio di s.r.l. ed esigenze di riservatezza della società...

Il contrasto tra diritto di estrazione  delle copie da parte del socio di s.r.l. ed esigenze di riservatezza della società va risolto alla luce del generale principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possano trovare specifica limitazione laddove alle esigenze di controllo "individuale" della gestione sociale, cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476, co. II, c.c., si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.

L’estrazione di copia dei documenti oggetto di ispezione costituisce una facoltà accessoria che deve essere giustificata dal socio e che può essere limitata ovvero esclusa nei casi in cui prevalga l’interesse sociale alla riservatezza dei dati e delle informazioni presenti nella documentazione visionata, onde evitare che il loro contenuto possa essere divulgato o utilizzato impropriamente.

L’esclusione della facoltà di estrazione delle copie non preclude, ad ogni modo, al socio di promuovere un’azione giudiziale, ben potendo questi, nell’ambito del processo esperito acquisire, con un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., la documentazione in precedenza esaminata in sede di ispezione effettuata ai sensi dell’art. 2476, co. II, c.c..

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