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Disconoscimento in giudizio della disdetta di un mandato fiduciario avente a oggetto la partecipazione in una società a responsabilità limitata
In tema di disconoscimento in giudizio di una scrittura privata oggetto di verifica grafologica (in ispecie, la revoca di un...

In tema di disconoscimento in giudizio di una scrittura privata oggetto di verifica grafologica (in ispecie, la revoca di un mandato fiduciario in forza del quale una fiduciaria aveva acquistato – per il tramite di una ulteriore fiduciaria – la titolarità dell’intera partecipazione in una S.r.l.), il convenuto non ha l’onere tecnico di disconoscere una scrittura privata che non sia stata prodotta in giudizio contro di lui, ma che, al contrario, sia stata versata in atti dal convenuto stesso. In tal caso, infatti, il convenuto, avendo contestato, nella comparsa di intervento, l’autenticità di una disdetta di un contratto generale di mandato e, in particolare, l’apocrifia della sottoscrizione ad esso attribuita nella suddetta scrittura privata, da lui stesso prodotta, risulta aver assolto ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza, per cui è necessario e sufficiente che la parte interessata impugni chiaramente e formalmente l’autenticità della scrittura privata, nella sua interezza ovvero limitatamente alla sottoscrizione.

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Errore e difetto di “qualità” nel trasferimento di partecipazioni sociali
L’oggetto immediato del trasferimento di partecipazioni sociali è rappresentato dai titoli ceduti. Per questa ragione, i vizi dei singoli beni...

L'oggetto immediato del trasferimento di partecipazioni sociali è rappresentato dai titoli ceduti. Per questa ragione, i vizi dei singoli beni non possono essere fatti valere al fine di richiedere l'annullamento del contratto per errore o la risoluzione ex art. 1497 cod. civ.. Ciò sarà possibile solo qualora il cedente abbia concesso specifiche garanzie, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni siano accompagnate da malizie ed astuzie finalizzate al raggiro del cessionario.

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Simulazione di cessione di quote societarie
La legittimazione all’azione di simulazione ex art 1415, comma 2, c.c. si accompagna a un interesse ravvisabile nel diritto di...

La legittimazione all’azione di simulazione ex art 1415, comma 2, c.c. si accompagna a un interesse ravvisabile nel diritto di ciascuna parte di far valere la realtà sull’apparenza, quando il negozio dissimulato (nel caso di specie, la donazione di quote societarie) difetti dei requisiti di sostanza e di forma imposti dal legislatore. In particolare, l’interesse a ottenere il ripristino della situazione reale è naturalmente connesso alla posizione della parte contrattuale che voglia far accertare giudizialmente detta situazione e, quindi, far accertare, con l’azione di simulazione, l’inefficacia totale o parziale del contratto e i reali rapporti con la controparte.

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Il caso Mediaset-Vivendi: condotta volta ad impedire l’avveramento di una condizione sospensiva, cui è subordinata l’esecuzione di un contratto, e conseguenze risarcitorie
In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio...

In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio da parte delle Autorità preposte delle autorizzazioni necessarie all’attuazione dell’operazione secondo le disposizioni normative nazionali e sovranazionali, specialmente di carattere antitrust, costituisce inadempimento contrattuale la condotta della parte che consapevolmente non attui le obbligazioni assunte per favorire il rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di compatibilità dell'accordo col mercato comune. Il mancato avveramento di tale condizione sospensiva per effetto di siffatte condotte obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno. (altro…)

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Il perfezionamento della scissione preclude l’accertamento dell’invalidità della delibera che la approva
Qualora nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione di scissione parziale si perfezioni la procedura di scissione, allora...

Qualora nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione di scissione parziale si perfezioni la procedura di scissione, allora si avrà preclusione all’accertamento dell’invalidità della delibera e del conseguente atto di scissione. Infatti l’art. 2504 quater c.c. introduce un effetto sanante  derivante dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese, diretto a garantire la certezza dei rapporti societari. Visto il tenore della norma, l’effetto riguarda sia i vizi dell’atto finale, sia i vizi di nullità o annullabilità degli atti intermedi della procedura di scissione, in quanto la ratio legis è indiscutibilmente quella di assicurare la stabilità dell’operazione negoziale una volta perfezionata.

