Dalla cessione di una partecipazione societaria non consegue quale naturale negotii il trasferimento dei crediti che il socio cedente vanti verso la società, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale. Sarà quindi onere del cessionario dimostrare l’intervenuta cessione a lui anche dei crediti che altro ex socio vantava verso la società. Riguardo all’opponibilità di detta cessione alla debitrice società ceduta, saranno sufficienti la notifica del ricorso monitorio prima e la comunicazione della comparsa di risposta poi, da considerarsi atti ad ogni effetto equipollenti alla informale denuntiatio richiesta dall’art. 1264 co. 1° c.c.
La questione dell’assoggettabilità di un credito, derivante da un precedente finanziamento soci, alla postergazione di cui all’art. 2467 co. 2° c.c., non può essere posta con riguardo al momento in cui il rimborso è stato per la prima volta richiesto se la società è stata posta in liquidazione, data la persistenza delle condizioni alle quali l’art. 2467 co. 2° c.c. àncora la postergazione.
In merito all'iscrizione di un fondo a bilancio per un apposito "rischio", l’apprezzamento del rischio dell’effettiva sussistenza di passività non ancora determinate al momento di chiusura dell’esercizio si concretizza, non nel rilievo di una vicenda gestoria oggettivamente già conclusa, ma in un giudizio:
- ex ante delle probabilità/possibilità di evoluzione di una situazione;
- la cui correttezza non è ancorata a dati oggettivi, ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la violazione solo dei quali può quindi portare a far ritenere scorretta la valutazione e, conseguentemente, inficiato il bilancio da carenze quanto all’appostazione di fondo rischi e, quindi, contrastante anche con il principio di verità.
Nel caso di un contratto preliminare di cessione di azioni per persona da nominare, contenente una clausola di aggiustamento prezzo che vuole farsi valere nei confronti dell'asserito promissario acquirente nominato, il promittente venditore deve assolvere l'onere di provare che l’originaria promissaria acquirente abbia compiuto la designazione a favore dell'acquirente nominato nella stessa forma usata per il contratto e che quest'ultimo abbia accettato, subentrando quindi alla parte originaria, con acquisto degli stessi diritti ed assunzione dei medesimi obblighi originariamente in capo alla promissaria acquirente originaria.
Alternativamente manca la prova che tale clausola di aggiustamento prezzo sia stata riportata nel contratto sottoscritto dall'asserito promissario acquirente nominato.
Quando viene disposta nei confronti di un consorzio la procedura di prevenzione ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e si applica, in relazione all'accertamento del passivo, l'art. 52 del citato decreto, i crediti di terzi devono essere accertati in conformità con gli art. 57 e ss., e, poiché la misura di prevenzione è volta a regolare, successivamente all'accertamento del passivo e del piano di pagamento, lo stato dei crediti vantati da terzi nei confronti di società sottoposte a misure di prevenzione antimafia - essendo, inoltre, tale procedura concorsuale alternativa al fallimento - è improcedibile la domanda di accertamento del credito vantata davanti al giudice civile secondo le norme del rito ordinario di cognizione. Inoltre, l'improcedibilità della domanda di parte attrice comporta sia l'assorbimento della riconvenzionale diretta all'accertamento del credito nei confronti di controparte sia il trasferimento dell'azione avanti al giudice penale secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 159/2011 - e non l' immediata realizzazione di una delle ipotesi di inefficacia del sequestro giudiziario previste dall'art. 669 novies c.p.c.
