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Limiti al sindacato delle scelte gestorie di amministratori e liquidatori di s.r.l.: la “business judgement rule”
In base al principio “business judgment rule” la convenienza delle scelte di gestione adottate dagli amministratori e dai liquidatori di...

In base al principio “business judgment rule” la convenienza delle scelte di gestione adottate dagli amministratori e dai liquidatori di società è tendenzialmente insindacabile in sede giudiziale, salvo la manifesta irragionevolezza delle stesse, desumibile dal fatto che l'amministratore non abbia usato le necessarie cautele e assunto le informazioni rilevanti. Si tratta di una valutazione da condurre necessariamente ex ante, non potendosi affermare l'irragionevolezza di una decisione dell'amministratore per il solo fatto che essa si sia rivelata ex post economicamente svantaggiosa per la società. In particolare, non può essere ritenuto responsabile l’amministratore o il liquidatore che, prima di adottare la scelta gestoria contestata, si sia legittimamente affidato all’ausilio di figure professionali specializzate.

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Contestazione di delibera assembleare non iscritta nei libri sociali e onere della prova
Laddove la società contesti l’esistenza di una delibera non annotata nei libri sociali, chi se ne avvale verso la società...

Laddove la società contesti l'esistenza di una delibera non annotata nei libri sociali, chi se ne avvale verso la società è onerato di provarne con ogni mezzo l'esistenza, il documento rappresentante il verbale non annotato risultando in sostanza un documento rispetto al quale la società va considerata terza per la mancanza di annotazione.

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Efficacia del contratto preliminare di cessione di quote
Il contratto preliminare di cessione di quote societarie, se si eccettuano i casi di trascrizione previsti dall’art. 2645-bis c.c., non...

Il contratto preliminare di cessione di quote societarie, se si eccettuano i casi di trascrizione previsti dall’art. 2645-bis c.c., non è opponibile ai terzi acquirenti poiché dal negozio preparatorio scaturisce un rapporto giuridico che ha effetto solo tra i soggetti contraenti. Pertanto, dopo che le quote oggetto del preliminare siano state cedute a terzi, la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo non può trovare accoglimento, salve in ogni caso le conseguenze sotto il profilo risarcitorio connesse alla eventuale violazione degli obblighi scaturenti dal vincolo pre–negoziale.

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Responsabilità dell’amministratore di S.r.l. ex art. 2476: l’inadempimento ingiustificato non è necessariamente sinonimo di dolosa preordinazione del debitore
Nell’ipotesi di inadempimento non giustificato da parte di una società a responsabilità limitata, ai fini dell’applicazione dell’art. 2476 comma 7...

Nell'ipotesi di inadempimento non giustificato da parte di una società a responsabilità limitata, ai fini dell'applicazione dell'art. 2476 comma 7 c.c. - quale specificazione dell'art. 2043 c.c. - è necessario allegare la prova della dolosa preordinazione da parte dell'amministratore della società inadempiente perché si configurino gli estremi dell'insolvenza fraudolenta: tale fattispecie richiede che il soggetto agente abbia contratto un'obbligazione con il proposito di non adempierla, dissimulando il proprio stato di insolvenza. A tal scopo, nel caso di specie non è stato sufficiente, per il creditore, allegare le perdite accumulate ed il conseguente fallimento della società debitrice, perché non si può ritenere che l'amministratore intendesse impedire l'operatività dell'azienda sin dalla stipula del contratto oggetto di contestazione. Non è possibile affermare, in termini generali, che dietro ad ogni inadempimento ingiustificato debba necessariamente diagnosticarsi la presenza di una dolosa preordinazione da parte del debitore.