Non può ritenersi che la preclusione sancita dall’art. 2504 quater c.c. si riferisca alle sole ipotesi di invalidità dell’atto e non anche a quelle della sua inefficacia nei confronti dei creditori opponenti derivante dalla violazione del disposto dell’art. 2503 c.c., secondo il quale l’operazione non può essere attuata, salvo il provvedimento autorizzativo del Tribunale, se nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione di scissione nel registro delle imprese sia stata proposta opposizione da parte di un creditore.

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Scissione societaria e patti connessi
Il patto di opzione di vendita previsto in un accordo contrattuale in stretta connessione con un’operazione di scissione deve ritenersi...

Il patto di opzione di vendita previsto in un accordo contrattuale in stretta connessione con un'operazione di scissione deve ritenersi venuto meno per fatti concludenti se non risulti più riprodotto né nel progetto di scissione, né nell'atto di scissione definitivo, né nei verbali assembleari di approvazione dell'operazione.

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Debiti della società scissa esistenti alla data di scissione non soddisfatti dalla società cui fanno carico
In caso di scissione, dei debiti sorti precedentemente all’operazione di scissione risponde in via solidale e sussidiaria con la società...

In caso di scissione, dei debiti sorti precedentemente all'operazione di scissione risponde in via solidale e sussidiaria con la società scissa, al fine di evitare un nocumento alle ragioni dei creditori della società scissa, anche la società beneficiaria della scissione nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato. (altro…)

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Fusione per incorporazione in danno ai creditori
Qualora, in seguito ad avvenuta fusione per incorporazione tra due società, il creditore particolare della società incorporata voglia dimostrare che...

Qualora, in seguito ad avvenuta fusione per incorporazione tra due società, il creditore particolare della società incorporata voglia dimostrare che tale fusione è stata compiuta in suo danno (sì da confondere il patrimonio della società posto a garanzia del suo credito con quello incapiente della incorporante), data la natura aquiliana della domanda, è onere del creditore attore dimostrare - sia pur in via presuntiva - tutti gli elementi anche soggettivi dell’illecito, ivi compreso il nesso eziologico della condotta commissiva ed omissiva rimproverata ai diversi convenuti col danno lamentato (perdita dell’intero credito).
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Sulla (non) abusività della delibera di scioglimento della società
La facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società previsto dall’art. 2484, primo comma, n. 6), c.c. è espressione delle...

La facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società previsto dall’art. 2484, primo comma, n. 6), c.c. è espressione delle prerogative della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), tanto che la decisione non deve essere motivata ed è sindacabile nel merito da parte dell’autorità giudiziaria solo quando si alleghi l’esistenza di una situazione di abuso del diritto.

Pertanto, la tutela giuridica della chance attribuita al socio di conseguire in futuro un diritto amministrativo non può raggiungere un’ampiezza tale da precludere il diritto della maggioranza di deliberare lo scioglimento anticipato della società.

La chance prevista dallo statuto esiste fintanto che esiste la società; non è illegittima una decisione della maggioranza di sciogliere la holding perché sostenuta da una diversa valutazione circa l’assetto e l’organizzazione della gestione della controllata, rientrando tale valutazione e scelta nell’ambito del diritto della maggioranza. [In presenza di una clausola contenuta nello statuto della holding che prevede, come nel caso di specie, (i) l’attribuzione, ad uno dei due soci, del diritto di voto per una percentuale maggiore rispetto al capitale sociale dal medesimo detenuto all’interno della società e (ii) che, al venire meno della qualità di socio del titolare di detto diritto particolare, questo si trasferisce automaticamente in capo all’altro, il Tribunale di Milano ha escluso che la delibera assembleare di scioglimento della società controllante assuma natura abusiva per il fatto di privare l’altro socio dell’aspettativa di conseguire in futuro il diritto particolare attribuito dallo statuto].