Nell'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., esercitata dal curatore nei confronti di amministratori e sindaci di S.p.A. fallita, l'inadempimento si presume colposo: se l'allegazione della violazione degli obblighi (che, nel caso della fattispecie dell'azione sociale riguarda doveri imposti dalla legge, dallo statuto o obblighi generali di vigilanza e intervento, mentre, nel caso dell'azione spettante ai creditori sociali, riguarda comportamenti lesivi dell'integrità patrimoniale) grava sul curatore, la prova della mancanza del nesso di causalità tra tali comportamenti e il fatto dannoso, e quindi la prova positiva dell'osservanza di tali doveri, grava sugli amministratori. In questo contesto, il nesso di causalità non è solo presupposto necessario e sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria, ma anche parametro per l'entità del risarcimento. In particolare, gli obblighi che riguardano la riduzione del capitale per perdite al disotto del minimo legale - prevista come causa di scioglimento, la quale conferisce agli amministratori il potere di gestire la società ai fini della liquidazione - implicano responsabilità non solo per mancanza di accertamento della menzionata causa ma anche per il suo non tempestivo riconoscimento: chi agisce ex art. 2486 c.c. deve dunque fornire evidenza della prosecuzione dell'attività imprenditoriale, dell'avvenuta perdita di capitale e gli atti negoziali posti in essere successivamente - e nonostante - la conoscenza della predetta causa di scioglimento; spetta invece agli amministratori provare che la protrazione dell'attività è dovuta a finalità liquidatorie, connesse all'ordinaria attività di impresa e non comportanti nuovi rischi.
I termini ristretti per impugnare le delibere societarie (rispettivamente 180 giorni nei casi nullità ex art. 2379 c.c. e 90 giorni nei casi di annullabilità ex art. 2377) sono disposti a tutela della stabilità delle decisioni societarie e, pertanto, con riferimento al termine di 90 giorni con cui far valere il vizio di annullabilità della delibera per la violazione del diritto di opzione ex art. 2441, va rilevato che esso decorre, a pena di decadenza, anche in pendenza di sequestro e poi confisca di prevenzione delle azioni della S.p.A., durante i quali, peraltro, l’esercizio dei diritti sociali non è sospeso ma è affidato all’amministratore giudiziario. Le ipotesi di sospensione e interruzione di tale termine sono tassative ai sensi dell’art. 2941 c.c. e, per questo, non suscettibili di interpretazione analogica, ferma restando la tutela risarcitoria esperibile nel termine quinquennale ai sensi dell’art. 2949 c.c., risultando le norme dell’art. 2377 comma 8, dell’art. 2378 comma II, in tema di delibere annullabili, e dell’art. 2379 ter, ultimo comma c.c., in tema di delibere nulle, l’espressione del generale diritto alla tutela risarcitoria, che assicura il ristoro del pregiudizio subito dall’altrui condotta quando non sia prevista (o non sia più esperibile) una tutela in forma specifica; il il breve termine di novanta giorni per la delibera annullabile deve ritenersi previsto a pena di decadenza soltanto per l’impugnazione della delibera, mentre l’eventuale tutela risarcitoria va azionata negli ordinari termini che, in materia societaria, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.
La costituzione di parte civile nel processo penale avente ad oggetto la contestazione di una condotta distrattiva da parte di un amministratore della società concerne, sotto il profilo civilistico, sia gli inadempimenti ai doveri di amministratore della società considerata “uti singula” sia gli inadempimenti di quei medesimi doveri eventualmente commessi quale partecipe all’attività di direzione e coordinamento svolta dalla holding, essendo la condotta inadempiente sempre la stessa, così come i doveri violati e i soggetti danneggiati. Conseguentemente, poiché la coincidenza di petitum, causa petendi e parti delle azioni promosse in sede civile e penale determina l’applicazione dell’effetto estintivo previsto implicitamente dall’art. 75, primo comma, c.p.p., l’azione di responsabilità ex art. 2497, secondo comma, c.c. proposta in sede civile nei confronti del medesimo amministratore in ragione della sua partecipazione all’attività di direzione e coordinamento abusivamente svolta dalla holding dovrà essere dichiarata estinta d’ufficio.
In caso di società di persone costituita da soli due soci, allorché lo statuto attribuisca il compimento degli atti di ordinaria amministrazione ai soci amministratori congiuntamente, la protratta irreperibilità di uno dei soci amministratori è idonea ad integrare una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2272, secondo comma, c.c., in quanto, determinando di fatto l’inattività dell’organo sociale, causa l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.