In caso di azione di responsabilità ex art. 2476 comma 6 c.c., va dimostrato il nesso causale tra il danno lamentato da parte attrice e le condotte tenute da parte dell'amministratore della società debitrice, allegando la prova dell'azzeramento del patrimonio, quale elemento rilevante ai fini della responsabilità. Nel caso in esame, è stato ritenuto non sufficiente allegare le violazioni degli artt. 2482-ter, 2484, 2485 e 2486 c.c., oltre che del mancato deposito dei bilanci e delle relazioni previste per legge, successive alla stipulazione del contratto fonte dell'inadempimento, in quanto non vi è alcuna prova del fatto che, in caso di tempestiva liquidazione della società, il credito sarebbe stato soddisfatto. L'aggravamento delle perdite non è stato sufficiente a dimostrare il nesso causale con il danno lamentato da parte attrice, posto che tale condotta non ha reso il patrimonio insufficiente al soddisfacimento del credito, essendo questo già insufficiente prima che si consumassero le violazioni allegate.

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Approvazione del bilancio tra passività possibili e probabili
Ai fini della redazione del bilancio d’esercizio è necessario distinguere ai sensi dell’art. 2424 bis, comma terzo, c.c. tra le...

Ai fini della redazione del bilancio d’esercizio è necessario distinguere ai sensi dell’art. 2424 bis, comma terzo, c.c. tra le passività incerte, ma valutate solamente come possibili (per le quali non deve essere previsto alcun accantonamento), e le passività incerte, ma valutate come probabili (per le quali deve essere previsto un adeguato accantonamento). Tale valutazione di possibilità e non di probabilità dell’avverarsi di un rischio, da rendere al momento di predisposizione del bilancio, può essere desunta dalla lettura complessiva della nota integrativa, essendo perciò del tutto superflua un’affermazione esplicita in tal senso; ne consegue che una tale mancanza, solo formalistica, non possa minare la chiarezza, la veridicità e la correttezza del bilancio in quanto consente comunque a ciascun soggetto di conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell’esercizio. La stessa è pertanto inidonea a configurare un vizio suscettibile di determinare la violazione dell’art. 2423, comma 2, c.c. e quindi la nullità della delibera che approva il bilancio medesimo.

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Diritto di libero accesso alle cooperative o solo risarcimento del danno ingiusto
L’illegittimità  dell’esclusione dalla qualità  di socio della cooperativa trova fondamento nella mancata osservanza dell’obbligo di motivazione ex art.2528 c.c. Il...

L'illegittimità  dell'esclusione dalla qualità  di socio della cooperativa trova fondamento nella mancata osservanza dell'obbligo di motivazione ex art.2528 c.c. Il diritto di libero accesso alle cooperative ex art.2524 c.c è garantito salvo il caso in cui il medesimo statuto della cooperativa vada a prevedere la necessità  della sussistenza di determinati requisiti, ai fini dell'acquisizione dello status di socio.

Ai fini di una richiesta risarcitoria del danno ingiusto (patrimoniale e non patrimoniale) è  necessario l'accertamento del rapporto causale intercorrente tra l'esclusione dalla qualità  di socio e il prodursi del danno ingiusto. Dunque, ove l'acquisizione dello status di socio, stante la posizione giuridicamente rilevante e riconosciuta, sia subordinata al possesso di determinati requisiti previsti dallo statuto la sua negazione non va a costituire un violazione degli articoli richiamati.

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La natura giuridica dei versamenti effettuati dai soci in favore della società, criteri discretivi e disciplina applicabile
L’erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di...

L'erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci.

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Giusta causa di revoca delle deleghe endo-consiliari
Nei rapporti interni al consiglio di amministrazione, la revoca della delega gestoria all’amministratore costituisce un atto  che non può essere...

Nei rapporti interni al consiglio di amministrazione, la revoca della delega gestoria all’amministratore costituisce un atto  che non può essere sindacato; se compiuto in assenza di giusta causa non ammette una tutela reale ma determina il diritto del revocato al risarcimento del danno.