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Nullità della delibera di approvazione del bilancio
La delibera assembleare di una società di capitali è nulla per illiceità dell’oggetto quando è contraria a norme dettate a...

La delibera assembleare di una società di capitali è nulla per illiceità dell’oggetto quando è contraria a norme dettate a tutela dell’interesse generale, che trascende quello dei singoli soci, e che siano dirette a impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico - pratico del contratto e del rapporto di società. Pertanto, qualora, in relazione alla deliberazione del bilancio sociale, siano dedotte violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della deliberazione ben può concretamente configurarsi se i fatti asseritamente contrari a quel principio si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa la situazione economico - patrimoniale essendo posta la verità e la chiarezza di questo a tutela non soltanto del o dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e dei creditori in particolare.

L’azione di nullità di una delibera assembleare può essere proposta da chiunque vi abbia interesse e, considerate le ricadute sul valore della quota da liquidare, l’interesse del socio escluso a impugnare le delibere di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi che precedono l’esclusione permane.

In caso di impugnazione del bilancio di una società di capitali, le asserite violazioni devono essere provate dall’impugnante. Né giova obiettare che non si può pretendere l’adempimento da parte del socio impugnante di un onere di prova negativo.

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La qualità di socio occulto può essere desunta da elementi probatori, gravi, precisi e concordanti
Se, da un lato, è vero che la mera prestazione di garanzie non possa essere, di per sé, considerata quale...

Se, da un lato, è vero che la mera prestazione di garanzie non possa essere, di per sé, considerata quale chiaro sintomo di una partecipazione de facto alla società garantita, dall’altro, è pur vero che tale incontestata ed incontrovertibile circostanza, ove sia corroborata da altrettanto validi apporti probatori, gravi, precisi e concordanti, può essere valutata dal Giudice, ex art. 2729 c.c., quale indice rivelatore in capo al garante della qualità di socio occulto, e, in ogni caso, dell’opacità dei rapporti intercorsi tra quest’ultimo e l’amministratore di diritto.

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Ammissibilità della tutela cautelare per i diritti di credito
Lo strumento cautelare costituisce una componente essenziale ed ineliminabile della tutela giurisdizionale, tutela da intendersi come concreta attuazione del principio...

Lo strumento cautelare costituisce una componente essenziale ed ineliminabile della tutela giurisdizionale, tutela da intendersi come concreta attuazione del principio secondo il quale la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione, rendendo vana l'attuazione satisfattiva del diritto. La garanzia costituzionale del diritto d'azione trova completa attuazione sul versante cautelare solo con un'azione d’urgenza di carattere generale. La tutela urgente è, dunque, lo strumento che munisce i diritti soggettivi di un'idonea tutela che anticipa quella fornita dai rimedi ordinari e ne rappresenta una componente irrinunciabile, in un sistema giurisdizionale che voglia essere efficiente e, soprattutto, effettivo. Questo collegamento strumentale della tutela cautelare d'urgenza con l'esigenza d'attuare il principio d'effettività della giurisdizione, mostra con tutta evidenza che l'ambito oggettivo di applicazione della tutela d'urgenza deve essere identico a quello della tutela giurisdizionale di cognizione che è, com'è noto, la via ordinaria di tutela dei diritti soggettivi. Ciò implica che la tutela d'urgenza sia strumentale indistintamente a tutte le forme di tutela giurisdizionale "in via ordinaria", e che la misura cautelare è, quindi, strumento di salvaguardia dei diritti soggettivi di qualunque natura, senza che si possano operare distinzioni di sorta.

Con riferimento ai diritti di credito si è assistito all’abbandono della teoria della non tutelabilità a priori per la astratta risarcibilità, in termini monetari, della relativa lesione, potendo configurarsi casi in cui gli strumenti risarcitori per la riparazione definitiva del pregiudizio sofferto non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con il conseguente determinarsi di uno scarto intollerabile tra il danno subito ed il danno risarcito.

 

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