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Vincolatività della delibera di approvazione del bilancio
La delibera di approvazione del bilancio di una società di capitali assunta con le prescritte maggioranze ha efficacia vincolante nei...

La delibera di approvazione del bilancio di una società di capitali assunta con le prescritte maggioranze ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società verso i medesimi che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio. Pertanto, l'appostazione a bilancio di qualsiasi voce costituisce piena prova dell'esistenza di detta voce nei confronti di tutti i soci che non abbiano impugnato detta delibera.

 

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Responsabilità del liquidatore
La responsabilità del liquidatore ex artt. 2476, 2489, 2491 e 2495 c.c. per l’attività di liquidazione del patrimonio sociale ha...

La responsabilità del liquidatore ex artt. 2476, 2489, 2491 e 2495 c.c. per l'attività di liquidazione del patrimonio sociale ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che grava sui creditori agenti in giudizio l'onere di dimostrare tutti i presupposti di tale responsabilità e precisamente l'esistenza del credito (o la sua conoscibilità secondo la diligenza richiesta), l'inadempimento da parte della società, la natura dolosa o colposa della condotta del liquidatore ed il nesso di causalità tra questa e il danno, dato dal mancato soddisfacimento del credito. In particolare, il creditore sociale rimasto insoddisfatto ha l'onere di provare l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che, invece, sia stata distribuita ai soci o ai creditori (in violazione della par condicio creditorum), oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.

I vizi redazionali attinenti al bilancio di liquidazione non sono sufficienti, in quanto tali, a fondare la responsabilità dell’organo liquidatorio; è ulteriormente necessario dimostrare che tali comportamenti hanno impedito la corretta ripartizione di attività sociali tra i creditori. Quanto alla condotta colposa,  i liquidatori sono tenuti ad adempiere i propri doveri “con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”. La sussistenza di una condotta colposa è astrattamente ravvisabile anche in caso di mancato pagamento dei crediti conosciuti o conoscibili utilizzando la normale diligenza; tuttavia, l’individuazione di una condotta colposa non è sufficiente a determinare la responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti: a tal fine, è infatti necessario che il mancato soddisfacimento del credito sia eziologicamente riconducibile al liquidatore, il che si verifica qualora il creditore dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito ed è stata, invece, distribuita ai soci o agli altri creditori di grado almeno pari al proprio, oppure, in mancanza di qualsiasi attivo, l’imputabilità di tale circostanza alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

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Mala fede nell’iscrizione del atto di alienazione della quota sociale
Il regime di circolazione delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata è regolato dall’art. 2470 c.c., che dispone,...

Il regime di circolazione delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata è regolato dall’art. 2470 c.c., che dispone, tra l’altro, che l'atto di trasferimento di una partecipazione, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Da tale iscrizione, l’atto ha effetto di fronte alla società. Inoltre, la disposizione menzionata ha cura di regolare anche l’ipotesi di conflitto tra più acquirenti della medesima quota: dispone infatti il terzo comma dell’art. 2470 c.c. che, se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Gli effetti che l'ordinamento così riconosce all'iscrizione nel registro delle imprese non operano qualora tale iscrizione sia stata eseguita, con evidente mala fede, nelle more del giudizio intrapreso da un terzo acquirente per la verificazione delle sottoscrizioni poste in calce ad una scrittura privata di cessione della medesima quota.

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Diritto di controllo del socio di s.r.l.
In caso di comproprietà della quota sociale tra più soci, la legittimazione attiva all’accesso alla documentazione non compete esclusivamente al...

In caso di comproprietà della quota sociale tra più soci, la legittimazione attiva all’accesso alla documentazione non compete esclusivamente al rappresentante comune, ma può essere riconosciuta anche al singolo comproprietario.

L'esercizio del diritto di controllo non necessita di alcuna ulteriore motivazione che quella della strumentalità alla tutela dell'interesse del socio a procedere al controllo ed alla verifica dell'andamento degli affari sociali e dell'operato della governance della società, anche al fine di appurare eventuali negligenze, irregolarità e condotte dannose, e se del caso, promuovere le opportune azioni di responsabilità. L'unico limite cui è sottoposto detto diritto è che esso venga esercitato nel rispetto del principio di buona fede e correttezza: non può infatti essere esercitato ove sia preordinato a soddisfare finalità extrasociali o ad arrecare pregiudizio all'attività sociale.

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Ripetizione dell’indebito in caso di mancata costituzione della società
E’ legittima la richiesta di ripetizione dell’indebito per assenza di giustificazione causale allorquando l’attribuzione patrimoniale sia avvenuta al fine di...

E' legittima la richiesta di ripetizione dell'indebito per assenza di giustificazione causale allorquando l'attribuzione patrimoniale sia avvenuta al fine di costituire una società, entro un dato termine risultante da scrittura privata, ad opera della parte incaricata, e quest'ultima non abbia costituito la società medesima entro detto termine.

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Esercizio legittimo del diritto di rinvio dell’assemblea
La norma contenuta nell’art. 2374 c.c., costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale rispetto all’efficienza deliberativa dell’assemblea ed è quasi unanimemente interpretata...