Qualunque sia la connotazione della responsabilità invocata in un'azione risarcitoria, la struttura della fattispecie postula che tra la condotta inadempiente o contra ius addebitata al danneggiante e il danno patito dal danneggiato sussista un nesso di causalità, seppur ‘adeguata’ e di carattere probabilistico, tale per cui sia allegato e dimostrato dall’attore (su cui incombono entrambi detti oneri) che la condotta commissiva ed omissiva del convenuto sia stata, se non la causa determinante, quantomeno una concausa efficacemente concorrente della lesione subita nella propria sfera giuridico-economia. Sicché, nel caso di azione risarcitoria promossa nei confronti dei revisori legali da parte di terzi entrati in contatto con la società revisionata, a prescindere che la domanda sia proposta ex art. 15 d.lgs. n. 39/2010 ovvero ex art. 2043 c.c., grava sull’attore fornire la prova che l'inadempimento dei revisori agli obblighi su di essi incombenti si sia posto in diretta relazione causale con il danno lamentato [nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del revisore non ravvisando la prova che l'asserito inadempimento del revisore si sia posto in diretta relazione causale con la decisione dell’attrice di acquistare azioni della società revisionata, poi messa in l.c.a.].
L’evocazione del diritto di regresso da parte del socio di una società di persone che abbia provveduto a soddisfare personalmente un debito sociale in ragione della responsabilità solidalmente gravante sui soci a norma dell’art. 2267, primo comma, c.c. presuppone l'accertamento della qualità di socio illimitatamente responsabile del soggetto nei cui confronti la domanda di regresso è proposta, dell’inadempimento della società nei confronti del terzo creditore e dell’avvenuto pagamento del dovuto da parte del socio che agisce in regresso. Sicché, in mancanza di prova di tali elementi costitutivi della responsabilità solidale invocata, la domanda di regresso deve ritenersi priva di fondamento.
Differentemente dall’azione revocatoria disciplinata dall’art. 2901 c.c., l’azione surrogatoria prevista all’art. 2900 c.c. costituisce un rimedio eccezionale, derogatorio della regola di cui all’art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui ed è pertanto applicabile nei soli casi e alle condizioni previste dalla legge, senza possibilità di applicazione estensiva. Conseguentemente, poiché l’art. 2900 c.c. prevede quale presupposto essenziale dell’azione in parola la sussistenza, in capo a chi agisce, della qualità di creditore, e dunque la sussistenza di un credito certo, non può ritenersi legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché contestato nell’an e oggetto di accertamento giudiziale, il quale costituisce una mera aspettativa di fatto (e non di diritto) che si risolve nella speranza dell’accoglimento dell’azione proposta e perciò non consente di ritenere sussistente in capo a chi la vanta la attualità della qualità di creditore necessaria per agire in via surrogatoria.
Inoltre, il presupposto che legittima l'azione ex art. 2900 c.c. consiste nell’inerzia del debitore nell’esercizio dei diritti e delle azioni che gli spettano verso i terzi. Ne deriva che l’esperibilità dell’azione in surrogazione deve ritenersi esclusa in presenza di un qualsivoglia comportamento positivo posto in essere dal debitore che, ancorché lesivo delle aspettative del creditore, costituisca una manifestazione di volontà di gestione e non, invece, un indice di trascuratezza del proprio diritto. Conseguentemente, in assenza di allegazioni a supporto della lamentata inerzia, la mera intestazione fiduciaria di quote sociali non consente di fondare un giudizio di trascuranza in capo al fiduciario e, per l’effetto, non è di per sé idonea ad integrare il requisito dell’inerzia richiesto per l’ammissibilità dell’azione di surrogazione nei suoi confronti.
Qualora un creditore di una società di capitali invochi la responsabilità illimitata del liquidatore sociale, affermando di essere stato pretermesso nella fase di liquidazione a vantaggio di altri creditori, lo stesso dovrà anzitutto dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, da provare come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione. Talché la mancata circoscrizione del credito e il suo grado di priorità rispetto ad altri, prima della summenzionata fase, da parte dello stesso creditore, comporta l’esonero del liquidatore da qualsivoglia tipo di responsabilità in merito all’eventuale mancata apposizione di quest’ultimo all’interno del piano di pagamento dei creditori sociali, non potendo, nel caso di specie, ritenersi violato il principio della par condicio creditorum, così come previsto dall’art. 2489 cod. civ.