Il venir meno del rapporto fiduciario fra titolare del potere di rappresentanza dell’ente e il suo vice può costituire giusta causa per la revoca dell’amministratore prevista dall’art. 2383, terzo comma, c.c., qualora la condotta del delegato si ponga in oggettivo contrasto con le linee d’azione condivise da tutto l’organo.

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L’autonomia delle cd. “business warranties” rispetto all’usuale garanzia della vendita e la natura interna o internazionale dell’arbitrato
Costituiscono criterio di identificazione della natura internazionale dell’arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all’estero di almeno una delle...

Costituiscono criterio di identificazione della natura internazionale dell’arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all’estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in via alternativa, quello fornito dalla previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero. Restano così individuati due alternativi indici di internazionalità, l’uno soggettivo e l’altro oggettivo, a fronte dei quali si profila del tutto irrilevante la nazionalità dei titolari del rapporto in contestazione, ben potendo configurarsi arbitrati internazionali tra cittadini italiani e, per converso, arbitrati domestici tra stranieri. [Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano ha negato il carattere di internazionalità dell’arbitrato, la cui disciplina era applicabile ratione temporis, ritenendo irrilevante dal punto di vista soggettivo l’originaria sottoscrizione del contratto da parte di una società di diritto francese in ragione della successiva nomina da parte di quest’ultima di una società terza di diritto italiano ex art. 1401 c.c. che, subentrando così nel contratto con efficacia ex tunc, l’ha privata della qualifica di parte del rapporto contrattuale.]

Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, cd. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c. [Nella specie, la Corte d’Appello di Milano, aderendo al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, evidenzia l’autonomia e la diversità operativa del patto autonomo di garanzia assunto dalla parte venditrice rispetto all’usuale garanzia della vendita ed alla procedura di cui all’art. 1495 c.c. Per tal via giunge a qualificare come meramente organizzatorio e sollecitatorio il termine contrattualmente pattuito dalle parti per la denuncia delle circostanze suscettibili di dar luogo a responsabilità del venditore.]

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La presunzione di onerosità del mandato ad amministrare nelle società di persone
Qualora il contratto sociale non preveda regole particolari con riferimento all’attribuzione di compenso per l’amministrazione, all’attività del socio amministratore di...

Qualora il contratto sociale non preveda regole particolari con riferimento all’attribuzione di compenso per l’amministrazione, all’attività del socio amministratore di società di persone si applica la presunzione di onerosità posta dall’art. 1709 c.c. in tema di mandato e, salva la prova di una sua pattizia esclusione, compete all’amministratore un compenso. Tale presunzione di onerosità del mandato ad amministrare può comunque essere vinta dimostrando che la società, in assenza di un’espressa disciplina statutaria, non ha mai remunerato i soci per le attività di amministrazione svolte.

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Il socio indirettamente danneggiato dall’amministratore non può domandare la cautela
Il socio che prospetti di avere subito un danno per la riduzione del valore della sua partecipazione causato dalla condotta...

Il socio che prospetti di avere subito un danno per la riduzione del valore della sua partecipazione causato dalla condotta dell'amministratore e indichi che intenda far valere nell'azione di merito il danno subito in proprio (e non nell'interesse della società), non può domandare il sequestro conservativo dei beni dell’amministratore.

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Carenza sopravvenuta di interesse ad agire per mancata impugnazione di deliberazioni successive integrative ed assorbenti
L’attore non è titolare di interesse ad agire, in relazione ad una istanza di impugnazione di una deliberazione dell’assemblea dei...

L'attore non è titolare di interesse ad agire, in relazione ad una istanza di impugnazione di una deliberazione dell'assemblea dei soci, qualora quest'ultima sia stata superata ed integrata nel contenuto da decisioni successive, delle quali si è appurata la natura assorbente [Nel caso di specie, la mancata impugnazione della deliberazione assembleare - successiva - di approvazione del bilancio finale cristallizza la perdita complessiva, rendendo irrilevante l'accertamento della effettiva entità relativa ad un periodo intermedio].

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