La norma contenuta nell'art. 2374 c.c., costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale rispetto all'efficienza deliberativa dell'assemblea ed è quasi unanimemente interpretata nel senso che il diritto potestativo esercitato dai soci non possa risolversi nella mera facoltà di avanzare istanza di rinvio, salva l'ampia discrezionalità dell'assemblea nel deliberare al riguardo, bensì di «ottenere» il differimento dei lavori assembleari, atteso che una diversa interpretazione vanificherebbe l'intera portata della norma. Premesso che la norma è volta a garantire l'assunzione, all'esito di una discussione approfondita, di decisioni sorrette da piena consapevolezza in merito alla loro complessiva portata a beneficio dell’intera compagine sociale, il secondo comma, indicando un termine sufficientemente contenuto e soprattutto la possibilità di esercitare il diritto una sola volta per lo stesso oggetto, ha lo scopo di ovviare a richieste di rinvio con finalità meramente ostruzionistiche, realizzando in tal modo un equilibrio fra l'interesse dei soci a una maggiore informazione sui temi all'ordine del giorno e quella di assicurare lo svolgimento efficiente e tempestivo dell'attività assembleare.

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Illegittima prosecuzione dell’attività sociale
In presenza di una causa di scioglimento della società per perdite, al fine di ritenere sussistente la condotta di mala...

In presenza di una causa di scioglimento della società per perdite, al fine di ritenere sussistente la condotta di mala gestio in capo agli amministratori, è necessario che (i) il capitale sociale sia sceso sotto il minimo di legge; (ii) gli amministratori si siano accorti di tale circostanza o se ne potevano accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze; (iii) gli amministratori abbiano omesso di convocare senza indugio l'assemblea finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero, se l'assemblea si è tenuta, non siano state adottate delibere tali da consentire la prosecuzione dell'attività sociale e gli amministratori non abbiano iscritto la causa di scioglimento e la messa in liquidazione della società; (iv) gli amministratori, pur conoscendo la perdita del capitale e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, abbiano compiuto nuove operazioni generative di danno per la società; (v) l'attività proseguita in un'ottica non conservativa abbia prodotto dei danni alla società o ai creditori, depauperando il patrimonio sociale.

La liquidazione del danno subito dalla società per effetto della illegittima protrazione dell'attività imprenditoriale della società è quantificata utilizzando il criterio della "differenza dei patrimoni netti", in virtù del quale il danno viene calcolato come differenza tra i patrimoni netti individuati nel momento in cui si verifica la causa di scioglimento e nel momento del passaggio alla fase di liquidazione. In questo modo, si addebita all'amministratore la sola perdita incrementale, essendo il pregiudizio per la società configurabile come incremento del deficit patrimoniale.

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Invalidità del contratto di cessione di quota sociale
La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota...

La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 cod. civ. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

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Limitazioni al diritto del socio a consultare i libri sociali
Il diritto a consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ex art. 2476 c.c. è riconosciuto, in analogia...

Il diritto a consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ex art. 2476 c.c. è riconosciuto, in analogia con quanto disposto dall'art. 2261 c.c., a qualunque socio non amministratore di una s.r.l., indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui risulti titolare. Il diritto potestativo in questione soffre solo di una limitazione strettamente legata al principio di buona fede ex art. 1375 c.c., che vieta di esercitare il diritto per scopi estranei al controllo di gestione della società. I soci non possono esercitare i propri diritti di controllo con  modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti: una scelta puramente emulativa o vessatoria o antisociale di tempi e modi dei diritti di controllo farebbe, infatti, esorbitare questi ultimi dallo scopo per cui sono stati concessi dall'ordinamento ai soci stessi.

Deve ritenersi consentito limitare il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia attraverso l'accorgimento del mascheramento preventivo dei "dati sensibili" presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori, laddove le esigenze di controllo individuale della gestione sociale - cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. secondo comma - si contrappongano a non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società, tra cui rientra sicuramente la necessità di mantenere la riservatezza su dati e informazioni che il socio, anche involontariamente, potrebbe diffondere nell'ambito familiare avente interessi imprenditoriali contrastanti.

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I limiti della c.d. business judgement rule
L’insindacabilità del merito delle decisioni degli amministratori (c.d business judgement rule) è soggetta all’eccezione concernente la valutazione di omissioni di...

L’insindacabilità del merito delle decisioni degli amministratori (c.d business judgement rule) è soggetta all’eccezione concernente la valutazione di omissioni di cautele, verifiche ed informazioni normalmente richieste per le scelte gestionali nell’ambito del processo decisionale, ovvero di scelte irragionevoli o arbitrarie, come nel caso di operazioni particolarmente avventate, irrazionali, improntate a leggerezza o imprudenza.

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L’azione sociale di responsabilità promossa contro gli amministratori ha natura contrattuale
In tema di responsabilità degli amministratori, gli elementi costitutivi dell’azione sociale di responsabilità si sostanziano nell’allegazione dell’inadempimento degli amministratori ai...

In tema di responsabilità degli amministratori, gli elementi costitutivi dell’azione sociale di responsabilità si sostanziano nell’allegazione dell’inadempimento degli amministratori ai doveri loro imposti dalla legge o dall’atto costitutivo (compresa la negligenza commisurata alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze, con il limite della c.d. business judgment rule) e nella domanda di risarcimento del danno che i loro comportamenti inadempienti abbiano provocato al patrimonio della società.

L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali si fonda sulla violazione, da parte degli amministratori, degli obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto e mira a reintegrare il patrimonio sociale anche in termini di mancato guadagno. L’azione ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi (al patrimonio della società), mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti dalla carica.

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Bilancio di esercizio redatto in violazione dei precetti di chiarezza e precisione
Il bilancio d’esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co....

Il bilancio d’esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2, cod. civ., è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte. È non può revocarsi in dubbio che tra i suddetti allegati un ruolo essenziale, ai fini della chiarezza delle informazioni desumibili dal bilancio, sia svolto proprio dalla relazione allegata al documento contabile. Allo scopo di realizzare il diritto di informazione, che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, gli amministratori devono, invero, soddisfare l’interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, e sono, quindi, perfino obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.

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